Eutanasia: associazioni, “Sentenza Corte sarebbe vera crisi parlamento”

Eutanasia: associazioni, “Sentenza Corte sarebbe vera crisi parlamento”

Comunicato stampa del comitato spontaneo Polis pro persona

(cioè oltre trenta associazioni no profit da leggere in calce)

“C’è un silenzio molto altisonante nel bailamme di questi giorni. Quello di tutti gli schieramenti politici che tacciono e volgono altrove lo sguardo di fronte allo stravolgimento istituzionale che incombe il prossimo 24 settembre. Quando, cioè, la Corte costituzionale introdurrà in Italia l’eutanasia per sentenza, disciplinando la vita e la morte di tutti noi, per la prima volta esplicitamente sostituendosi al legislatore. Come si legge da quasi un anno nell’ordinanza 207/18”. E’ quanto si legge in una nota del comitato spontaneo ‘Polis pro persona’, che riunisce oltre trenta associazioni no profit mobilitate contro l’eutanasia. “Lo strano silenzio su questo scenario eversivo – si legge ancora – è imperdonabile distrazione o sintomo che alla politica in fondo va meglio così? Di certo l’attuale chiasso di tutti su (quasi) tutto copre l’evidente imbarazzo, di fronte alle decisioni più essenziali, dei leader e delle Camere, che stanno per abdicare verso il nuovo legislatore composto dai giudici costituzionali. Pertanto, di fronte alle scelte da assumere nei prossimi giorni le forze politiche hanno innanzitutto il dovere di rispondere a questa domanda, dirimente per la stessa democrazia: ‘Esiste ancora la sovranità del Parlamento, eletto dal popolo?’. Se la risposta sarà ‘SI’ – osservano le associazioni -, le forze politiche e le istituzioni parlamentari dovranno affrontare la crisi politica in atto innanzitutto pretendendo dalla Corte costituzionale il rispetto delle attuali esigenze di Camera e Senato e dunque il dovuto rinvio dell’udienza del 24 settembre. Viceversa – concludono -, il perdurare del silenzio sarà comunque una risposta a questa nostra domanda. La risposta di chi sta ponendo fine alla repubblica parlamentare”.

(ELENCO ASSOCIAZIONI COMITATO POLIS PRO PERSONA:
ALEF – Associazione Liberi e Forti, ALLEANZA CATTOLICA, Associazione Nonni 2.0, Associazione Steadfast Onlus, Associazione RISVEGLIO, Associazione TRA NOI, Avvocatura in missione, Centro Studi Rosario LIVATINO, Collactio-orientecristiano, Comitato di collegamento di cattolici per una Civiltà dell’amore, COPERCOM – Coordinamento delle associazioni per la comunicazione, Cuore azzurro, Forum Cultura Pace e Vita ETS, L’albero, COSTRUIRE INSIEME, Comitato Difendiamo i nostri figli, Etica & Democrazia,ESSERCI, Forum delle Associazioni Sociosanitarie, Medicina e Persona, Movimento per la VITA, Movimento PER: Politica Etica Responsabilità, Nuovi Orizzonti, Ordine Secolare Francescano,  Politicainsieme, Osservatorio parlamentare “VERA LEX?”, Rete Popolare, Società Italiana di Bioetica e Comitati Etici, UCID comitato scientifico, Unione Farmacisti Cattolici Italiani,Vivere Salendo.
Per info Domenico Menorello 3474412770)

 

Per ora l’unica eutanasia è quella praticata alla politica, per mano delle forze di governo

Per ora l’unica eutanasia è quella praticata alla politica, per mano delle forze di governo

Comunicato stampa del Comitato spontaneo Polis pro persona (cioè oltre trenta associazioni no profit da leggere in calce)

Fanno mancare il fiato le spiegazioni del Presidente della Camera circa la gravissima decisione di non calendarizzare a settembre il doveroso riscontro all’ordinanza della Corte costituzionale n. 207/18. Secondo Fico ciò sarebbe addebitabile al mancato accordo su un testo – si badi bene – “sull’eutanasia”! Ma chi avrebbe deciso che l’unica risposta a questo inedito ordine di un giudice al Parlamento debba essere solo l’eutanasia? I 5 Stelle a guida radicale fingono di non accorgersi che ci sono proposte di legge, come quella n. 1888 di Pagano e altri, che propongono risposte serie alla Corte senza entrare nel merito di scelte eutanasiche. Ed è per timore che questa adeguata e ragionevole “risposta” alla Consulta – già condivisa trasversalmente da moltissimi deputati – diventasse un voto dell’Aula che, con atto molto grave, Fico non ha seguito una consolidata prassi, per cui a fronte di scadenze imminenti un argomento può essere comunque messo in calendario d’Aula con la formula dell’ “ove concluso”, con ciò subordinando l’effettivo voto alla conclusione per quel tempo del lavoro in commissione! Fico vuole a tutti i costi che si imponga all’Italia l’eutanasia, anche per sentenza e anche a costo di sacrificare il ruolo istituzionale della Camera che lui stesso presiede!

Inoltre, tutte le fonti parlamentari sono concordi nel riferire che le commissioni referenti non avrebbero raggiunto un’intesa lo scorso giovedì 1° agosto anche per una netta contrarietà verso tale possibile obiettivo, inspiegabilmente manifestata dal capogruppo della Lega in XII commissione, Panizzut.

Crediamo che la Lega abbia il dovere di chiarire pubblicamente se intenda – emulando i 5 Stelle – lasciare campo ad una sentenza della Corte costituzionale, che, per quello che scrive l’ordinanza n. 207/18, con ogni probabilità introdurrà, surrettiziamente, il suicidio assistito nel Servizio Sanitario Nazionale. Una legalizzazione dell’eutanasia per così dire “costituzionale”, perciò peggiore di qualsiasi legge. Né si può dimenticare che, prima del voto europeo cioè il 18 maggio scorso dal palco di Milano, la stessa Lega si impegnava a difendere l’Italia e “la vita di un intero continente, un’Europa di cui parlava Benedetto XVI” contro la negazione delle “radici giudaico-cristiane”, ammonendo che “chi nega le sue radici non costruisce nessun futuro”! Il 24 settembre scade la prima vera occasione per costruire un pezzo di quel futuro, onorando l’impegno politico assunto, peraltro non negoziabile nel caso dell’eutanasia e volendo rimanere alle stesse fonti citate il 18 maggio …

Al momento si tratta di una occasione mancata.

Le associazioni continueranno a chiedere alle istituzioni, ai parlamentari e ai leader un minimo di responsabilità e un sussulto di orgoglio, perché il Parlamento non sia espropriato e perché decisioni tanto gravi per la vita del Paese vengano assunte a viso aperto, senza il trucco di lasciar decidere chi non ha alcun mandato popolare e politico. E apprezziamo le iniziative parlamentari che vanno maturando in questi giorni. Abbiamo visto approvare complesse leggi elettorali in pochi giorni. Nessuno può convincerci che per il 24 settembre non ci sia il tempo di esaminare poche parole di modifica al Codice penale.

Noi rimaniamo tutti mobilitati, assieme al tavolo “Vita e famiglia”, per contribuire a questo strategico obiettivo, soprattutto verso il convegno dell’11 settembre dedicato a questo tema, che avrà come punto centrale la partecipazione dello stesso Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Gualtiero Bassetti.

Con preghiera di pubblicazione.

A cura di www.polispropersona.com  ALEF – Associazione Liberi e Forti, ALLEANZA CATTOLICA, Associazione I cammini di Francesco, Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, Associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini, Associazione Nazionale FAMIGLIE NUMEROSE, Associazione Nonni 2.0, Associazione Steadfast Onlus, Associazione RISVEGLIO, Associazione TRA NOI, Centro Studi Rosario LIVATINO, Collactio-orientecristiano, Comitato di collegamento cattolici per una Civiltá dell’Amore, Comunitá Papà Giovanni XXIII, Cuore azzurro,  L’albero, COSTRUIRE INSIEME, Comitato Difendiamo i nostri figli, Fondazione De Gasperi, Etica & Democrazia, ESSERCI, Forum delle Associazioni Sociosanitarie, MCL – Movimento Cristiano Lavoratori, Medicina e Persona, MOIGE-Movimento Italiano Genitori, Movimento per la VITA, Movimento PER: Politica Etica Responsabilità, Politicainsieme, Osservatorio parlamentare “VERA LEX?”, Rete Popolare, Società Italiana di Bioetica e Comitati Etici, UCID comitato scientifico, Unione Farmacisti Cattolici Italiani, Vivere Salendo

La propaganda prevale sulle “riflessioni”, mentre il Parlamento dorme

La propaganda prevale sulle “riflessioni”, mentre il Parlamento dorme

Parere del Comitato Nazionale di Bioetica sull’aiuto al suicidio.

La propaganda prevale sulle “riflessioni”, mentre il Parlamento dorme.

Il parere del CNB-Comitato nazionale di bioetica sull’aiuto al suicidio dà conto delle posizioni diversificate al proprio interno. Peccato che nella comunicazione mediatica siano state fatte prevalere le “riflessioni” pro, e per questo più che riflessioni appaiono propaganda perché la Corte costituzionale completi l’opera annunciata con l’ordinanza n. 207/2018.

Vari e di rilievo sono i punti inaccettabili nel testo del parere: inaccettabile è la posizione che propone di distinguere fra l’aiuto al suicidio e l’eutanasia: come se uccidere in via diretta un essere umano o prestargli ausilio per togliersi la vita fosse qualcosa di diverso dal punto di vista sostanziale, etico e giuridico. E’ inaccettabile l’autodeterminazione quale unico criterio di riferimento, in linea con quanto sostenuto dalla Consulta: come se dignità e autodeterminazione fossero la stessa cosa. E’ contraddittorio il richiamo alle cure palliative, se poi viene giustificata la strada dell’aiuto al suicidio.

La parola passa a un Parlamento che finora ha dormito. Si lamenta di frequente l’invasione del terreno legislativo da parte della giurisdizione o di realtà terze: ci sono ancora pochi giorni perché Camera e Senato dimostrino non solo di non volere l’inserimento del suicidio assistito nel SSN, ma anche di non accettare il proprio conseguente suicidio come istituzione.

Roma, 30 luglio 2019

Diritto alla morte? Ronco: “Controsenso giuridico”

Diritto alla morte? Ronco: “Controsenso giuridico”

Intervista a Mauro Ronco di Massimo Magliocchetti, pubblicata sul numero di giugno 2019 di Sìallavitaweb, rivista online a cura del Movimento per la vita italiano.

 

L’Italia entra nel pieno del dibattito in tema di eutanasia. Lo scorso 24 giugno sono iniziati i lavori alla Camera dei Deputati e comincia il conto alla rovescia per il 24 settembre, data dell’udienza innanzi alla Corte Costituzionale, una giornata che potrebbe segnare il punto di non ritorno per quanto riguarda la non punibilità delle condotte di aiuto al suicidio. Per capire meglio cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere abbiamo incontrato il Prof. Avv. Mauro Ronco, Presidente del Centro Studi Livatino ed Emerito di Diritto Penale all’Università di Padova, curatore di un interessante libro dal titolo “Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?”

 

Professore, da pochi giorni è stato presentato un prezioso lavoro da Lei curato, dal titolo “Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?”.

«Mi sono dedicato alla cura del libro dopo aver letto l’ordinanza della C. Costituzionale 16 novembre 2018 che ha rinviato al settembre 2019 la decisione definitiva sulla questione di costituzionalità dell’art.580 c.p. La motivazione dell’ordinanza è concettualmente inadeguata rispetto alla gravità e alla rilevanza della decisione che dovrà essere assunta. Se si pensa che le due Corti per i diritti umani maggiormente rappresentative nel mondo occidentale – la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1997 e la Corte Europea dei Diritti Umani nel 2002 – hanno entrambe escluso che il principio di autodeterminazione possa configurare un “diritto” al suicidio assistito, si comprende quanto sia rilevante la responsabilità che grava sulla Corte italiana. Il libro nasce come esigenza morale di uno studioso del diritto che non intende sottrarsi alla sua parte di responsabilità omettendo di far conoscere approfonditamente le ragioni per le quali deve considerarsi gravemente ingiusta e pregiudizievole per il bene della generazione attuale e di quelle future un’eventuale pronuncia che dovesse togliere, anche soltanto in parte, il divieto dell’aiuto al suicidio».

 

• La Camera dei Deputati a breve inizierà la discussione in Aula su alcune proposte di legge in materia di eutanasia. Crede che con l’approvazione di una legge sull’eutanasia in Italia assisteremo alla “morte del diritto”?

«Confido che il Parlamento italiano non approvi alcuna legge eutanasica echeilPresidentedellaRepubblica, come tutore della Costituzione, non promulghi un’eventuale legge di tal genere. Si tratterebbe infatti di una legge contraria alla Costituzione, in specie ai principi espressi, in sinergia tra loro, dagli articoli 2 e 3, 1 e 2 comma, che costituiscono il precipitato giuridico del principio della dignità oggettiva di ogni essere umano Tale principio implica l’indisponibilità assoluta della vita umana innocente. Se le cose dovessero invece procedere nel senso auspicato dalla Corte costituzionale si verificherebbe una ferita dolorosissima dell’intero tessuto giuridico, che coinvolgerebbe la responsabilità dell’istituzione la cui missione è la tutela della Costituzione. Si sancirebbe in qualche modo la fine della Carta secondo l’spirazione solidaristica che, nell’incontro tra le forze di tradizione cristiana e quelle di tradizione socialista, ha focalizzato nella dignità oggettiva di ogni essere umano, nell’uguaglianza ontologica di ciascuno in forza della sua novità di essere venuto al mondo e nella solidarietà per il bene di tutti il nucleo veritativo essenziale della convivenza sociale. Si aprirebbe così una nuova fase storica e giuridica in cui altri e diversi principi- in particolare il soggettivismo e il liberalismo radicalmente relativista – governerebbero la nostra vita sociale, rendendola ancor più “liquida” e ingovernabile, se non con la forza».

 

• Quasi un anno fa il Parlamento ha varato la legge sulle Dat. Sia il Centro Studi Livatino che il Movimento per la Vita, insieme a tante altre associazioni prolife, si sono battute affinché venisse bloccata. Ancora tanti rimangono i punti critici. Tra i tanti, l’assenza di una esplicita previsione del diritto all’obiezione di coscienza. Come giudica questa evidente lacuna?

«La lacuna della previsione dell’obiezione di coscienza rientra in un tentativo attuale di forzare la formazione e la libertà della coscienza. Vero è che il diritto che si pretende liberale e che assume come sua guida il relativismo etico assoluto sente la necessità di consolidarsi con la costrizione. Troppi medici, secondo i relativisti, si vietano per motivi di coscienza, di compiere gli aborti. Occorre stringere le maglie della legge, squalificando l’obiezione di coscienza e cancellandone la memoria nei testi legislativi. E’ una tragica illusione pensare che i relativisti e libertari siano realmente “liberali”, cioè tolleranti. In realtà, se non riescono nei loro obiettivi con la seduzione, sono determinati a usare la forza».

 

• Il prossimo 24 settembre la Corte costituzionale terrà una nuova udienza per decidere la legittimità costituzionale della norma del codice penale – l’art. 580 – che punisce l’aiuto al suicidio. Fare un pronostico dell’esito è difficile. Se venisse dichiarato incostituzionale l’aiuto al suicidio, quali scenari si aprirebbero in Italia?

«Gli scenari giuridici sarebbero quelli di una vera e propria agonia del diritto, quasi da considerarsi un malato terminale, con tutte le conseguenze di disordine e di comprensione che una tale malattia determina nel corpo sociale. La società italiana però conserva molte energie positive. Basti al riguardo ricordare la coraggiosa presa di posizione della Federazione Nazionale dei Medici, che ha recentemente ribadito il divieto incondizionato per tutti i medici previsto dall’art. 17 del codice deontologico, di procurare la morte del paziente, anche su sua richiesta».

• In sintesi, esiste un diritto a morire?

«Parlare di un “diritto” alla morte, come da molti anni fanno alcuni giuristi anglosassoni (“Right-to-Die”), secondo un’ideologia che si è diffusa anche in Italia, è un vero controsenso giuridico. Il suicidio è completamente estraneo alla dimensione della giuridicità, cioè della reciprocità tipica del riconoscimento tra persone uguali e responsabili. La pretesa di giuridicizzarlo, come “diritto” al suicidio assistito, facendolo entrare nell’universo dell’intersoggettività, sfocerebbe comunque nel fallimento, perché con l’atto stesso che dà attuazione alla pretesa si dissolve la relazione intersoggettiva.

Entrambi i membri del rapporto – chi chiede e chi aiuta a morire – sono ridotti a oggetto, perché il riconoscimento dell’altro come persona è indispensabile all’esistenza della relazione giuridica. Nessuno può denegare la dignità ontologica a un’altra persona, contribuendo a ucciderla, senza denegarla nello stesso tempo a se stesso».

Leotta: aiuto a morire? Prima si percorra la strada delle cure palliative

Leotta: aiuto a morire? Prima si percorra la strada delle cure palliative

Articolo di Marcello Palmieri pubblicato il 19 luglio 2019 su Avvenire.

L’eutanasia? “Non è quanto chiesto al Parlamento dalla Corte Costituzionale”. Né la Corte potrebbe farlo, per il principio di divisione dei poteri. Lo dice Carmelo Leotta, associato di Diritto penale all’Università Europea di Roma, ascoltato come esperto nelle Commissioni riunite affari sociali e giustizia di Montecitorio. Qui, al momento, ogni tentativo di accordo è saltato.

C’è infatti una proposta di legge – quella a prima firma di Alessandro Pagano (Lega) –  diversa dalle altre quattro e con esse inconciliabile. Ma è proprio questa, secondo Leotta, la più rispondente alle indicazioni della Consulta. Innanzitutto, nota il professore, “è l’unica che limita il quadro normativo sul fine vita alla casistica indicata dalla Corte: la presenza di una patologia irreversibile, di una sofferenza assolutamente intollerabile, di un trattamento di sostegno vitale e della capacità di assumere decisioni libere e consapevoli”.

Circostanze che però da sole non bastano, in quanto – e sono stati sempre i giudici costituzionali a suggerirlo – prerequisito di ogni eventuale apertura alla morte su richiesta deve essere l’avvenuto inserimento del paziente in un ciclo di cure palliative diverse dalla sedazione profonda. “Un’efficace controspinta motivazionale – nota Leotta – rispetto alla formazione di una volontà eutanasica”.

Anche in questo caso è la proposta di legge Pagano la più consonante con questa visione: laddove le altre o non citano queste alternative terapeutiche o le prevedono solo quale informazione da dare al malato, il testo della Lega vorrebbe una “presa in carico del paziente per la prescrizione di una  terapia del dolore”.

E se tutto ciò non fosse sufficiente a rimuovere la volontà del sofferente a morire anzitempo? Qui, il testo di Pagano  diverge da quanto sembra auspicare la Consulta: laddove infatti la Corte lascia intendere la necessità di un potere-dovere dello Stato di assecondare queste richieste, per la proposta della Lega è più conforme al diritto prevedere una riduzione – non una totale rimozione – della pena dell’art. 580 cod. pen. (che punisce l’aiuto nel suicidio) per i prossimi congiunti del malato che si trovi nella situazione prevista dalla Corte, nel caso questi abbiano collaborato al suo ultimo disperato gesto. Questa soluzione, per Leotta, può essere praticata perché, pur venendo incontro con la riduzione della pena a chi, trovandosi nel turbamento causato dalla sofferenza di una persona vicina, l’ha aiutata a compiere il suicidio, non toglie la responsabilità di tale atto. Diversamente, argomenta Leotta, “se s’imboccasse la strada della non punibilità s’introdurrebbe il giudizio per cui la vita del malato vale meno di quella del sano, con ciò violando ogni principio non solo di eguaglianza, ma anche di civiltà giuridica”.

C’è poi il tema dell’obiezione di coscienza, diritto che la Corte stessa ha chiesto di tutelare. In altre parole: nessuna legge, per nessun motivo, può obbligare una persona a ucciderne un’altra. Eppure, rileva Leotta, solo la proposta Pagano richiama l’obiezione di coscienza e la vincola alla “deontologia professionale” e alle “buone pratiche socio assistenziali”, favorendo così “un diritto di obiezione altamente responsabilizzante”. Una cosa è certa: la Corte Costituzionale non ha chiesto al Parlamento d’introdurre l’eutanasia. Ma di dare tutela a persone – poche, fortunatamente – caratterizzate da una situazione clinica tanto compromessa quanto rara.

Il Centro studi Livatino contro l’eutanasia e l’aiuto al suicidio

Il Centro studi Livatino contro l’eutanasia e l’aiuto al suicidio

Nella giornata di ieri, 18 luglio, nella Sala stampa della Camera dei Deputati si è tenuto, su iniziativa dell’Osservatorio Vera Lex coordinato dall’on. Domenico Menorello, una conferenza stampa dal titolo Avviare il countdown, contro l’eutanasia per sentenza, cui hanno preso parte un gruppo di parlamentari di differenti formazioni partitiche e le associazioni che una settimana prima avevano partecipato, sempre a Roma, a un convegno sulla risposta che il Parlamento è chiamato a dare all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale. 
 
Pubblichiamo la relazione svolta nell’incontro di ieri dal dott. Domenico Airoma, vicepresidente del Centro studi Livatino.
 
Il Centro studi, che nei mesi scorsi ha contribuito all’approfondimento del tema, fra l’altro intervenendo alle riunioni dell’Intergruppo dei parlamentari su vita e famiglia, dalle quali hanno preso spunto la proposta di legge Pagano e altri, condivide il contenuto di tale pdl e ribadisce alcuni punti fermi:
1. è molto grave che qualcuno sostenga erroneamente che la PDL Pagano costituisca una depenalizzazione, mentre, al contrario, rappresenta una forte riaffermazione della contrarietà al diritto di tutte le condotte dirette all’aiuto al suicido e a qualunque forma di eutanasia, da chiunque e per qualsiasi motivo compiuti;
2. la PDL Pagano rimodula la sanzione riguardante l’aiuto al suicido tenendo conto di circostanze obiettive e tipizzate, circostanze che fanno già parte per la loro intrinseca natura di un diritto penale rispettoso tanto dell’assolutezza dei divieti a tutela della vita, quanto della personalità dei colpevoli e delle condizioni soggettive nelle quali hanno agito;
3. questa rimodulazione corrisponde al bene che il legislatore prudenzialmente ha il dovere di fare nella situazione concreta. Il buon legislatore non è quello che contempla pene sempre identiche in risposta alla violazione del divieto, bensì quello che adegua la risposta punitiva alla diversità delle situazioni personali, come già fa da sempre – in tema di tutela della vita – con le norme sull’infanticidio o sull’omicidio del consenziente. Esse prevedono una sanzione meno grave rispetto all’omicidio volontario comune: nessuno ne ha mai denunciato la presunta immoralità, semplicemente perché il diritto, come la morale, ferma restando l’efficacia della legge punitiva erga omnes, tiene conto della varietà delle circostanze di fatto;
4. sostenere che la PDL Pagano costituisca una depenalizzazione significa non soltanto equivocarne  colpevolmente il testo, allo scopo di alimentare futili polemiche nel campo di coloro che vogliono il medesimo bene, ma altresì ignorare che l’obiettivo del diritto penale – il bene comune della società – non si persegue con la severità delle pene minacciate, bensì con la serietà della loro applicazione;
5. questa rimodulazione non costituisce l’antecedente della depenalizzazione, per il semplice fatto che continua a considerare l’aiuto al suicidio un reato e a legare comunque l’applicazione di una pena, se pure meno pesante, alla condotta, se posta in essere dal familiare convivente in stato di grave turbamento a fronte di una patologia che provoca forti sofferenze;
6. il presupposto della depenalizzazione dell’aiuto al suicidio è piuttosto la pessima legge n. 219/2017, sulle c.d. disposizioni anticipate di trattamento, che il Centro studi Livatino, nei limiti delle proprie forze – talora in solitudine -, ha contrastato in ogni modo con le iniziative più varie prima, durante e dopo la discussione in Parlamento;
7. non adoperarsi affinché il Parlamento legiferi a favore della vita, in pendenza della minaccia che la Consulta dichiari l’illegittimità dell’art. 580 cod.pen., significa tenere un comportamento temerario,  che focalizza una responsabilità morale per omissione. Infatti significa accettare che la Corte completi il “lavoro”, elimini tout court la seconda parte dell’art. 580 cod. pen., e quindi di fatto introduca il suicidio medicalizzato nel SSN. Peggio ancora, che lo “costituzionalizzi”, visto che la sua sentenza annunciata precluderà qualsiasi eventuale successivo intervento di segno contrario del Legislatore.
 
 Affermare “la Consulta si assuma le sue responsabilità” significa negare che vi sia ancora il tempo – pur stretto – perché il Parlamento provveda: non seguendo pedissequamente gli inaccettabili passaggi eutanasici dell’ordinanza n. 207, ma fornendo un assetto nuovo e più ragionevole all’art. 580 cod.pen., che chiuderebbe il giudizio sulla costituzionalità di una disposizione comunque cambiata rispetto al testo sottoposto all’esame della Corte.

C’è un referendum sulla vita, oggi, in Italia. E l’astensione non è ammessa.

 

Cosa accadrà il 24 settembre se il Parlamento sceglie di non legiferare? La Corte Costituzionale lo ha già scritto.

Innanzitutto, non ci sarà nessun rinvio.

La stessa Corte, nell’ordinanza del 16 novembre scorso, ha considerato come “eventuale” la sopravvenienza di una legge, così preannunciando che procederà al giudizio di costituzionalità della norma che incrimina l’aiuto al suicidio. Non solo.

Sempre la Consulta è stata chiara nell’avvertire che, in situazioni analoghe, la Corte aveva fino ad ora scelto la strada di dichiarare l’inammissibilità della questione, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse a rimuovere il vulnus costituzionale. Questa tecnica decisoria è stata, questa volta, ritenuta non percorribile, perché si sarebbe risolto in un rinvio sine die, con l’effetto, come scrivono ancora i giudici costituzionali, di “lasciare in vita, per un periodo di tempo non preventivabile, la normativa non conforme a Costituzione”.

Si è ritenuto, pertanto, di percorrere la strada della dichiarazione di incostituzionalità differita, sull’esempio della Corte Suprema canadese, in un caso analogo menzionato nell’ordinanza (Carter vs Canada, 2015). Sapete come è andata a finire?

In quella vicenda il Parlamento canadese aveva scelto di non legiferare. La Corte non ha concesso alcun rinvio. Ha sancito l’incostituzionalità del divieto del suicidio assistito e oggi il Canada si ritrova a fare i conti con un’eutanasia generalizzata.

Dunque, nessun rinvio. E’ già scritto.

E quale sarà l’esito?

Anche questo è già scritto.

La Consulta ha già statuito che “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce (…) per limitare la libertà di autodeterminazione del malato” che si trovi nelle seguenti condizioni, e cioè che si tratti di “persona:

  1. affetta da patologia irreversibile,
  2. fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili,
  3. la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale”.

Il 24 settembre, pertanto, l’art. 580 c.p. sarà dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità nei casi sopra indicati.

Cosa accadrà dal 25 settembre è pure di agevole previsione.

La qualificazione come lecita della condotta di aiuto al suicidio apre le porte al “diritto” al suicidio, cioè all’eutanasia. Con l’illusione di poter arginare gli abusi, pure temuti dalla Corte Costituzionale, mediante una procedura, da inserire nella legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Come se la tutela dei più deboli potesse essere soddisfatta da pareri di comitati etici e carte bollate, da esperti e giudici.

In realtà saranno proprio i giudici ad estendere progressivamente l’area del diritto al suicidio a tutte quelle situazioni non contemplate dalla pronuncia della Consulta, in nome al principio di non discriminazione: se, infatti, la ratio è l’autodeterminazione senza limiti, perché negare l’assistenza anche a chi assuma la decisione libera e consapevole di morire, perché affetto, ad esempio, da depressione?

E non occorre superare i confini dell’Europa per capire quanto sia concreta questa prospettiva.

Ma vi è un ulteriore effetto, ancora più allarmante.

La pronuncia della Corte metterà la parola fine a qualsiasi tentativo del legislatore di arginare la deriva eutanasica, inserendo uno sbarramento costituzionale.

Mi rivolgo, allora, ai parlamentari, tutti.

E lo faccio senza imbarazzo, come ha detto Rosario Livatino proprio affrontando la dolorosa questione dell’eutanasia, nella memorabile conferenza su “Fede e diritto”.

Volete che questo scenario diventi realtà?

Volete davvero che la Consulta, attraverso una legge ad personam, per far assolvere cioè una persona, scriva una legge che metta in pericolo “la” persona, e soprattutto le persone più deboli e vulnerabili, facendo venire meno quella che la stessa Corte ha definito come cintura protettiva, indispensabile perché sia effettiva la protezione da “una scelta estrema ed irreparabile, come quella del suicidio”?

Siete chiamati ad un referendum sulla vita e siete voi a dover esprimere il voto.

E questa volta anche astenersi significa votare, abdicare al proprio ruolo di legislatore per cederlo alla Corte Costituzionale ed ai giudici.

Avreste forse voluto più tempo; ma non vi è dato.

Avreste preferito lasciare l’art. 580 del codice penale cosi com’è, anche perché la stessa Consulta lo ha ritenuto pienamente compatibile con il quadro costituzionale interno e con quello europeo; ma non vi è consentito.

Lo avrei preferito anche io, per quel che vale il mio giudizio. E però questo, che sarebbe sicuramente un bene, non è possibile; perché quel che è certo che la Corte Costituzionale provvederà seguendo l’esempio di quella canadese.

Ma se siamo, se siete davvero preoccupati perché la tutela dei principi non rimanga astratto esercizio di autocompiacimento per cultori di una sterile ortodossia, industriatevi per elaborare una  soluzione che aggiorni quella cintura protettiva per le persone deboli e vulnerabili.

Non si tratta di introdurre previsioni di non punibilità; anche un solo spiraglio in tal senso, spianerebbe –per usare ancora una volta le parole della Consulta- la strada a scelte eutanasiche.

Si tratta di prevedere una differenziazione di pena in ragione non tanto delle condizioni della persona malata, perché anche la vita di chi versa in condizioni di salute di estrema precarietà è una vita che va protetta, anche più delle altre; quanto piuttosto della condizione soggettiva di chi, legato da vincoli qualificati con la persona malata, venga a trovarsi in una situazione di gravissimo turbamento.

Una situazione, peraltro, che il nostro ordinamento già considera per casi analoghi.

Pensate alla differenziazione di pena rispetto all’omicidio volontario prevista per la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale (l’infanticidio previsto dall’art. 578 c.p.): eppure, si tratta della vita di un bambino, la più indifesa fra tutte!

Si tratta, in definitiva, non del male minore, ma del bene possibile.

E se è possibile fare del bene, è anche doveroso, soprattutto se l’alternativa –ovvero la sentenza della Corte- non è, questa certamente sì, ascrivibile alla categoria del bene, di ciò che corrisponde al bene ed alla verità sull’uomo.

Ed è doveroso nella misura in cui:

  1. l’alternativa è certa sia nell’an che nel quando;
  2. ed astenersi dall’intervenire significherebbe concorrere, per omissione, alla demolizione dei principi posti a tutela della dignità della persona.

Andate a votare, dunque. E fatelo in fretta.

Dimostrate che l’Italia è ancora la culla del diritto e non la sua bara!

Roma, 18 luglio 2019

Domenico Airoma

“Diritto” o “condanna” a morire per vite inutili?

“Diritto” o “condanna” a morire per vite inutili?

Pubblichiamo la relazione svolta da Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro studi Livatino, allincontro “Diritto” o “condanna” a morire per vite inutili?, organizzato a Roma l11 luglio 2019 per iniziativa dellon Domenico Menorello, col coinvolgimento di circa 30 associazioni.

“Diritto” o “condanna” a morire per vite inutili?
Profili giuridici
di Alfredo Mantovano, magistrato- vicepresidente del Centro studi Livatino

 Ringrazio molto l’on Domenico Menorello per questa coraggiosa e importante iniziativa e tutti voi per la vostra attenzione. Saluto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on. Giancarlo Giorgetti e i parlamentari presenti.

Essendo un giudice, non toccherò profili medici o scientifici, sui quali si intratterranno la prof.ssa Assuntina Morresi, e molti degli interventi programmati. Mi soffermerò sui problemi di rilievo strettamente giuridico che pone l’ordinanza della Corte costituzionale n. 207/18. Lo farò in modo sintetico, per rispettare i tempi, e con un tratto di stretta adesione al diritto positivo; mi consentirete di rinviare per una trattazione più ampia a approfondita al volume Il diritto” di  essere uccisi: verso la morte del diritto?, edito da Giappichelli e curato dal prof. Mauro Ronco e dal Centro studi Livatino [1].

  1. Anche i non addetti ai lavori sanno che quando una norma di legge viene sottoposta all’esame della Corte costituzionale, l’esito è l’inammissibilità se la questione sollevata non è stata correttamente impostata dal giudice, per esempio la norma impugnata non ha rilievo nel giudizio ordinario; il rigetto, se essa non viene valutata contraria alla Costituzione; l’accoglimento, se l’eccezione è ritenuta fondata, con conseguente declaratoria di illegittimità; la pronuncia interpretativa di rigetto, se la norma è ritenuta legittima a condizione che sia interpretata in modo diverso da quanto fatto dal giudice che ha rimesso la questione alla Corte.

Per la prima volta da quando esiste la Corte costituzionale, l’ordinanza n. 207/2018, nel disegnare i profili di una presumibile illegittimità dell’art. 580 cod. pen., nella parte in cui punisce l’agevolazione al suicidio, non perviene alla declaratoria di incostituzionalità: la differisce alla propria udienza del prossimo 24 settembre, sollecitando il Parlamento perché – per evitarla – vari una legge che recepisca le indicazioni della Corte medesima.   Con tutto il rispetto per la Consulta, ho qualche dubbio che assegnare al Parlamento i compiti da svolgere, e financo il tempo entro cui svolgerli, realizzi quella “leale e dialettica collaborazione istituzionale” (§ 11 del provvedimento) cui pure la Corte afferma di ispirarsi. Evito qualsiasi chiosa al fatto che la forma per la quale la Consulta ha optato sia quella di una ordinanza di rinvio, cioè di un provvedimento per il quale in genere è sufficiente una motivazione telegrafica: l’ordinanza n. 207 si estenda invece per pagine, assumendo la struttura, l’articolazione e la sostanza di una sentenza di illegittimità, se pure a effetto procastinato. Nella Relazione sull’attività svolta nel 2018 [2] il Presidente della Corte Giorgio Lattanzi ha qualificato la decisione con l’espressione, del tutto nuova, di “illegittimità prospettata”: l’aggettivo “prospettata” proietta a breve la pronuncia definitiva, il sostantivo “illegittimità” non ha bisogno di specificazioni.

 

  1. Nelle leggi e nelle sentenze la forma è sostanza. Vorrei però lasciare a margine i profili formali e concentrarmi sui contenuti. Il primo dato che emerge è l’oggettiva incoerenza fra la prima e la seconda parte della motivazione dell’ordinanza 207. Nella prima parte, in particolare al § 6, è scritto che “l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere.” Si aggiunge che “il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)”.

Trovo difficile, alla stregua della chiarezza di queste affermazioni, conciliarne il contenuto col seguente passaggio, nel quale ci si imbatte al § 10: “una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta (…)“.

 

  1. Una contraddizione così significativa non può essere ignorata, anzitutto dal Parlamento, che è chiamato a una scelta netta: o la solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di debolezza, e quindi ha necessità di sostegno per affrontare quella situazione (assistenza domiciliare, hospice, cure palliative…), come indicano la prima e per certi aspetti l’ultima parte dell’ordinanza. Oppure l’aiuto a trovare la morte, facendo sì che una sostanza somministrata costituisca il solo seguito a una richiesta di aiuto spesso disperata di chi versa in quella situazione, e questo orienta la seconda parte dell’ordinanza e larga parte delle proposte di legge incardinate davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera dei Deputati.

Credo che si possa venire a capo del dilemma se ci si ferma su un aspetto centrale dell’ordinanza. Sia la Corte costituzionale che più d’una delle proposte di legge presentate in materia di eutanasia pongono in correlazione l’autodeterminazione del paziente con la dignità umana: al § 9 dell’ordinanza n. 207 si sostiene che la limitazione dell’autodeterminazione comporterebbe una lesione della dignità. E nelle proposte di legge questo nesso viene inserito o nel primo articolo o nella relazione.

L’autodeterminazione è molto importante nella vita di ciascuno di noi, ma non è senza limiti. I limiti sono identificabili nel rispetto dell’altro (non spingerei la mia autodeterminazione al punto da togliere la parola alla prof.ssa Morresi se per assurdo dissentissi da lei), ma pure nella natura non disponibile del bene: per un lavoratore dipendente le ferie sono indisponibili, non può rinunciarvi, e quindi sul loro obbligatorio godimento non ci si può autodeterminare (la vita dell’uomo fino a non molto tempo fa era ritenuta bene non disponibile).

Non è così per la dignità dell’uomo: essa non conosce limiti né condizioni. Il condannato per i crimini più orrendi non perde la dignità di uomo, qualunque cosa abbia fatto, mentre è fortemente limitata la sua autodeterminazione a vivere libero. Quando l’art. 27 co. 3 della Costituzione sancisce che “le pene (tutte, anche l’ergastolo) non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, sottolinea esattamente quest’aspetto, che da parte della Corte di Cassazione ha trovato applicazione perfino nei confronti di Totò Riina e del suo trattamento penitenziario. La dignità di un uomo è di tale rilievo che sopravvive alla morte, tant’è che fonda la pietas che riserviamo ai nostri defunti.

Parlamento o Corte costituzionale intendono introdurre il suicidio medicalizzato nel Servizio Sanitario Nazionale? Lo facciano in nome non della dignità, se il riferimento è il rispetto della volontà di morte del paziente, bensì di una autodeterminazione spinta all’estremo. E sarà interessante capire come Camera e Senato affronteranno il tema sottolineato dalla stessa Corte costituzionale: la quale ha comunque messo in guardia sul fatto che l’autodeterminazione – il consenso – nei casi di persone con gravi patologie è fortemente condizionata da situazione di debolezza. Bisognerà spiegare come sia possibile che se io acquisto un appartamento trovandomi in una condizione di volontà indebolita e condizionata, posso impugnare e risolvere il contratto di compravendita. Un atto che determina la cessazione della vita invece sarebbe immediatamente operativo.

La strada dell’autodeterminazione va poi intrapresa avendo una consapevolezza: l’autodeterminazione sarà il punto di partenza, ma non sarà il punto di arrivo. Il punto di arrivo, come insegnano le esperienze di altre nazioni, sarà la tenuta del welfare. In Belgio e in Olanda da tempo si registrano interventi eutanasici praticati a prescindere dal consenso, sulla base di giudizi personali da parte dei medici relativi alla sofferenza presunta di chi non può dare il suo consenso, e di scelte di priorità del SSN nel trattamento dei pazienti e nell’allocazione delle risorse. Alfie Evans non aveva espresso alcuna volontà eutanasica o suicidiaria, e i suoi genitori, legittimati più di altri a interloquire sulla sua sorte, avevano chiesto la possibilità di curarlo, anche a loro spese, anche in un altro Paese. Sappiamo come è andata a finire. Non so se tranquillizzi la prospettiva che un giudice decida della vita o della morte di una persona per esigenze di bilancio.

 

  1. I nodi problematici sono tanti. Accenno a quelli più significativi. In più d’una proposta di legge l’aiuto al suicidio viene ricompreso nella categoria dei “trattamenti sanitari”. Non è un mero problema definitorio: se l’aiuto al suicidio è qualificato “trattamento sanitario”, è del tutto logico che quel che serve per realizzarlo sia fatto rientrare nel Servizio sanitario nazionale, addirittura nei Livelli essenziali di assistenza, come stabilisce più d’una proposta. Il problema non è l’esito, bensì la qualifica. Trattamenti sanitari sono per definizione quell’insieme di terapie e di interventi finalizzati al beneficio del paziente: se non alla sua guarigione, quanto meno alla attenuazione del suo dolore. Qualificare la procedura suicidaria in termini di trattamento sanitario costituisce un mutamento radicale di prospettiva.

E’ tanto vero che nell’espressione trattamenti sanitari non rientri l’aiuto al suicidio che a colui che è il titolare dei trattamenti sanitari, cioè al medico, viene riconosciuta l’obiezione di coscienza allorché gli si chieda di aiutare il paziente a suicidarsi. Nell’ordinanza n. 207/2018 la Consulta spiega che deve prevedersi, nell’“eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura”: se fosse un trattamento sanitario, in quanto tale coerente col codice deontologico del medico, perché riconoscere al medico il diritto di obiezione?

Ancora sull’uso di espressioni rischiose, molte delle proposte in discussione parlano di “prognosi infausta” quale presupposto dell’atto eutanasico. Talora la associano a una previsione temporale di morte, entro 18 mesi per esempio. Talaltra a ulteriori definizioni, altrettanto generiche, per esempio “inarrestabile evoluzione” della patologia. Chiedo: se a un paziente viene riscontrata una patologia tumorale, quale medico attesterà una prognosi “fausta”? Quale professionista azzarderà in scienza e coscienza una previsione temporale attendibile? Quanti casi si riscontrano di pazienti che reagiscono bene a una chemioterapia, sì da dare alla “prognosi infausta” una prospettiva temporale lunga, non calcolabile come tale nel momento in cui veniva formulata la prima volta? e perché non mettere in conto che il progresso farmacologico individua chemioterapici sempre più efficaci e con minori effetti collaterali?

 

  1. Qualche considerazione conclusiva sulla risposta che il Parlamento è chiamato a dare rispetto alle sollecitazioni della Consulta: c’è qualche strada praticabile per evitare il giudizio di incostituzionalità dell’art. 580, e per rispondere alle sollecitazioni della Consulta senza negare la tutela della vita?

Confesso che avrei auspicato che le Camere avessero approvato un documento per rivendicare le  prerogative del Parlamento. Per dire in sostanza: ognuno faccia il suo; ognuno svolga i propri compiti assumendo le proprie responsabilità; se le Camere finora non hanno modificato l’art. 580 cod.pen. può anche non dipendere da noncuranza: può dipendere dalla condivisione di quella disposizione. E comunque ogni cambiamento avviene nei tempi individuati dalla discrezionalità del Parlamento, non in quelli imposti da altri. Una tale presa di posizione avrebbe avviato una dialettica non da poco sui limiti dell’intervento della Consulta e sul ruolo delle Camere, con sviluppi difficilmente prevedibili (la Corte costituzionale è giudice anche dei conflitti di attribuzione, e in questo caso sarebbe stata essa stessa parte di un eventuale conflitto con le Camere).

Ma una determinazione di questo tipo non vi è stata, né si colgono i presupposti perché vi sia. Per cui adesso l’unico dato sicuro è che se il Parlamento non fa nulla la Consulta chiuderà il cerchio: il Presidente della Corte Lattanzi lo ha confermato in una intervista a La Stampa del 12 giugno scorso. Sarebbe opportuno che questo dato di realtà sia ben presente e chiaro a tutti. Chi oggi, partendo dal condivisibile presupposto della necessità di un tempo maggiore per approfondire questioni obiettivamente complesse, prospetta una richiesta di rinvio alla Consulta, trascura di considerare che il giudizio di costituzionalità è, per l’appunto, un giudizio; come in qualsiasi giudizio, le richieste possono essere formulate esclusivamente dalle parti del giudizio medesimo, non da terzi estranei. Un soggetto legittimato a farlo è l’Avvocatura dello Stato, che costituendosi ha domandato il rigetto della questione di legittimità dell’art. 580 del codice penale: l’Avvocatura dello Stato potrebbe però avanzare l’istanza di rinvio solo se a ciò delegata dal Governo, che essa rappresenta, e non pare che l’Esecutivo intenda prendere posizione sulla vicenda. La richiesta di rinvio, oltre a essere proposta da una parte processuale – che allo stato non si capisce chi possa essere -, va pure motivata: è lecito dubitare che la necessità di avere più tempo costituisca una ragione accettabile nell’ottica – condivisibile o meno – della Corte, che ben potrebbe rispondere di avere quel tempo già riconosciuto allorché ha, se pure inopinatamente, assegnato al Parlamento dieci mesi per provvedere.

 

  1. La Camera ha optato per il percorso della risposta legislativa. Un primo seguito va dato alla sollecitazione della Corte costituzionale di “considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”. Non sono affezionato a questa o quella modifica legislativa; condivido però la necessità, sottolineata nel suo intervento dal prof. Alberto Gambino, di “disinnescare” il dictum della Consulta. Parlando in questi mesi con parlamentari di varie forze politiche aderenti all’Integruppo su vita e famiglia è emersa come ipotesi di lavoro la distinzione fra la posizione di chi non ha alcun legame col paziente e coloro che invece da più tempo soffrono col paziente in virtù della costante vicinanza a lui. La posizione del convivente, familiare in senso formale oppure no, è evidentemente diversa da quella di altri, e tollera un trattamento distinto e una sanzione meno grave, pur mantenendosi il giudizio negativo dell’ordinamento su ogni condotta di aiuto al suicidio. Nessuna depenalizzazione, dunque; ma nemmeno mettere sullo stesso piano la posizione di chi dirige una “clinica exit” e di chi per anni ogni notte ha ascoltato con dolore le grida di disperazione del familiare gravemente ammalato: il sistema penale adegua le sanzioni alla diversità dei casi concreti, fermo restando il mantenimento del profilo di illiceità di tutti.

E’ la stessa Consulta che nell’ordinanza n. 207 citata ricorda – nell’ambito del § 6 prima menzionato – come “la circostanza, del tutto comprensibile e rispondente ad una opzione da tempo universalmente radicata, che l’ordinamento non sanzioni chi abbia tentato di porre fine alla propria vita non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi materialmente alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il suicida nell’attuazione del suo proposito. Condotta, questa, che – diversamente dalla prima – fuoriesce dalla sfera personale di chi la compie, innescando una relatio ad alteros di fronte alla quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l’esigenza di rispetto del bene della vita.” Alla stregua di tali premesse, quel che emerge in particolare da una delle proposte di legge presentate (quella che reca come prima la firma dell’on Alessandro Pagano) è una forma attenuata del reato di cui all’art. 580 cod. pen., che individui quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando tipologie di condizioni che rendono meno grave l’illecito, a cominciare dal turbamento determinato dalla sofferenza altrui che interessa l’autore del fatto. A chi boccia una ipotesi del genere addirittura come “immorale” ricordo che da sempre nel nostro ordinamento provocare la morte a una persona è sanzionato in modo differente a seconda di contesti oggettivi. Nessuno ha mai posto obiezioni – né ha evocato la morale – per il fatto che l’infanticidio o l’omicidio del consenziente siano puniti in modo meno grave rispetto all’omicidio: forse che l’infante o il consenziente siano esseri umani di seconda fascia? Assolutamente no, sono diverse le circostanze concrete; e hanno un peso sul piano sanzionatorio.

A chi ritiene preferibile che la Corte costituzionale assuma le proprie responsabilità, in assenza di un intervento del Parlamento, è agevole rispondere che anche il Parlamento ha la sua parte responsabilità allorché è stato espressamente e formalmente sollecitato dalla Consulta. Attendere inermi il completamento dell’opera da parte di quest’ultima equivale di fatto a rassegnarsi alla cancellazione di una norma – la seconda parte dell’art. 580 cod. pen. – che pure costituisce un presidio a tutela della vita.

 

  1. Va aggiunto che con l’ordinanza n. 207 la Corte costituzionale conclude – al § 10 – che “dovrebbe essere valutata (…) l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza – in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente”. La nuova disciplina dovrebbe rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come è già previsto dall’art. 2 della legge n. 219/2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un’appropriata terapia del dolore. Dico questo non per apprezzare la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, che costituisce l’antecedente logico dell’ordinanza 207, ma almeno per tener conto del quadro normativo esistente.

Taluno obietta che le cure palliative esistono da quasi un decennio e non hanno risparmiato casi di pazienti con sofferenze intollerabili. Questa obiezione non tiene conto che la legge n. 38/2010 è stata poco sostenuta finanziariamente, e ancor di meno applicata: manca allo stato la prova di ciò che accada qualora una seria e diffusa terapia del dolore costituisca la risposta a tante sofferenze. Se la causa della disperazione è l’intollerabilità del dolore, il piano di intervento non è l’uccisione di un essere umano ma è lo sforzo di lenire quel dolore, per quanto possibile. La legge n. 38/2010 va in questa direzione: va applicata, recuperando risorse e professionalità adeguate.

 

  1. Mi rendo conto che una risposta legislativa che valorizzi questi due aspetti non è del tutto coerente con le indicazioni conclusive della Consulta, ma – posto che l’ordinanza della Consulta ha in sé, come si è visto, elementi contraddittori – una scelta del Parlamento che vada in questa direzione avrebbe certamente una sua propria coerenza.

E sarebbe una risposta in linea col carattere generale e astratto proprio della legge. Quel che dal punto di vista sistematico sorprende nell’ordinanza n. 207 è che – mentre il giudizio di costituzionalità ha per oggetto la norma impugnata, e consiste nel confronto fra essa e la Costituzione – essa (l’ordinanza) dedichi uno spazio molto esteso e dettagliato al caso drammatico che ha originato la questione di legittimità, auspicandone una soluzione.

Ma una norma – o una sentenza che produca effetti normativi – non è un abito costruito su misura dell’imputato nel giudizio dal quale è stata sollevata l’eccezione, quasi costituisca una legge ad personam, ovvero dei tanti casi concreti che la vita può riservare. E’ illusorio pensare che l’articolo di una legge, per quanto ben scritto, riesca a prevedere la molteplicità delle fattispecie che la realtà ogni giorno prospetta. E’ una illusione in sé, ed è una illusione per la materia della quale ci occupiamo: che non ha come soggetti soltanto da un lato il Parlamento, e dall’altro il paziente affetto da gravi patologie. In mezzo, fra l’uno e altro, c’è il medico, ci sono la sua professionalità, la sua coscienza, il suo codice deontologico. Se proprio va male e si attiva un contenzioso, c’è pure il giudice. La norma si inserisce in una realtà complessa, non va in automatico.

Spero che il Parlamento, che ha avuto il merito nelle ultime settimane di fare molte audizioni, e quindi di ascoltare molto, risolva le anomalie di una vicenda che va riportata alla linearità del fondamenti della Costituzione.

Spero anche, se mi è consentita in conclusione una digressione rispetto a riflessioni fin qui esclusivamente giuridiche, che coloro che in Italia hanno sensibilità per i temi della vita e del dolore facciano sentire la loro voce, e se necessario la loro voce la alzino. Troppe leggi sono state approvate di recente – penso a quella sulle Dat – perché chi le ha volute ha confidato sull’assenza di significative opposizioni; o perché – penso a quella sulle unioni civili – l’opposizione era numerosa in piazza, ma non si coglieva fra le guide. La voce va fatta sentire, comunque vada, anche oltre il 24 settembre, confidando anzi che prenda finalmente l’avvio una grande campagna culturale e di mobilitazione perché nessuna vita sia mai considerata uno “scarto”.

La giornata di oggi può essere importante se, attraverso tutti noi, riuscirà a trasmettere il messaggio che la nostra gioia di affermare le ragioni della vita non intende suicidarsi.

[1] Il volume per un verso completa e rende organico un lavoro avviato da tempo sul tema dal Centri Studi  Livatino con numerosi workshop e con l’atto di intervento nel giudizio costituzionale nel quale è stata emessa l’ordinanza n. 207; per altro verso non si accontenta della mera lettura, se pur accompagnata dal richiamo ermeneutico delle Corti nazionali e delle Corti europee, delle norme interessate, e della verifica della loro adeguatezza rispetto a pretese innovazioni sanitarie. Va oltre, nella ricerca delle radici ideologiche della disponibilità della vita umana e della c.d. autodeterminazione. Ricostruisce così il filo ideologico e in senso lato culturale che lega il darwinismo ottocentesco, l’eugenismo del XX secolo, alla base di regimi e prassi totalitari, e l’attuale collocazione dei confini alla vita alla stregua di una pretesa “qualità” della vita stessa.

[2] Roma, Palazzo della Consulta, 21 marzo 2019

“Diritto” o “condanna” a morire per vite “inutili”? Il Servizio sanitario verso la “cultura dello scarto” dopo l’ordinanza 2017/18 della Corte costituzionale pro-eutanasia?”.

“Diritto” o “condanna” a morire per vite “inutili”? Il Servizio sanitario verso la “cultura dello scarto” dopo l’ordinanza 2017/18 della Corte costituzionale pro-eutanasia?”.

Il video viene ripreso dal sito di Radio Radicale.


Convegno “”Diritto” o “condanna” a morire per vite “inutili”?. Il Servizio sanitario verso la “cultura dello scarto” dopo l’ordinanza 2017/18 della Corte costituzionale pro-eutanasia?”.”, registrato a Roma giovedì 11 luglio 2019 alle 15:16.

L’evento è stato organizzato da Libero Coordinamento Intermedio Polis Pro Persona.

Sono intervenuti: Domenico Menorello (coordinatore dell’Osservatorio Parlamentare Vera Lex?), Agostino Vallini (cardinale), Angelo Picariello (giornalista di Avvenire), Filippo Anelli (presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri),Alberto Gambino (professore), Giancarlo Giorgetti (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Lega – Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Stefano De Lillo (rappresentante dell’Associazione Cuore Azzuro), Alfredo Mantovano (vice presidente del Centro Studi Rosario Livatino), Assuntina Morresi (professoressa), Gaetano Quagliariello (senatore, Forza Italia – Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Vito De Filippo (deputato, Partito Democratico), Paola Binetti (senatore, Forza Italia – Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Maria Domenica Castellone (senatore, MoVimento 5 Stelle), Giuseppina Occhionero (deputato, Liberi e Uguali), Alessandro Pagano (deputato, Lega – Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Augusta Montaruli (deputato, Fratelli d’Italia), Maurizio Gasparri (senatore, Forza Italia – Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Simone Pillon (senatore, Lega – Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Massimo Gandolfini (portavoce del Comitato Difendiamo i Nostri Figli), Carlo Abate (sacerdote), Valentina Valenti, Roberto Bettuolo (presidente del movimento Albero e Sviluppo), Elena Fruganti (coordinatrice dell’Associazione Culturale Esserci dell’Umbria), Paolo De Carli (rappresentante dell’Associazione Nonni 2.0), Gianni Fusco (sacerdote), Filippo Boscia (presidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani), Mattia Fusina (rappresentante dell’Associazione Vivere Salendo), Giovanni Giuttari (rappresentante del Movimento Cristiani Lavoratori), Marco Invernizzi (reggente nazionale di Alleanza Cattolica), Lorenzo Malagola (segretario generale della Fondazione De Gasperi), Luca Russo (componente della Comunità Papa Giovanni XXIII), Francesco Napolitano (presidente dell’Associazione Risveglio), Alessio Pagliari, Olimpia Tarzia (presidente del Movimento Politica Etica Responsabilità), Eugenia Roccella (giornalista).

Fine vita, c’è un modo per arginare i giudici

Fine vita, c’è un modo per arginare i giudici

Articolo di Caterina Giojelli, pubblicato su Tempi il 10 luglio 2019.


Mancano poche settimane: il prossimo 24 settembre la Corte costituzionale terrà una nuova udienza per decidere la legittimità costituzionale della norma del codice penale che punisce l’aiuto al suicidio (art. 580), poche settimane per legiferare sul fine vita nei termini previsti dall’ordinanza 207/2018 con cui la Consulta ha già indicato al Parlamento come modificare la disposizione impugnata. In caso contrario, sarà la Corte a decidere. Un iter curioso, quello cui è appeso il destino dell’ultima grande battaglia per opporsi o avallare la deriva eutanasica che ha preso piede nel resto d’Europa: originato dal caso Cappato-Dj Fabo e imposto da un organo la cui funzione dovrebbe essere sancire se una norma è costituzionale o no (non certo indicare percorsi e date al Parlamento), non abbiamo assistito a levate di scudi da parte delle Camere, né alle barricate attorno al “diritto a morire” che dieci anni fa portarono fino al conflitto istituzionale sul caso Englaro. Anche allora la Consulta chiese al Parlamento di fare una legge sul fine vita e il governo Berlusconi tentò di limitare i danni con la legge Calabrò, bloccata a un passo dall’approvazione finale “grazie” al governo Monti.

C’è chi non ci sta: a rompere il silenzio surreale che ha accompagnato il conto alla rovescia verso un esito che, salvo si arrivi a una legge entro i tempi stabiliti, potrebbe condurre alla legalizzazione di fatto del suicidio assistito nel nostro paese, c’è chi prende posizione. Giovedì 11 luglio a Roma numerose associazioni consapevoli della posta in gioco hanno promosso l’incontro “Diritto o condanna a morire per vite inutili?”, relatori Alfredo Mantovano e Assuntina Morresi. A Mantovano, magistrato e vicepresidente del Centro Studi Livatino, Tempi ha chiesto di chiarire i problemi posti dall’ordinanza della Corte Costituzionale che, invece che di poche righe, impiega pagine e pagine per sostenere che la norma penale impugnata qualche ragione l’avrà pure, ma comunque va rivista.

«Anche i non addetti ai lavori sanno che se una disposizione vigente è ritenuta incostituzionale, la Consulta la dichiara illegittima; se è invece ravvisata in linea con la Costituzione la questione sollevata viene rigettata; vi è perfino la cosiddetta sentenza interpretativa di rigetto che, mantenendo in piedi la norma impugnata, ne orienta l’esegesi al fine di non dichiararla illegittima. Nel caso dell’aiuto del suicidio, invece, la Corte ha scelto una quarta strada: ha motivato in larga parte una pronuncia di illegittimità salvo poi non pervenire alla declaratoria di incostituzionalità e assegnare al Parlamento il compito di varare una legge che recepisca le proprie indicazioni. È la prima volta che accade nella storia della Corte costituzionale».

I giudici pretendono una legge che tuteli situazioni come quelle di Cappato e Dj Fabo, altrimenti ci penseranno loro e la “colpa” sarà del Parlamento. Ma come argomentano questa decisione che appare pilatesca?
Guardiamo alla sostanza: c’è un’oggettiva incoerenza fra la prima e la seconda parte della motivazione dell’ordinanza. Nella prima parte è scritto nero su bianco che «l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio» è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere». Si aggiunge che il divieto ha evidente ragion d’essere «anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita», e che «al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana». Ebbene: trovo difficile, alla stregua della chiarezza di queste affermazioni, conciliarne il contenuto con la seconda parte delle motivazioni, dove si legge che «una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta».

Una contraddizione così palese può essere ignorata? 
No, il Parlamento è chiamato a una scelta netta: o la solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di debolezza, e ha necessità del sostegno per affrontare quella situazione (assistenza domiciliare, hospice, cure palliative), oppure l’aiuto a trovare la morte. Sia la Corte costituzionale che più d’una delle proposte di legge presentate pongono in correlazione l’autodeterminazione del paziente con la dignità umana: al paragrafo 9 dell’ordinanza si sostiene che la limitazione della prima comporterebbe una lesione della seconda. Ora, l’autodeterminazione è importante, ma non è senza limiti: i limiti sono identificabili nel rispetto dell’altro e nella natura non disponibile del bene (banalmente, un lavoratore non può autodeterminarsi nemmeno sul godimento delle ferie che è obbligatorio). Non è così per la dignità dell’uomo: essa non ha né limiti né condizioni. Nemmeno il condannato per i crimini più orrendi perde la dignità di uomo (art. 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»): essa sopravvive perfino alla morte e fonda la pietas che riserviamo ai nostri defunti. Il Parlamento intende approvare una legge che introduca il suicidio medicalizzato nel Servizio sanitario nazionale? Non lo faccia in nome della dignità del paziente, ma di una autodeterminazione spinta all’estremo. E sarà interessante capire come Camera e Senato affronteranno il tema sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, che ha comunque messo in guardia sul fatto che l’autodeterminazione nei casi di persone con gravi patologie è fortemente condizionata da situazione di debolezza. Capite bene che nel caso io acquisti un appartamento in condizioni di volontà indebolita e condizionata, posso impugnare e risolvere il contratto di compravendita, mentre un atto che determina la cessazione della vita è immediatamente operativo.

Tutta questa fregola di normare la morte in nome del diritto all’autodeterminazione dove porta?
Se l’autodeterminazione sarà il punto di partenza, il punto di arrivo, come insegnano le esperienze di altre nazioni, sarà la tenuta del welfare. In Belgio e in Olanda da tempo si registrano interventi eutanasici praticati a prescindere dal consenso, sulla base di giudizi personali da parte dei medici relativi alla sofferenza presunta di chi non può dare il suo consenso, e di scelte di priorità del Ssn nel trattamento dei pazienti e nell’allocazione delle risorse. Alfie Evans non aveva espresso alcuna volontà eutanasica o suicidiaria, e i suoi genitori, legittimati più di altri a interloquire sulla sua sorte, avevano chiesto la possibilità di curarlo, anche a loro spese, anche in un altro Paese. Sappiamo come è andata a finire. Non so se tranquillizzi la prospettiva che un giudice decida della vita o della morte di una persona per esigenze di bilancio.

Lei come pensa che il Parlamento debba rispondere alle sollecitazioni della Consulta?
Intanto penso che le Camere avrebbero dovuto rivendicare fin da subito le prerogative del Parlamento. Per dire, in sostanza, ognuno faccia il suo: se le Camere finora non hanno modificato l’articolo 580 del codice penale non dipende necessariamente da noncuranza, può anche essere dipeso dalla condivisione di quella disposizione. E comunque ogni cambiamento avviene nei tempi individuati dalla discrezionalità del Parlamento, non in quelli imposti da altri. Una tale presa di posizione avrebbe aperto una dialettica non da poco sui limiti dell’intervento della Consulta e sul ruolo delle Camere. Tuttavia questa levata di scudi non c’è stata e si è optato per il percorso della risposta legislativa. Che fare quindi? La Corte sollecita a considerare situazioni come quella di Dj Fabo, «situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». Questo potrebbe tradursi nella distinzione fra la posizione di chi non ha alcun legame col paziente e coloro che invece da più tempo soffrono col paziente perché gli sono vicini. La posizione del convivente, familiare in senso formale oppure no, è evidentemente diversa da quella di altri, e tollera un trattamento distinto e una sanzione meno grave, pur mantenendosi il giudizio negativo dell’ordinamento.

In pratica integrare l’articolo 580 del Codice penale con un comma ad hoc per il processo Cappato-Fabo e simili, mitigando, senza eliminarla, la pena per l’aiuto al suicidio quando esso viene realizzato da chi condivide la sofferenza del paziente?
Non per il processo Cappato, ma in termini generali. È la stessa Consulta che nell’ordinanza ricorda che il fatto che «l’ordinamento non sanzioni chi abbia tentato di porre fine alla propria vita non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi materialmente alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il suicida nell’attuazione del suo proposito. Condotta, questa, che – diversamente dalla prima – fuoriesce dalla sfera personale di chi la compie, innescando una relatio ad alteros di fronte alla quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l’esigenza di rispetto del bene della vita». Alla stregua di tali premesse, potrebbe ipotizzarsi una forma attenuata del reato punito dall’articolo 580 individuando quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando tipologie di condizioni che tendono meno grave l’illecito, a cominciare dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui che interessa l’autore del fatto. Spero che questo dato di realtà sia ben presente a tutti: da sempre nel nostro ordinamento provocare la morte a una persona è sanzionato in modo differente a seconda di contesti oggettivi. Nessuno ha mai posto obiezioni – né ha evocato la morale – per il fatto che l’infanticidio o l’omicidio del consenziente siano puniti in modo meno grave rispetto all’omicidio: forse che la vittima dell’infanticidio o l’omicidio del consenziente sia meno essere umano? Assolutamente no, sono diverse le circostanze concrete. Va aggiunto che la Corte conclude che dovrebbe essere valutata «l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza (…). Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente». In altre parole: la nuova disciplina dovrebbe rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come è già previsto dall’articolo 2 della legge n. 219/2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un’appropriata terapia del dolore.

Cosa risponde a chi obietta che le cure palliative esistono da quasi un decennio e non hanno risparmiato casi di pazienti con sofferenze intollerabili?
Questa obiezione non tiene conto che la legge n. 38/2010 è stata poco sostenuta finanziariamente, e ancor di meno applicata: manca allo stato la prova di ciò che accada qualora una seria e diffusa terapia del dolore costituisca la risposta a tante sofferenze. Se la causa della disperazione è l’intollerabilità del dolore, il piano di intervento non è l’uccisione di un essere umano ma è lo sforzo di lenire quel dolore, per quanto possibile; la legge n. 38/2010 va in questa direzione: va applicata, recuperando risorse e professionalità adeguate.

Una legge come quella suggerita rappresenterebbe una risposta coerente all’ordinanza incoerente della Consulta?
Sarebbe una risposta in linea col carattere generale e astratto proprio della legge. Sorprende che l’ordinanza dedichi uno spazio ampio e dettagliato al caso drammatico che ha originato la questione di legittimità, auspicandone una soluzione: una norma non è un abito costruito su misura. È un’illusione pensare che l’articolo di una legge, per quanto ben scritto, riesca a prevedere la molteplicità delle fattispecie che la realtà ogni giorno prospetta. È una illusione in sé, lo è per la materia della quale ci occupiamo: che non ha come soggetti soltanto da un lato il Parlamento, e dall’altro il paziente affetto da gravi patologie. Di mezzo c’è il medico, ci sono la sua professionalità, la sua coscienza, il suo codice deontologico. Se proprio va male e si attiva un contenzioso, c’è pure il giudice. La norma si inserisce in una realtà che la interpreta e la applica, non va in automatico. Spero che il Parlamento, che ha avuto il merito nelle ultime settimane di fare molte audizioni, risolva le anomalie di una vicenda che va riportata alla linearità del fondamenti della Costituzione.

Suicidio assistito: cosa chiedono davvero i giudici della Corte

Suicidio assistito: cosa chiedono davvero i giudici della Corte

Articolo di Federico Cenci, pubblicato il 3 luglio 2019 su In Terris.

L’epilogo del dibattito sul fine vita è quanto mai incerto. Mancano meno di tre mesi al 24 settembre, giorno indicato dalla Corte costituzionale entro il quale il Parlamento dovrà presentare una nuova legge sul suicidio assistito. Ma le diverse posizioni, all’interno del Comitato ristretto delle commissioni Affari sociali e Giustizia nonché all’interno del governo, non sono giunte ad una sintesi. È per questo che è slittata dal 24 giugno al 12 luglio la data d’inizio del dibattito in aula, il tempo d’attesa è colmato con nuove audizioni che possano aiutare i legislatori a trovare la quadra. E mentre si attende sul tema il pronunciamento annunciato dal card. Gualtiero Bassetti dopo la notizia della lettera inviata ai vescovi da un gruppo di politici cattolici, prosegue la riflessione intorno alle proposte sul tavolo. Ce n’è una presentata nel febbraio scorso da Andrea Cecconi, ex pentastellato passato al Gruppo Misto, che chiede espressamente l’eutanasia garantita in strutture pubbliche dal servizio sanitario nazionale. Risalgono rispettivamente a marzo e a maggio altre due proposte simili, le cui prime firmatarie sono Michela Rostan (Leu) e Doriana Sarli (M5s). Sullo sfondo, resta poi la proposta d’iniziativa popolare dell’Associazione Luca Coscioni. Più sfumata quella il cui primo firmatario è Giorgio Trizzino, del M5s. Se in un primo momento il testo prevedeva l’eutanasia, successivamente si è deciso di modificarlo intervenendo soltanto sull’attenuazione delle pene per chi aiuta al suicidio (art. 580 del codice penale), nella speranza – ha spiegato il deputato 5Stelle ad In Terris – di trovare un compromesso tra le varie forze politiche. Nelle scorse settimane, infine, una proposta sul fine vita è arrivata anche dalla Lega, e si fonda su tre cardini: garantire il diritto all’obiezione di coscienza per medici e strutture, ritenere nutrizione e idratazione trattamenti sanitari, rafforzare le cure palliative.

Mantovano: “Corte contraddittoria”

Ma la sabbia nella clessidra scende in modo inesorabile. Il 24 settembre è più vicino di quanto si pensi. Qual è il punto di vista dei giuristi sulla vicenda? Alfredo Mantovano, magistrato e già sottosegretario all’Interno, intervistato da In Terris, non risparmia qualche perplessità. “Ho qualche dubbio – spiega – che assegnare al Parlamento i compiti da svolgere, e finanche il tempo entro cui svolgerli, realizzi quella ‘leale e dialettica collaborazione istituzionale’ cui pure la Corte nella lettera afferma di ispirarsi”. Il magistrato – ascoltato in audizione alla Camera – ritiene poi che la lunghezza della missiva assuma “la struttura, l’articolazione e la sostanza di una sentenza”. Non solo. Mantovano è dell’avviso che “il contenuto della lettera inviata dalla Corte contiene delle contraddizioni”. In particolare egli evidenzia che in una prima parte del testo i giudici sottolineano che “al legislatore penale non può ritenersi inibito vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite”. Il magistrato trova difficile, “alla stregua della chiarezza di queste affermazioni, conciliarne il contenuto col seguente passaggio”, nel quale si fa riferimento a “una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte”, che “potrebbe essere introdotta”. Ma allora esiste un modo per rispondere alle sollecitazioni della Consulta senza negare la tutela della vita? Per Mantovano la risposta è affermativa. Egli ritiene doveroso rafforzare le cure palliative, in quanto “la legge 38/2000 che le regola è stata poco sostenuta finanziariamente, e ancor meno applicata”. Ed è poi d’accordo con l’intento di attenuare le pene dell’art. 580 del codice penale sull’aiuto al suicidio assistito, “individuando – dice – quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando tipologie di condizioni che tendono meno grave l’illecito, a cominciare dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui che interessa l’autore del fatto”. Secondo Mantovano, “può darsi che una risposta legislativa che valorizzi questi due aspetti non sia del tutto coerente con le indicazioni conclusive della Consulta”, ma – conclude – “sarebbe certamente coerente col buon senso e col senso di umanità”.

Nessuna affermazione di “un diritto a morire”

Modifica della parte del codice penale relativa al suicidio assistito che sarebbe una risposta coerentecon la richiesta della Consulta anche ad avviso di altri giuristi. Dal canto suo Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato del Pd, afferma ad In Terris che “realisticamente, se davvero si vuole trovare una soluzione, ci si dovrebbe concentrare soltanto sulla modifica dell’art. 580 del codice penale sull’aiuto al suicidio assistito”. Per lui, “in caso contrario, si creerebbe ulteriore scontro politico e non si troverebbe una soluzione mediana tra posizioni che appaiono inconciliabili sul tema”. E la Consulta sarebbe soddisfatta da una risposta che si concentrasse solo su questo aspetto? “Onestamente questo non so dirlo, ma credo che sarebbe l’unica risposta che il Parlamento in questo momento sarebbe in grado di dare”, osserva Ceccanti. Anche Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, intervistato da In Terris sottolinea che l’intento dei giudici è di “richiedere una modifica dell’art. 580 del codice penale nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio in maniera assoluta in ogni circostanza”, perché “la Corte ha ritenuto che questo non sia in linea con la Costituzione in alcuni casi molto specifici, nei quali c’è una persona tenuta in vita in maniera artificiale”. Ma da qui – la riflessione di Mirabelli – nasce “la richiesta più ampia” di alcuni ambienti politici “di introdurre una disciplina del fine vita, cioè sostanzialmente un’eutanasia, passando da una non punizione dell’aiuto al suicidio alla modifica del testo complessivo dell’ordinamento con l’affermazione di una pretesa alla morte”. Ma ciò – rileva il presidente emerito della Consulta – “contrasterebbe con altri principi riconosciuti dalla Corte come il riconoscimento costituzionale al diritto alla vita”. Ecco perché – spiega Mirabelli – “l’ipotesi che si potrebbe praticare dal punto di vista legislativo sarebbe dare esecuzione all’ordinanza della Corte nei limiti stretti che la Corte stessa indica e non trarne occasione per una disciplina ampliativa e l’affermazione di un diritto a morire non previsto dalla Costituzione”.