Il Centro studi Livatino contro l’eutanasia e l’aiuto al suicidio

Il Centro studi Livatino contro l’eutanasia e l’aiuto al suicidio

Nella giornata di ieri, 18 luglio, nella Sala stampa della Camera dei Deputati si è tenuto, su iniziativa dell’Osservatorio Vera Lex coordinato dall’on. Domenico Menorello, una conferenza stampa dal titolo Avviare il countdown, contro l’eutanasia per sentenza, cui hanno preso parte un gruppo di parlamentari di differenti formazioni partitiche e le associazioni che una settimana prima avevano partecipato, sempre a Roma, a un convegno sulla risposta che il Parlamento è chiamato a dare all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale. 
 
Pubblichiamo la relazione svolta nell’incontro di ieri dal dott. Domenico Airoma, vicepresidente del Centro studi Livatino.
 
Il Centro studi, che nei mesi scorsi ha contribuito all’approfondimento del tema, fra l’altro intervenendo alle riunioni dell’Intergruppo dei parlamentari su vita e famiglia, dalle quali hanno preso spunto la proposta di legge Pagano e altri, condivide il contenuto di tale pdl e ribadisce alcuni punti fermi:
1. è molto grave che qualcuno sostenga erroneamente che la PDL Pagano costituisca una depenalizzazione, mentre, al contrario, rappresenta una forte riaffermazione della contrarietà al diritto di tutte le condotte dirette all’aiuto al suicido e a qualunque forma di eutanasia, da chiunque e per qualsiasi motivo compiuti;
2. la PDL Pagano rimodula la sanzione riguardante l’aiuto al suicido tenendo conto di circostanze obiettive e tipizzate, circostanze che fanno già parte per la loro intrinseca natura di un diritto penale rispettoso tanto dell’assolutezza dei divieti a tutela della vita, quanto della personalità dei colpevoli e delle condizioni soggettive nelle quali hanno agito;
3. questa rimodulazione corrisponde al bene che il legislatore prudenzialmente ha il dovere di fare nella situazione concreta. Il buon legislatore non è quello che contempla pene sempre identiche in risposta alla violazione del divieto, bensì quello che adegua la risposta punitiva alla diversità delle situazioni personali, come già fa da sempre – in tema di tutela della vita – con le norme sull’infanticidio o sull’omicidio del consenziente. Esse prevedono una sanzione meno grave rispetto all’omicidio volontario comune: nessuno ne ha mai denunciato la presunta immoralità, semplicemente perché il diritto, come la morale, ferma restando l’efficacia della legge punitiva erga omnes, tiene conto della varietà delle circostanze di fatto;
4. sostenere che la PDL Pagano costituisca una depenalizzazione significa non soltanto equivocarne  colpevolmente il testo, allo scopo di alimentare futili polemiche nel campo di coloro che vogliono il medesimo bene, ma altresì ignorare che l’obiettivo del diritto penale – il bene comune della società – non si persegue con la severità delle pene minacciate, bensì con la serietà della loro applicazione;
5. questa rimodulazione non costituisce l’antecedente della depenalizzazione, per il semplice fatto che continua a considerare l’aiuto al suicidio un reato e a legare comunque l’applicazione di una pena, se pure meno pesante, alla condotta, se posta in essere dal familiare convivente in stato di grave turbamento a fronte di una patologia che provoca forti sofferenze;
6. il presupposto della depenalizzazione dell’aiuto al suicidio è piuttosto la pessima legge n. 219/2017, sulle c.d. disposizioni anticipate di trattamento, che il Centro studi Livatino, nei limiti delle proprie forze – talora in solitudine -, ha contrastato in ogni modo con le iniziative più varie prima, durante e dopo la discussione in Parlamento;
7. non adoperarsi affinché il Parlamento legiferi a favore della vita, in pendenza della minaccia che la Consulta dichiari l’illegittimità dell’art. 580 cod.pen., significa tenere un comportamento temerario,  che focalizza una responsabilità morale per omissione. Infatti significa accettare che la Corte completi il “lavoro”, elimini tout court la seconda parte dell’art. 580 cod. pen., e quindi di fatto introduca il suicidio medicalizzato nel SSN. Peggio ancora, che lo “costituzionalizzi”, visto che la sua sentenza annunciata precluderà qualsiasi eventuale successivo intervento di segno contrario del Legislatore.
 
 Affermare “la Consulta si assuma le sue responsabilità” significa negare che vi sia ancora il tempo – pur stretto – perché il Parlamento provveda: non seguendo pedissequamente gli inaccettabili passaggi eutanasici dell’ordinanza n. 207, ma fornendo un assetto nuovo e più ragionevole all’art. 580 cod.pen., che chiuderebbe il giudizio sulla costituzionalità di una disposizione comunque cambiata rispetto al testo sottoposto all’esame della Corte.

C’è un referendum sulla vita, oggi, in Italia. E l’astensione non è ammessa.

 

Cosa accadrà il 24 settembre se il Parlamento sceglie di non legiferare? La Corte Costituzionale lo ha già scritto.

Innanzitutto, non ci sarà nessun rinvio.

La stessa Corte, nell’ordinanza del 16 novembre scorso, ha considerato come “eventuale” la sopravvenienza di una legge, così preannunciando che procederà al giudizio di costituzionalità della norma che incrimina l’aiuto al suicidio. Non solo.

Sempre la Consulta è stata chiara nell’avvertire che, in situazioni analoghe, la Corte aveva fino ad ora scelto la strada di dichiarare l’inammissibilità della questione, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse a rimuovere il vulnus costituzionale. Questa tecnica decisoria è stata, questa volta, ritenuta non percorribile, perché si sarebbe risolto in un rinvio sine die, con l’effetto, come scrivono ancora i giudici costituzionali, di “lasciare in vita, per un periodo di tempo non preventivabile, la normativa non conforme a Costituzione”.

Si è ritenuto, pertanto, di percorrere la strada della dichiarazione di incostituzionalità differita, sull’esempio della Corte Suprema canadese, in un caso analogo menzionato nell’ordinanza (Carter vs Canada, 2015). Sapete come è andata a finire?

In quella vicenda il Parlamento canadese aveva scelto di non legiferare. La Corte non ha concesso alcun rinvio. Ha sancito l’incostituzionalità del divieto del suicidio assistito e oggi il Canada si ritrova a fare i conti con un’eutanasia generalizzata.

Dunque, nessun rinvio. E’ già scritto.

E quale sarà l’esito?

Anche questo è già scritto.

La Consulta ha già statuito che “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce (…) per limitare la libertà di autodeterminazione del malato” che si trovi nelle seguenti condizioni, e cioè che si tratti di “persona:

  1. affetta da patologia irreversibile,
  2. fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili,
  3. la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale”.

Il 24 settembre, pertanto, l’art. 580 c.p. sarà dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità nei casi sopra indicati.

Cosa accadrà dal 25 settembre è pure di agevole previsione.

La qualificazione come lecita della condotta di aiuto al suicidio apre le porte al “diritto” al suicidio, cioè all’eutanasia. Con l’illusione di poter arginare gli abusi, pure temuti dalla Corte Costituzionale, mediante una procedura, da inserire nella legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Come se la tutela dei più deboli potesse essere soddisfatta da pareri di comitati etici e carte bollate, da esperti e giudici.

In realtà saranno proprio i giudici ad estendere progressivamente l’area del diritto al suicidio a tutte quelle situazioni non contemplate dalla pronuncia della Consulta, in nome al principio di non discriminazione: se, infatti, la ratio è l’autodeterminazione senza limiti, perché negare l’assistenza anche a chi assuma la decisione libera e consapevole di morire, perché affetto, ad esempio, da depressione?

E non occorre superare i confini dell’Europa per capire quanto sia concreta questa prospettiva.

Ma vi è un ulteriore effetto, ancora più allarmante.

La pronuncia della Corte metterà la parola fine a qualsiasi tentativo del legislatore di arginare la deriva eutanasica, inserendo uno sbarramento costituzionale.

Mi rivolgo, allora, ai parlamentari, tutti.

E lo faccio senza imbarazzo, come ha detto Rosario Livatino proprio affrontando la dolorosa questione dell’eutanasia, nella memorabile conferenza su “Fede e diritto”.

Volete che questo scenario diventi realtà?

Volete davvero che la Consulta, attraverso una legge ad personam, per far assolvere cioè una persona, scriva una legge che metta in pericolo “la” persona, e soprattutto le persone più deboli e vulnerabili, facendo venire meno quella che la stessa Corte ha definito come cintura protettiva, indispensabile perché sia effettiva la protezione da “una scelta estrema ed irreparabile, come quella del suicidio”?

Siete chiamati ad un referendum sulla vita e siete voi a dover esprimere il voto.

E questa volta anche astenersi significa votare, abdicare al proprio ruolo di legislatore per cederlo alla Corte Costituzionale ed ai giudici.

Avreste forse voluto più tempo; ma non vi è dato.

Avreste preferito lasciare l’art. 580 del codice penale cosi com’è, anche perché la stessa Consulta lo ha ritenuto pienamente compatibile con il quadro costituzionale interno e con quello europeo; ma non vi è consentito.

Lo avrei preferito anche io, per quel che vale il mio giudizio. E però questo, che sarebbe sicuramente un bene, non è possibile; perché quel che è certo che la Corte Costituzionale provvederà seguendo l’esempio di quella canadese.

Ma se siamo, se siete davvero preoccupati perché la tutela dei principi non rimanga astratto esercizio di autocompiacimento per cultori di una sterile ortodossia, industriatevi per elaborare una  soluzione che aggiorni quella cintura protettiva per le persone deboli e vulnerabili.

Non si tratta di introdurre previsioni di non punibilità; anche un solo spiraglio in tal senso, spianerebbe –per usare ancora una volta le parole della Consulta- la strada a scelte eutanasiche.

Si tratta di prevedere una differenziazione di pena in ragione non tanto delle condizioni della persona malata, perché anche la vita di chi versa in condizioni di salute di estrema precarietà è una vita che va protetta, anche più delle altre; quanto piuttosto della condizione soggettiva di chi, legato da vincoli qualificati con la persona malata, venga a trovarsi in una situazione di gravissimo turbamento.

Una situazione, peraltro, che il nostro ordinamento già considera per casi analoghi.

Pensate alla differenziazione di pena rispetto all’omicidio volontario prevista per la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale (l’infanticidio previsto dall’art. 578 c.p.): eppure, si tratta della vita di un bambino, la più indifesa fra tutte!

Si tratta, in definitiva, non del male minore, ma del bene possibile.

E se è possibile fare del bene, è anche doveroso, soprattutto se l’alternativa –ovvero la sentenza della Corte- non è, questa certamente sì, ascrivibile alla categoria del bene, di ciò che corrisponde al bene ed alla verità sull’uomo.

Ed è doveroso nella misura in cui:

  1. l’alternativa è certa sia nell’an che nel quando;
  2. ed astenersi dall’intervenire significherebbe concorrere, per omissione, alla demolizione dei principi posti a tutela della dignità della persona.

Andate a votare, dunque. E fatelo in fretta.

Dimostrate che l’Italia è ancora la culla del diritto e non la sua bara!

Roma, 18 luglio 2019

Domenico Airoma

“Diritto” o “condanna” a morire per vite inutili?

“Diritto” o “condanna” a morire per vite inutili?

Pubblichiamo la relazione svolta da Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro studi Livatino, all’incontro “Diritto” o “condanna” a morire per vite inutili?, organizzato a Roma l’11 luglio 2019 per iniziativa dell’on Domenico Menorello, col coinvolgimento di circa 30 associazioni.

“Diritto” o “condanna” a morire per vite inutili?
Profili giuridici
di Alfredo Mantovano, magistrato- vicepresidente del Centro studi Livatino

 Ringrazio molto l’on Domenico Menorello per questa coraggiosa e importante iniziativa e tutti voi per la vostra attenzione. Saluto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on. Giancarlo Giorgetti e i parlamentari presenti.

Essendo un giudice, non toccherò profili medici o scientifici, sui quali si intratterranno la prof.ssa Assuntina Morresi, e molti degli interventi programmati. Mi soffermerò sui problemi di rilievo strettamente giuridico che pone l’ordinanza della Corte costituzionale n. 207/18. Lo farò in modo sintetico, per rispettare i tempi, e con un tratto di stretta adesione al diritto positivo; mi consentirete di rinviare per una trattazione più ampia a approfondita al volume Il “diritto” di  essere uccisi: verso la morte del diritto?, edito da Giappichelli e curato dal prof. Mauro Ronco e dal Centro studi Livatino [1].

  1. Anche i non addetti ai lavori sanno che quando una norma di legge viene sottoposta all’esame della Corte costituzionale, l’esito è l’inammissibilità se la questione sollevata non è stata correttamente impostata dal giudice, per esempio la norma impugnata non ha rilievo nel giudizio ordinario; il rigetto, se essa non viene valutata contraria alla Costituzione; l’accoglimento, se l’eccezione è ritenuta fondata, con conseguente declaratoria di illegittimità; la pronuncia interpretativa di rigetto, se la norma è ritenuta legittima a condizione che sia interpretata in modo diverso da quanto fatto dal giudice che ha rimesso la questione alla Corte.

Per la prima volta da quando esiste la Corte costituzionale, l’ordinanza n. 207/2018, nel disegnare i profili di una presumibile illegittimità dell’art. 580 cod. pen., nella parte in cui punisce l’agevolazione al suicidio, non perviene alla declaratoria di incostituzionalità: la differisce alla propria udienza del prossimo 24 settembre, sollecitando il Parlamento perché – per evitarla – vari una legge che recepisca le indicazioni della Corte medesima.   Con tutto il rispetto per la Consulta, ho qualche dubbio che assegnare al Parlamento i compiti da svolgere, e financo il tempo entro cui svolgerli, realizzi quella “leale e dialettica collaborazione istituzionale” (§ 11 del provvedimento) cui pure la Corte afferma di ispirarsi. Evito qualsiasi chiosa al fatto che la forma per la quale la Consulta ha optato sia quella di una ordinanza di rinvio, cioè di un provvedimento per il quale in genere è sufficiente una motivazione telegrafica: l’ordinanza n. 207 si estenda invece per pagine, assumendo la struttura, l’articolazione e la sostanza di una sentenza di illegittimità, se pure a effetto procastinato. Nella Relazione sull’attività svolta nel 2018 [2] il Presidente della Corte Giorgio Lattanzi ha qualificato la decisione con l’espressione, del tutto nuova, di “illegittimità prospettata”: l’aggettivo “prospettata” proietta a breve la pronuncia definitiva, il sostantivo “illegittimità” non ha bisogno di specificazioni.

 

  1. Nelle leggi e nelle sentenze la forma è sostanza. Vorrei però lasciare a margine i profili formali e concentrarmi sui contenuti. Il primo dato che emerge è l’oggettiva incoerenza fra la prima e la seconda parte della motivazione dell’ordinanza 207. Nella prima parte, in particolare al § 6, è scritto che “l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere.” Si aggiunge che “il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)”.

Trovo difficile, alla stregua della chiarezza di queste affermazioni, conciliarne il contenuto col seguente passaggio, nel quale ci si imbatte al § 10: “una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta (…)“.

 

  1. Una contraddizione così significativa non può essere ignorata, anzitutto dal Parlamento, che è chiamato a una scelta netta: o la solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di debolezza, e quindi ha necessità di sostegno per affrontare quella situazione (assistenza domiciliare, hospice, cure palliative…), come indicano la prima e per certi aspetti l’ultima parte dell’ordinanza. Oppure l’aiuto a trovare la morte, facendo sì che una sostanza somministrata costituisca il solo seguito a una richiesta di aiuto spesso disperata di chi versa in quella situazione, e questo orienta la seconda parte dell’ordinanza e larga parte delle proposte di legge incardinate davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera dei Deputati.

Credo che si possa venire a capo del dilemma se ci si ferma su un aspetto centrale dell’ordinanza. Sia la Corte costituzionale che più d’una delle proposte di legge presentate in materia di eutanasia pongono in correlazione l’autodeterminazione del paziente con la dignità umana: al § 9 dell’ordinanza n. 207 si sostiene che la limitazione dell’autodeterminazione comporterebbe una lesione della dignità. E nelle proposte di legge questo nesso viene inserito o nel primo articolo o nella relazione.

L’autodeterminazione è molto importante nella vita di ciascuno di noi, ma non è senza limiti. I limiti sono identificabili nel rispetto dell’altro (non spingerei la mia autodeterminazione al punto da togliere la parola alla prof.ssa Morresi se per assurdo dissentissi da lei), ma pure nella natura non disponibile del bene: per un lavoratore dipendente le ferie sono indisponibili, non può rinunciarvi, e quindi sul loro obbligatorio godimento non ci si può autodeterminare (la vita dell’uomo fino a non molto tempo fa era ritenuta bene non disponibile).

Non è così per la dignità dell’uomo: essa non conosce limiti né condizioni. Il condannato per i crimini più orrendi non perde la dignità di uomo, qualunque cosa abbia fatto, mentre è fortemente limitata la sua autodeterminazione a vivere libero. Quando l’art. 27 co. 3 della Costituzione sancisce che “le pene (tutte, anche l’ergastolo) non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, sottolinea esattamente quest’aspetto, che da parte della Corte di Cassazione ha trovato applicazione perfino nei confronti di Totò Riina e del suo trattamento penitenziario. La dignità di un uomo è di tale rilievo che sopravvive alla morte, tant’è che fonda la pietas che riserviamo ai nostri defunti.

Parlamento o Corte costituzionale intendono introdurre il suicidio medicalizzato nel Servizio Sanitario Nazionale? Lo facciano in nome non della dignità, se il riferimento è il rispetto della volontà di morte del paziente, bensì di una autodeterminazione spinta all’estremo. E sarà interessante capire come Camera e Senato affronteranno il tema sottolineato dalla stessa Corte costituzionale: la quale ha comunque messo in guardia sul fatto che l’autodeterminazione – il consenso – nei casi di persone con gravi patologie è fortemente condizionata da situazione di debolezza. Bisognerà spiegare come sia possibile che se io acquisto un appartamento trovandomi in una condizione di volontà indebolita e condizionata, posso impugnare e risolvere il contratto di compravendita. Un atto che determina la cessazione della vita invece sarebbe immediatamente operativo.

La strada dell’autodeterminazione va poi intrapresa avendo una consapevolezza: l’autodeterminazione sarà il punto di partenza, ma non sarà il punto di arrivo. Il punto di arrivo, come insegnano le esperienze di altre nazioni, sarà la tenuta del welfare. In Belgio e in Olanda da tempo si registrano interventi eutanasici praticati a prescindere dal consenso, sulla base di giudizi personali da parte dei medici relativi alla sofferenza presunta di chi non può dare il suo consenso, e di scelte di priorità del SSN nel trattamento dei pazienti e nell’allocazione delle risorse. Alfie Evans non aveva espresso alcuna volontà eutanasica o suicidiaria, e i suoi genitori, legittimati più di altri a interloquire sulla sua sorte, avevano chiesto la possibilità di curarlo, anche a loro spese, anche in un altro Paese. Sappiamo come è andata a finire. Non so se tranquillizzi la prospettiva che un giudice decida della vita o della morte di una persona per esigenze di bilancio.

 

  1. I nodi problematici sono tanti. Accenno a quelli più significativi. In più d’una proposta di legge l’aiuto al suicidio viene ricompreso nella categoria dei “trattamenti sanitari”. Non è un mero problema definitorio: se l’aiuto al suicidio è qualificato “trattamento sanitario”, è del tutto logico che quel che serve per realizzarlo sia fatto rientrare nel Servizio sanitario nazionale, addirittura nei Livelli essenziali di assistenza, come stabilisce più d’una proposta. Il problema non è l’esito, bensì la qualifica. Trattamenti sanitari sono per definizione quell’insieme di terapie e di interventi finalizzati al beneficio del paziente: se non alla sua guarigione, quanto meno alla attenuazione del suo dolore. Qualificare la procedura suicidaria in termini di trattamento sanitario costituisce un mutamento radicale di prospettiva.

E’ tanto vero che nell’espressione trattamenti sanitari non rientri l’aiuto al suicidio che a colui che è il titolare dei trattamenti sanitari, cioè al medico, viene riconosciuta l’obiezione di coscienza allorché gli si chieda di aiutare il paziente a suicidarsi. Nell’ordinanza n. 207/2018 la Consulta spiega che deve prevedersi, nell’“eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura”: se fosse un trattamento sanitario, in quanto tale coerente col codice deontologico del medico, perché riconoscere al medico il diritto di obiezione?

Ancora sull’uso di espressioni rischiose, molte delle proposte in discussione parlano di “prognosi infausta” quale presupposto dell’atto eutanasico. Talora la associano a una previsione temporale di morte, entro 18 mesi per esempio. Talaltra a ulteriori definizioni, altrettanto generiche, per esempio “inarrestabile evoluzione” della patologia. Chiedo: se a un paziente viene riscontrata una patologia tumorale, quale medico attesterà una prognosi “fausta”? Quale professionista azzarderà in scienza e coscienza una previsione temporale attendibile? Quanti casi si riscontrano di pazienti che reagiscono bene a una chemioterapia, sì da dare alla “prognosi infausta” una prospettiva temporale lunga, non calcolabile come tale nel momento in cui veniva formulata la prima volta? e perché non mettere in conto che il progresso farmacologico individua chemioterapici sempre più efficaci e con minori effetti collaterali?

 

  1. Qualche considerazione conclusiva sulla risposta che il Parlamento è chiamato a dare rispetto alle sollecitazioni della Consulta: c’è qualche strada praticabile per evitare il giudizio di incostituzionalità dell’art. 580, e per rispondere alle sollecitazioni della Consulta senza negare la tutela della vita?

Confesso che avrei auspicato che le Camere avessero approvato un documento per rivendicare le  prerogative del Parlamento. Per dire in sostanza: ognuno faccia il suo; ognuno svolga i propri compiti assumendo le proprie responsabilità; se le Camere finora non hanno modificato l’art. 580 cod.pen. può anche non dipendere da noncuranza: può dipendere dalla condivisione di quella disposizione. E comunque ogni cambiamento avviene nei tempi individuati dalla discrezionalità del Parlamento, non in quelli imposti da altri. Una tale presa di posizione avrebbe avviato una dialettica non da poco sui limiti dell’intervento della Consulta e sul ruolo delle Camere, con sviluppi difficilmente prevedibili (la Corte costituzionale è giudice anche dei conflitti di attribuzione, e in questo caso sarebbe stata essa stessa parte di un eventuale conflitto con le Camere).

Ma una determinazione di questo tipo non vi è stata, né si colgono i presupposti perché vi sia. Per cui adesso l’unico dato sicuro è che se il Parlamento non fa nulla la Consulta chiuderà il cerchio: il Presidente della Corte Lattanzi lo ha confermato in una intervista a La Stampa del 12 giugno scorso. Sarebbe opportuno che questo dato di realtà sia ben presente e chiaro a tutti. Chi oggi, partendo dal condivisibile presupposto della necessità di un tempo maggiore per approfondire questioni obiettivamente complesse, prospetta una richiesta di rinvio alla Consulta, trascura di considerare che il giudizio di costituzionalità è, per l’appunto, un giudizio; come in qualsiasi giudizio, le richieste possono essere formulate esclusivamente dalle parti del giudizio medesimo, non da terzi estranei. Un soggetto legittimato a farlo è l’Avvocatura dello Stato, che costituendosi ha domandato il rigetto della questione di legittimità dell’art. 580 del codice penale: l’Avvocatura dello Stato potrebbe però avanzare l’istanza di rinvio solo se a ciò delegata dal Governo, che essa rappresenta, e non pare che l’Esecutivo intenda prendere posizione sulla vicenda. La richiesta di rinvio, oltre a essere proposta da una parte processuale – che allo stato non si capisce chi possa essere -, va pure motivata: è lecito dubitare che la necessità di avere più tempo costituisca una ragione accettabile nell’ottica – condivisibile o meno – della Corte, che ben potrebbe rispondere di avere quel tempo già riconosciuto allorché ha, se pure inopinatamente, assegnato al Parlamento dieci mesi per provvedere.

 

  1. La Camera ha optato per il percorso della risposta legislativa. Un primo seguito va dato alla sollecitazione della Corte costituzionale di “considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”. Non sono affezionato a questa o quella modifica legislativa; condivido però la necessità, sottolineata nel suo intervento dal prof. Alberto Gambino, di “disinnescare” il dictum della Consulta. Parlando in questi mesi con parlamentari di varie forze politiche aderenti all’Integruppo su vita e famiglia è emersa come ipotesi di lavoro la distinzione fra la posizione di chi non ha alcun legame col paziente e coloro che invece da più tempo soffrono col paziente in virtù della costante vicinanza a lui. La posizione del convivente, familiare in senso formale oppure no, è evidentemente diversa da quella di altri, e tollera un trattamento distinto e una sanzione meno grave, pur mantenendosi il giudizio negativo dell’ordinamento su ogni condotta di aiuto al suicidio. Nessuna depenalizzazione, dunque; ma nemmeno mettere sullo stesso piano la posizione di chi dirige una “clinica exit” e di chi per anni ogni notte ha ascoltato con dolore le grida di disperazione del familiare gravemente ammalato: il sistema penale adegua le sanzioni alla diversità dei casi concreti, fermo restando il mantenimento del profilo di illiceità di tutti.

E’ la stessa Consulta che nell’ordinanza n. 207 citata ricorda – nell’ambito del § 6 prima menzionato – come “la circostanza, del tutto comprensibile e rispondente ad una opzione da tempo universalmente radicata, che l’ordinamento non sanzioni chi abbia tentato di porre fine alla propria vita non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi materialmente alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il suicida nell’attuazione del suo proposito. Condotta, questa, che – diversamente dalla prima – fuoriesce dalla sfera personale di chi la compie, innescando una relatio ad alteros di fronte alla quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l’esigenza di rispetto del bene della vita.” Alla stregua di tali premesse, quel che emerge in particolare da una delle proposte di legge presentate (quella che reca come prima la firma dell’on Alessandro Pagano) è una forma attenuata del reato di cui all’art. 580 cod. pen., che individui quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando tipologie di condizioni che rendono meno grave l’illecito, a cominciare dal turbamento determinato dalla sofferenza altrui che interessa l’autore del fatto. A chi boccia una ipotesi del genere addirittura come “immorale” ricordo che da sempre nel nostro ordinamento provocare la morte a una persona è sanzionato in modo differente a seconda di contesti oggettivi. Nessuno ha mai posto obiezioni – né ha evocato la morale – per il fatto che l’infanticidio o l’omicidio del consenziente siano puniti in modo meno grave rispetto all’omicidio: forse che l’infante o il consenziente siano esseri umani di seconda fascia? Assolutamente no, sono diverse le circostanze concrete; e hanno un peso sul piano sanzionatorio.

A chi ritiene preferibile che la Corte costituzionale assuma le proprie responsabilità, in assenza di un intervento del Parlamento, è agevole rispondere che anche il Parlamento ha la sua parte responsabilità allorché è stato espressamente e formalmente sollecitato dalla Consulta. Attendere inermi il completamento dell’opera da parte di quest’ultima equivale di fatto a rassegnarsi alla cancellazione di una norma – la seconda parte dell’art. 580 cod. pen. – che pure costituisce un presidio a tutela della vita.

 

  1. Va aggiunto che con l’ordinanza n. 207 la Corte costituzionale conclude – al § 10 – che “dovrebbe essere valutata (…) l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza – in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente”. La nuova disciplina dovrebbe rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come è già previsto dall’art. 2 della legge n. 219/2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un’appropriata terapia del dolore. Dico questo non per apprezzare la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, che costituisce l’antecedente logico dell’ordinanza 207, ma almeno per tener conto del quadro normativo esistente.

Taluno obietta che le cure palliative esistono da quasi un decennio e non hanno risparmiato casi di pazienti con sofferenze intollerabili. Questa obiezione non tiene conto che la legge n. 38/2010 è stata poco sostenuta finanziariamente, e ancor di meno applicata: manca allo stato la prova di ciò che accada qualora una seria e diffusa terapia del dolore costituisca la risposta a tante sofferenze. Se la causa della disperazione è l’intollerabilità del dolore, il piano di intervento non è l’uccisione di un essere umano ma è lo sforzo di lenire quel dolore, per quanto possibile. La legge n. 38/2010 va in questa direzione: va applicata, recuperando risorse e professionalità adeguate.

 

  1. Mi rendo conto che una risposta legislativa che valorizzi questi due aspetti non è del tutto coerente con le indicazioni conclusive della Consulta, ma – posto che l’ordinanza della Consulta ha in sé, come si è visto, elementi contraddittori – una scelta del Parlamento che vada in questa direzione avrebbe certamente una sua propria coerenza.

E sarebbe una risposta in linea col carattere generale e astratto proprio della legge. Quel che dal punto di vista sistematico sorprende nell’ordinanza n. 207 è che – mentre il giudizio di costituzionalità ha per oggetto la norma impugnata, e consiste nel confronto fra essa e la Costituzione – essa (l’ordinanza) dedichi uno spazio molto esteso e dettagliato al caso drammatico che ha originato la questione di legittimità, auspicandone una soluzione.

Ma una norma – o una sentenza che produca effetti normativi – non è un abito costruito su misura dell’imputato nel giudizio dal quale è stata sollevata l’eccezione, quasi costituisca una legge ad personam, ovvero dei tanti casi concreti che la vita può riservare. E’ illusorio pensare che l’articolo di una legge, per quanto ben scritto, riesca a prevedere la molteplicità delle fattispecie che la realtà ogni giorno prospetta. E’ una illusione in sé, ed è una illusione per la materia della quale ci occupiamo: che non ha come soggetti soltanto da un lato il Parlamento, e dall’altro il paziente affetto da gravi patologie. In mezzo, fra l’uno e altro, c’è il medico, ci sono la sua professionalità, la sua coscienza, il suo codice deontologico. Se proprio va male e si attiva un contenzioso, c’è pure il giudice. La norma si inserisce in una realtà complessa, non va in automatico.

Spero che il Parlamento, che ha avuto il merito nelle ultime settimane di fare molte audizioni, e quindi di ascoltare molto, risolva le anomalie di una vicenda che va riportata alla linearità del fondamenti della Costituzione.

Spero anche, se mi è consentita in conclusione una digressione rispetto a riflessioni fin qui esclusivamente giuridiche, che coloro che in Italia hanno sensibilità per i temi della vita e del dolore facciano sentire la loro voce, e se necessario la loro voce la alzino. Troppe leggi sono state approvate di recente – penso a quella sulle Dat – perché chi le ha volute ha confidato sull’assenza di significative opposizioni; o perché – penso a quella sulle unioni civili – l’opposizione era numerosa in piazza, ma non si coglieva fra le guide. La voce va fatta sentire, comunque vada, anche oltre il 24 settembre, confidando anzi che prenda finalmente l’avvio una grande campagna culturale e di mobilitazione perché nessuna vita sia mai considerata uno “scarto”.

La giornata di oggi può essere importante se, attraverso tutti noi, riuscirà a trasmettere il messaggio che la nostra gioia di affermare le ragioni della vita non intende suicidarsi.

[1] Il volume per un verso completa e rende organico un lavoro avviato da tempo sul tema dal Centri Studi  Livatino con numerosi workshop e con l’atto di intervento nel giudizio costituzionale nel quale è stata emessa l’ordinanza n. 207; per altro verso non si accontenta della mera lettura, se pur accompagnata dal richiamo ermeneutico delle Corti nazionali e delle Corti europee, delle norme interessate, e della verifica della loro adeguatezza rispetto a pretese innovazioni sanitarie. Va oltre, nella ricerca delle radici ideologiche della disponibilità della vita umana e della c.d. autodeterminazione. Ricostruisce così il filo ideologico e in senso lato culturale che lega il darwinismo ottocentesco, l’eugenismo del XX secolo, alla base di regimi e prassi totalitari, e l’attuale collocazione dei confini alla vita alla stregua di una pretesa “qualità” della vita stessa.

[2] Roma, Palazzo della Consulta, 21 marzo 2019

“Diritto” o “condanna” a morire per vite “inutili”? Il Servizio sanitario verso la “cultura dello scarto” dopo l’ordinanza 2017/18 della Corte costituzionale pro-eutanasia?”.

“Diritto” o “condanna” a morire per vite “inutili”? Il Servizio sanitario verso la “cultura dello scarto” dopo l’ordinanza 2017/18 della Corte costituzionale pro-eutanasia?”.

Il video viene ripreso dal sito di Radio Radicale.


Convegno “”Diritto” o “condanna” a morire per vite “inutili”?. Il Servizio sanitario verso la “cultura dello scarto” dopo l’ordinanza 2017/18 della Corte costituzionale pro-eutanasia?”.”, registrato a Roma giovedì 11 luglio 2019 alle 15:16.

L’evento è stato organizzato da Libero Coordinamento Intermedio Polis Pro Persona.

Sono intervenuti: Domenico Menorello (coordinatore dell’Osservatorio Parlamentare Vera Lex?), Agostino Vallini (cardinale), Angelo Picariello (giornalista di Avvenire), Filippo Anelli (presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri),Alberto Gambino (professore), Giancarlo Giorgetti (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Lega – Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Stefano De Lillo (rappresentante dell’Associazione Cuore Azzuro), Alfredo Mantovano (vice presidente del Centro Studi Rosario Livatino), Assuntina Morresi (professoressa), Gaetano Quagliariello (senatore, Forza Italia – Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Vito De Filippo (deputato, Partito Democratico), Paola Binetti (senatore, Forza Italia – Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Maria Domenica Castellone (senatore, MoVimento 5 Stelle), Giuseppina Occhionero (deputato, Liberi e Uguali), Alessandro Pagano (deputato, Lega – Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Augusta Montaruli (deputato, Fratelli d’Italia), Maurizio Gasparri (senatore, Forza Italia – Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Simone Pillon (senatore, Lega – Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Massimo Gandolfini (portavoce del Comitato Difendiamo i Nostri Figli), Carlo Abate (sacerdote), Valentina Valenti, Roberto Bettuolo (presidente del movimento Albero e Sviluppo), Elena Fruganti (coordinatrice dell’Associazione Culturale Esserci dell’Umbria), Paolo De Carli (rappresentante dell’Associazione Nonni 2.0), Gianni Fusco (sacerdote), Filippo Boscia (presidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani), Mattia Fusina (rappresentante dell’Associazione Vivere Salendo), Giovanni Giuttari (rappresentante del Movimento Cristiani Lavoratori), Marco Invernizzi (reggente nazionale di Alleanza Cattolica), Lorenzo Malagola (segretario generale della Fondazione De Gasperi), Luca Russo (componente della Comunità Papa Giovanni XXIII), Francesco Napolitano (presidente dell’Associazione Risveglio), Alessio Pagliari, Olimpia Tarzia (presidente del Movimento Politica Etica Responsabilità), Eugenia Roccella (giornalista).

Fine vita, c’è un modo per arginare i giudici

Fine vita, c’è un modo per arginare i giudici

Articolo di Caterina Giojelli, pubblicato su Tempi il 10 luglio 2019.


Mancano poche settimane: il prossimo 24 settembre la Corte costituzionale terrà una nuova udienza per decidere la legittimità costituzionale della norma del codice penale che punisce l’aiuto al suicidio (art. 580), poche settimane per legiferare sul fine vita nei termini previsti dall’ordinanza 207/2018 con cui la Consulta ha già indicato al Parlamento come modificare la disposizione impugnata. In caso contrario, sarà la Corte a decidere. Un iter curioso, quello cui è appeso il destino dell’ultima grande battaglia per opporsi o avallare la deriva eutanasica che ha preso piede nel resto d’Europa: originato dal caso Cappato-Dj Fabo e imposto da un organo la cui funzione dovrebbe essere sancire se una norma è costituzionale o no (non certo indicare percorsi e date al Parlamento), non abbiamo assistito a levate di scudi da parte delle Camere, né alle barricate attorno al “diritto a morire” che dieci anni fa portarono fino al conflitto istituzionale sul caso Englaro. Anche allora la Consulta chiese al Parlamento di fare una legge sul fine vita e il governo Berlusconi tentò di limitare i danni con la legge Calabrò, bloccata a un passo dall’approvazione finale “grazie” al governo Monti.

C’è chi non ci sta: a rompere il silenzio surreale che ha accompagnato il conto alla rovescia verso un esito che, salvo si arrivi a una legge entro i tempi stabiliti, potrebbe condurre alla legalizzazione di fatto del suicidio assistito nel nostro paese, c’è chi prende posizione. Giovedì 11 luglio a Roma numerose associazioni consapevoli della posta in gioco hanno promosso l’incontro “Diritto o condanna a morire per vite inutili?”, relatori Alfredo Mantovano e Assuntina Morresi. A Mantovano, magistrato e vicepresidente del Centro Studi Livatino, Tempi ha chiesto di chiarire i problemi posti dall’ordinanza della Corte Costituzionale che, invece che di poche righe, impiega pagine e pagine per sostenere che la norma penale impugnata qualche ragione l’avrà pure, ma comunque va rivista.

«Anche i non addetti ai lavori sanno che se una disposizione vigente è ritenuta incostituzionale, la Consulta la dichiara illegittima; se è invece ravvisata in linea con la Costituzione la questione sollevata viene rigettata; vi è perfino la cosiddetta sentenza interpretativa di rigetto che, mantenendo in piedi la norma impugnata, ne orienta l’esegesi al fine di non dichiararla illegittima. Nel caso dell’aiuto del suicidio, invece, la Corte ha scelto una quarta strada: ha motivato in larga parte una pronuncia di illegittimità salvo poi non pervenire alla declaratoria di incostituzionalità e assegnare al Parlamento il compito di varare una legge che recepisca le proprie indicazioni. È la prima volta che accade nella storia della Corte costituzionale».

I giudici pretendono una legge che tuteli situazioni come quelle di Cappato e Dj Fabo, altrimenti ci penseranno loro e la “colpa” sarà del Parlamento. Ma come argomentano questa decisione che appare pilatesca?
Guardiamo alla sostanza: c’è un’oggettiva incoerenza fra la prima e la seconda parte della motivazione dell’ordinanza. Nella prima parte è scritto nero su bianco che «l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio» è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere». Si aggiunge che il divieto ha evidente ragion d’essere «anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita», e che «al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana». Ebbene: trovo difficile, alla stregua della chiarezza di queste affermazioni, conciliarne il contenuto con la seconda parte delle motivazioni, dove si legge che «una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta».

Una contraddizione così palese può essere ignorata? 
No, il Parlamento è chiamato a una scelta netta: o la solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di debolezza, e ha necessità del sostegno per affrontare quella situazione (assistenza domiciliare, hospice, cure palliative), oppure l’aiuto a trovare la morte. Sia la Corte costituzionale che più d’una delle proposte di legge presentate pongono in correlazione l’autodeterminazione del paziente con la dignità umana: al paragrafo 9 dell’ordinanza si sostiene che la limitazione della prima comporterebbe una lesione della seconda. Ora, l’autodeterminazione è importante, ma non è senza limiti: i limiti sono identificabili nel rispetto dell’altro e nella natura non disponibile del bene (banalmente, un lavoratore non può autodeterminarsi nemmeno sul godimento delle ferie che è obbligatorio). Non è così per la dignità dell’uomo: essa non ha né limiti né condizioni. Nemmeno il condannato per i crimini più orrendi perde la dignità di uomo (art. 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»): essa sopravvive perfino alla morte e fonda la pietas che riserviamo ai nostri defunti. Il Parlamento intende approvare una legge che introduca il suicidio medicalizzato nel Servizio sanitario nazionale? Non lo faccia in nome della dignità del paziente, ma di una autodeterminazione spinta all’estremo. E sarà interessante capire come Camera e Senato affronteranno il tema sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, che ha comunque messo in guardia sul fatto che l’autodeterminazione nei casi di persone con gravi patologie è fortemente condizionata da situazione di debolezza. Capite bene che nel caso io acquisti un appartamento in condizioni di volontà indebolita e condizionata, posso impugnare e risolvere il contratto di compravendita, mentre un atto che determina la cessazione della vita è immediatamente operativo.

Tutta questa fregola di normare la morte in nome del diritto all’autodeterminazione dove porta?
Se l’autodeterminazione sarà il punto di partenza, il punto di arrivo, come insegnano le esperienze di altre nazioni, sarà la tenuta del welfare. In Belgio e in Olanda da tempo si registrano interventi eutanasici praticati a prescindere dal consenso, sulla base di giudizi personali da parte dei medici relativi alla sofferenza presunta di chi non può dare il suo consenso, e di scelte di priorità del Ssn nel trattamento dei pazienti e nell’allocazione delle risorse. Alfie Evans non aveva espresso alcuna volontà eutanasica o suicidiaria, e i suoi genitori, legittimati più di altri a interloquire sulla sua sorte, avevano chiesto la possibilità di curarlo, anche a loro spese, anche in un altro Paese. Sappiamo come è andata a finire. Non so se tranquillizzi la prospettiva che un giudice decida della vita o della morte di una persona per esigenze di bilancio.

Lei come pensa che il Parlamento debba rispondere alle sollecitazioni della Consulta?
Intanto penso che le Camere avrebbero dovuto rivendicare fin da subito le prerogative del Parlamento. Per dire, in sostanza, ognuno faccia il suo: se le Camere finora non hanno modificato l’articolo 580 del codice penale non dipende necessariamente da noncuranza, può anche essere dipeso dalla condivisione di quella disposizione. E comunque ogni cambiamento avviene nei tempi individuati dalla discrezionalità del Parlamento, non in quelli imposti da altri. Una tale presa di posizione avrebbe aperto una dialettica non da poco sui limiti dell’intervento della Consulta e sul ruolo delle Camere. Tuttavia questa levata di scudi non c’è stata e si è optato per il percorso della risposta legislativa. Che fare quindi? La Corte sollecita a considerare situazioni come quella di Dj Fabo, «situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». Questo potrebbe tradursi nella distinzione fra la posizione di chi non ha alcun legame col paziente e coloro che invece da più tempo soffrono col paziente perché gli sono vicini. La posizione del convivente, familiare in senso formale oppure no, è evidentemente diversa da quella di altri, e tollera un trattamento distinto e una sanzione meno grave, pur mantenendosi il giudizio negativo dell’ordinamento.

In pratica integrare l’articolo 580 del Codice penale con un comma ad hoc per il processo Cappato-Fabo e simili, mitigando, senza eliminarla, la pena per l’aiuto al suicidio quando esso viene realizzato da chi condivide la sofferenza del paziente?
Non per il processo Cappato, ma in termini generali. È la stessa Consulta che nell’ordinanza ricorda che il fatto che «l’ordinamento non sanzioni chi abbia tentato di porre fine alla propria vita non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi materialmente alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il suicida nell’attuazione del suo proposito. Condotta, questa, che – diversamente dalla prima – fuoriesce dalla sfera personale di chi la compie, innescando una relatio ad alteros di fronte alla quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l’esigenza di rispetto del bene della vita». Alla stregua di tali premesse, potrebbe ipotizzarsi una forma attenuata del reato punito dall’articolo 580 individuando quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando tipologie di condizioni che tendono meno grave l’illecito, a cominciare dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui che interessa l’autore del fatto. Spero che questo dato di realtà sia ben presente a tutti: da sempre nel nostro ordinamento provocare la morte a una persona è sanzionato in modo differente a seconda di contesti oggettivi. Nessuno ha mai posto obiezioni – né ha evocato la morale – per il fatto che l’infanticidio o l’omicidio del consenziente siano puniti in modo meno grave rispetto all’omicidio: forse che la vittima dell’infanticidio o l’omicidio del consenziente sia meno essere umano? Assolutamente no, sono diverse le circostanze concrete. Va aggiunto che la Corte conclude che dovrebbe essere valutata «l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza (…). Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente». In altre parole: la nuova disciplina dovrebbe rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come è già previsto dall’articolo 2 della legge n. 219/2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un’appropriata terapia del dolore.

Cosa risponde a chi obietta che le cure palliative esistono da quasi un decennio e non hanno risparmiato casi di pazienti con sofferenze intollerabili?
Questa obiezione non tiene conto che la legge n. 38/2010 è stata poco sostenuta finanziariamente, e ancor di meno applicata: manca allo stato la prova di ciò che accada qualora una seria e diffusa terapia del dolore costituisca la risposta a tante sofferenze. Se la causa della disperazione è l’intollerabilità del dolore, il piano di intervento non è l’uccisione di un essere umano ma è lo sforzo di lenire quel dolore, per quanto possibile; la legge n. 38/2010 va in questa direzione: va applicata, recuperando risorse e professionalità adeguate.

Una legge come quella suggerita rappresenterebbe una risposta coerente all’ordinanza incoerente della Consulta?
Sarebbe una risposta in linea col carattere generale e astratto proprio della legge. Sorprende che l’ordinanza dedichi uno spazio ampio e dettagliato al caso drammatico che ha originato la questione di legittimità, auspicandone una soluzione: una norma non è un abito costruito su misura. È un’illusione pensare che l’articolo di una legge, per quanto ben scritto, riesca a prevedere la molteplicità delle fattispecie che la realtà ogni giorno prospetta. È una illusione in sé, lo è per la materia della quale ci occupiamo: che non ha come soggetti soltanto da un lato il Parlamento, e dall’altro il paziente affetto da gravi patologie. Di mezzo c’è il medico, ci sono la sua professionalità, la sua coscienza, il suo codice deontologico. Se proprio va male e si attiva un contenzioso, c’è pure il giudice. La norma si inserisce in una realtà che la interpreta e la applica, non va in automatico. Spero che il Parlamento, che ha avuto il merito nelle ultime settimane di fare molte audizioni, risolva le anomalie di una vicenda che va riportata alla linearità del fondamenti della Costituzione.

Suicidio assistito: cosa chiedono davvero i giudici della Corte

Suicidio assistito: cosa chiedono davvero i giudici della Corte

Articolo di Federico Cenci, pubblicato il 3 luglio 2019 su In Terris.

L’epilogo del dibattito sul fine vita è quanto mai incerto. Mancano meno di tre mesi al 24 settembre, giorno indicato dalla Corte costituzionale entro il quale il Parlamento dovrà presentare una nuova legge sul suicidio assistito. Ma le diverse posizioni, all’interno del Comitato ristretto delle commissioni Affari sociali e Giustizia nonché all’interno del governo, non sono giunte ad una sintesi. È per questo che è slittata dal 24 giugno al 12 luglio la data d’inizio del dibattito in aula, il tempo d’attesa è colmato con nuove audizioni che possano aiutare i legislatori a trovare la quadra. E mentre si attende sul tema il pronunciamento annunciato dal card. Gualtiero Bassetti dopo la notizia della lettera inviata ai vescovi da un gruppo di politici cattolici, prosegue la riflessione intorno alle proposte sul tavolo. Ce n’è una presentata nel febbraio scorso da Andrea Cecconi, ex pentastellato passato al Gruppo Misto, che chiede espressamente l’eutanasia garantita in strutture pubbliche dal servizio sanitario nazionale. Risalgono rispettivamente a marzo e a maggio altre due proposte simili, le cui prime firmatarie sono Michela Rostan (Leu) e Doriana Sarli (M5s). Sullo sfondo, resta poi la proposta d’iniziativa popolare dell’Associazione Luca Coscioni. Più sfumata quella il cui primo firmatario è Giorgio Trizzino, del M5s. Se in un primo momento il testo prevedeva l’eutanasia, successivamente si è deciso di modificarlo intervenendo soltanto sull’attenuazione delle pene per chi aiuta al suicidio (art. 580 del codice penale), nella speranza – ha spiegato il deputato 5Stelle ad In Terris – di trovare un compromesso tra le varie forze politiche. Nelle scorse settimane, infine, una proposta sul fine vita è arrivata anche dalla Lega, e si fonda su tre cardini: garantire il diritto all’obiezione di coscienza per medici e strutture, ritenere nutrizione e idratazione trattamenti sanitari, rafforzare le cure palliative.

Mantovano: “Corte contraddittoria”

Ma la sabbia nella clessidra scende in modo inesorabile. Il 24 settembre è più vicino di quanto si pensi. Qual è il punto di vista dei giuristi sulla vicenda? Alfredo Mantovano, magistrato e già sottosegretario all’Interno, intervistato da In Terris, non risparmia qualche perplessità. “Ho qualche dubbio – spiega – che assegnare al Parlamento i compiti da svolgere, e finanche il tempo entro cui svolgerli, realizzi quella ‘leale e dialettica collaborazione istituzionale’ cui pure la Corte nella lettera afferma di ispirarsi”. Il magistrato – ascoltato in audizione alla Camera – ritiene poi che la lunghezza della missiva assuma “la struttura, l’articolazione e la sostanza di una sentenza”. Non solo. Mantovano è dell’avviso che “il contenuto della lettera inviata dalla Corte contiene delle contraddizioni”. In particolare egli evidenzia che in una prima parte del testo i giudici sottolineano che “al legislatore penale non può ritenersi inibito vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite”. Il magistrato trova difficile, “alla stregua della chiarezza di queste affermazioni, conciliarne il contenuto col seguente passaggio”, nel quale si fa riferimento a “una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte”, che “potrebbe essere introdotta”. Ma allora esiste un modo per rispondere alle sollecitazioni della Consulta senza negare la tutela della vita? Per Mantovano la risposta è affermativa. Egli ritiene doveroso rafforzare le cure palliative, in quanto “la legge 38/2000 che le regola è stata poco sostenuta finanziariamente, e ancor meno applicata”. Ed è poi d’accordo con l’intento di attenuare le pene dell’art. 580 del codice penale sull’aiuto al suicidio assistito, “individuando – dice – quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando tipologie di condizioni che tendono meno grave l’illecito, a cominciare dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui che interessa l’autore del fatto”. Secondo Mantovano, “può darsi che una risposta legislativa che valorizzi questi due aspetti non sia del tutto coerente con le indicazioni conclusive della Consulta”, ma – conclude – “sarebbe certamente coerente col buon senso e col senso di umanità”.

Nessuna affermazione di “un diritto a morire”

Modifica della parte del codice penale relativa al suicidio assistito che sarebbe una risposta coerentecon la richiesta della Consulta anche ad avviso di altri giuristi. Dal canto suo Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato del Pd, afferma ad In Terris che “realisticamente, se davvero si vuole trovare una soluzione, ci si dovrebbe concentrare soltanto sulla modifica dell’art. 580 del codice penale sull’aiuto al suicidio assistito”. Per lui, “in caso contrario, si creerebbe ulteriore scontro politico e non si troverebbe una soluzione mediana tra posizioni che appaiono inconciliabili sul tema”. E la Consulta sarebbe soddisfatta da una risposta che si concentrasse solo su questo aspetto? “Onestamente questo non so dirlo, ma credo che sarebbe l’unica risposta che il Parlamento in questo momento sarebbe in grado di dare”, osserva Ceccanti. Anche Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, intervistato da In Terris sottolinea che l’intento dei giudici è di “richiedere una modifica dell’art. 580 del codice penale nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio in maniera assoluta in ogni circostanza”, perché “la Corte ha ritenuto che questo non sia in linea con la Costituzione in alcuni casi molto specifici, nei quali c’è una persona tenuta in vita in maniera artificiale”. Ma da qui – la riflessione di Mirabelli – nasce “la richiesta più ampia” di alcuni ambienti politici “di introdurre una disciplina del fine vita, cioè sostanzialmente un’eutanasia, passando da una non punizione dell’aiuto al suicidio alla modifica del testo complessivo dell’ordinamento con l’affermazione di una pretesa alla morte”. Ma ciò – rileva il presidente emerito della Consulta – “contrasterebbe con altri principi riconosciuti dalla Corte come il riconoscimento costituzionale al diritto alla vita”. Ecco perché – spiega Mirabelli – “l’ipotesi che si potrebbe praticare dal punto di vista legislativo sarebbe dare esecuzione all’ordinanza della Corte nei limiti stretti che la Corte stessa indica e non trarne occasione per una disciplina ampliativa e l’affermazione di un diritto a morire non previsto dalla Costituzione”.

Eutanasia: le audizioni di Domenico Airoma e Carmelo Leotta

Eutanasia: le audizioni di Domenico Airoma e Carmelo Leotta

Nella mattinata del 25 giugno il cons. Domenico Airoma, procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Napoli Nord, e il prof. Carmelo Leotta, associato  di Diritto penale all’Università degli Studi Europea di Roma, entrambi del Centro studi Livatino, hanno svolto audizioni su richiesta  delle Commissioni riunite della Camera  Giustizia e Affari sociali, impegnate nell’esame delle proposte di legge in materia di eutanasia. Pubblichiamo le loro relazioni.


Appunto per l’audizione innanzi alle Commissioni riunite II e XII della Camera dei Deputati del 25 giugno 2019.

I confini tracciati dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza nr. 207 del 2018 ed il conseguente percorso praticabile del legislatore in tema di aiuto al suicidio.

Onorevoli Deputati,

la Corte Costituzionale, nell’ordinanza depositata il 16 novembre 2018, ha tracciato confini ben precisi, che, a mio giudizio, non possono essere elusi dal legislatore.

Il primo riguarda la punibilità dell’aiuto al suicidio, ritenuta non solo conforme a Costituzione, ma inscindibilmente connessa alla dignità umana.

Ogni intervento riformatore in materia non può, perciò, incidere sulla rilevanza penale delle condotte di aiuto al suicidio fino ad escluderla del tutto.

La Consulta ha, peraltro, illustrato la ratio di tale suo giudizio, individuandola nel fatto che “l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio –rinvenibile anche in  numerosi altri ordinamenti contemporanei- è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”.

La precisazione della ratio dell’incriminazione è importante perché fissa un limite di sostanza oltre che di forma.

Dalla ratio discende, infatti, un’importante caratterizzazione del confine, che attiene alla portata, oggettiva e soggettiva, del divieto stesso; se, infatti, la ratio è quella di impedire la messa in pericolo della dignità dell’uomo, fondamento degli altri diritti, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può non essere senza eccezioni e non può non colpire ogni condotta che valga, nei fatti, ad eludere l’osservanza di tale divieto.

Non solo.

Per evitare che il divieto venga neutralizzato sciogliendolo nella nebulosità di un vago principio, la Corte ha messo in guardia dal fare ricorso ad una “concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite”.

Il che significa, in altri e ancor più chiari termini, che in questa materia non solo è fuori luogo ma è, altresì, pericolosamente fuorviante fare appello alla autodeterminazione individuale, giacché proprio con riferimento al bene-vita risulta in modo evidente come mai si possa parlare di un’autodeterminazione senza limiti.

Vi sono, infatti, dei beni, e fra questi la vita e la libertà, che non possono essere oggetto di disposizione perché disporne significherebbe rinunciare alla dignità stessa di uomo.

Con riferimento specifico alla indisponibilità del bene libertà, non può non essere richiamato quanto statuito di recente sempre dalla Corte Costituzionale in tema di prostituzione, laddove ha escluso che si possa riconoscere nel nostro ordinamento un “diritto” a prostituirsi (sent. nr. 141/2019).

Da ciò discende che al legislatore, specifica la Corte, incombe il dovere di “vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide”, creando attorno al soggetto –tentato per le sue condizioni di vita ad auto-annientarsi- “una cintura protettiva, inibendo a terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui”.

Ad ulteriore conforto del proprio assunto, la Consulta richiama la giurisprudenza, assolutamente conforme, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. E non sembra irrilevante sottolinearne la sintonia.

Riassumendo, nella prospettazione della Corte:

  • il bene vita non è disponibile, quindi la sua dismissione non può essere oggetto di consenso, esplicito, tacito o presunto;
  • non c’è un “diritto” a morire e, dunque, non può esserci pretesa ad avere cooperazione di terzi nella deliberazione suicidiaria;
  • per fare in modo che il divieto non venga aggirato e la protezione della dignità della persona che versa in condizioni di debolezza e vulnerabilità sia effettiva, il divieto non può che avere portata ampia e riguardare chiunque.

In definitiva, quali confini devono ritenersi invalicabili per il legislatore?

  • la rilevanza penale dell’aiuto al suicidio;
  • la punibilità di ogni condotta, e da chiunque posta in essere, di aiuto al suicidio.

 

Per ulteriormente chiarire il proprio assunto, la Corte prende in esame la posizione di colui che, per competenze e prossimità relazionale, è il principale destinatario di eventuali richieste della persona debole e vulnerabile di assistenza al suicidio: il medico.

E’ il medico, infatti, che deve vigilare affinché le persone in condizioni di vulnerabilità non vengano esposte ad abusi nelle fasi del fine –vita, facendo in modo che non ci sia il “rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire la paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza –in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010- sì da porlo in condizione di vivere con intensità ed in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza”.

Pertanto, non solo il medico non può essere annoverato fra i soggetti che possano in qualsiasi modo essere esonerati da responsabilità, ma è in particolare il medico che è chiamato a sorvegliare e prevenire possibili abusi, indirizzando il paziente verso le cure palliative, che vengono poste quali “pre-requisito” di qualsiasi scelta in tema di fine vita e indicate come vero presidio della dignità della persona, in alternativa a deresponsabilizzanti condotte di sostegno suicidiario.

In definitiva, precisa la Corte, si tratta di situazioni –quelle prossime al fine-vita- per le quali “vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi”.

Posti tali confini, la Corte chiede al parlamento di considerare la rilevanza di situazioni di persistente e insuperabile sofferenza, tale dovendosi considerare, però,  la condizione del paziente che abbia già sperimentato il percorso delle cure palliative.

In che modo attribuire rilevanza ad un’eventuale condotta di assistenza ed assecondamento della pretesa suicidiaria di un paziente che versi in siffatta situazione?

Sul punto la motivazione della Corte sembra andare in contraddizione rispetto alla prima parte dell’ordinanza, laddove suggerisce un percorso –inserito nell’alveo della legge 219/2017- destinato ad integrare una fattispecie esimente da responsabilità.

Tuttavia, risulta del pari evidente che, per i limiti che la Corte stessa ha posto al legislatore, la rilevanza di condotte di tal fatta non potrà mai assurgere a causa di esclusione del fatto tipico ovvero della punibilità.

Si tratta, pertanto, nella auspicabile autonomia delle valutazioni che spettano al Parlamento, di intervenire sulla graduazione della responsabilità, introducendo fattispecie che valgano a circostanziare le condotte e, per l’effetto, a meglio modulare la pena.

D’altronde questa è la tecnica che viene utilizzata dal legislatore penale allorquando si tratta di dare maggiore spazio all’interprete per più opportunamente adeguare la fattispecie astratta al caso concreto.

Non sembra inutile riportare le osservazioni che autorevole dottrina penalistica ha svolto con riferimento alla funzione delle circostanze:

“La ratio essendi delle circostanze va ricercata in quella continua aspirazione del diritto penale a rendere il più aderente possibile la valutazione legale e a meglio adeguare la pena al reale disvalore dei fatti concreti: cioè ad una sempre maggiore individualizzazione dell’illecito penale e della responsabilità. Si ripropone in materia di circostanze il costante problema di conciliare la legalità con la migliore valutazione del fatto, con la giustizia del caso concreto. A tal fine il legislatore non si limita a tipizzare gli illeciti penali nei loro elementi caratterizzanti e differenziali, ma provvede a rendere ancora più articolata e penetrante la valutazione tipizzando gli elementi accessori del fatto” (F. Mantovani).

La previsione di circostanze del reato di aiuto al suicidio che valgano ad attenuare il trattamento sanzionatorio deve, infine, obbedire al caveat posto dalla Consulta quanto alla necessità di presidiare in modo efficace il divieto del suicidio assistito e di qualunque condotta eutanasica.

Il che significa introdurre fattispecie dalla portata non generica sia quanto ai soggetti che possono essere ritenuti meritevoli di un trattamento sanzionatorio attenuato (fra questi, ad esempio, non potrà rientrare il personale medico e sanitario per il ruolo di insostituibile presidio da ogni possibile abuso che la Corte Costituzionale attribuisce a tali figure professionali e neppure chi non abbia un rapporto di convivenza qualificato con il paziente) sia con riferimento alle condizioni nelle quali si trovi colui che formula la richiesta di assistenza suicidiaria; condizioni tali da fondare uno stato emotivo del soggetto agente meritevole di essere tipizzato ai fini di una sua autonoma valutazione (peraltro già astrattamente valutabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, come sostenuto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità).

E ciò, riprendendo ancora una volta un passaggio della motivazione dell’ordinanza della Consulta, “per scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale”.  

Domenico Airoma


Audizione informale dinnanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, 25 giugno 2019

 

Carmelo D. Leotta
Prof. ass. di Diritto penale – Università degli Studi Europea di Roma
carmelo.leotta@unier.it

La Corte Costituzionale, con l’ord. 207 del 24.10.2018, nel giudizio sull’art. 580 c.p. promosso dalla Corte di assise di Milano (ord. 14.2.2018) dà atto di non condividere la tesi fondamentale proposta dalla Corte rimettente, la quale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione e al rafforzamento del proposito di suicidio» per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, 1° co., e 117 Cost. in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU (v. ord. n. 207, n. 1 del Ritenuto in fatto).

Per la Corte Costituzionale, invece, la scelta di punire l’aiuto al suicidio non è in contrasto con il diritto alla vita, previsto dagli artt. 2 Cost. e 2 CEDU, perché da tale diritto non si può desumere un diritto a morire, possibilità questa esclusa dalla stessa Corte EDU nel caso Pretty c. U.K. del 2002 (punto 5 del Considerato in diritto).

Neppure la depenalizzazione dell’aiuto al suicidio può richiedersi come effetto di un diritto all’autodeterminazione individuale, riferita al diritto alla vita ai sensi degli artt. 2 e 13, 1° co., Cost.[1]

Anche in applicazione dell’art. 8, par. 2, CEDU, cioè dei limiti che possono essere legittimamente posti alla vita privata, le incriminazioni, presenti in molti ordinamenti europei, dell’aiuto al suicidio, rispondono all’esigenza di dare protezione alle persone deboli e vulnerabili. A tal proposito – ricorda la Corte Costituzionale al n. 7 del Considerato in diritto – la stessa Corte EDU ha riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento.

Sebbene, dunque, lo stigma rivolto dalla legge penale alla condotta di aiuto al suicidio sia assolutamente compatibile con gli artt. 2 e 13, 1° co., Cost. e con gli artt. 2 e 8 CEDU, la Corte, laddove sussistano determinate condizioni di malattia, ammette la possibilità di un alleggerimento della legge penale a fronte della commissione di una condotta integrante un’agevolazione dell’altrui suicidio. Non è inutile precisare che la condotta in questione è e solo può essere l’aiuto al suicidio, posto che lo stesso giudice rimettente aveva circoscritto la q.l.c. a tale ipotesi escludendo l’istigazione che ha una portata offensiva autonoma.

Come debba concretizzarsi questo alleggerimento dello stigma penale solo il Parlamento può deciderlo: solo al Parlamento, infatti, spetta una decisione che comporta una responsabilità politica e che trova il suo fondamento nella rappresentanza della Nazione, onere e onore cui sono chiamati gli eletti che siedono nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica, ai quali si chiede di rappresentare tutti gli elettori, nell’interesse del bene comune.

Se dunque alle SS.LL. spetta l’esercizio della sovranità legislativa – pena lo scardinamento del principio cardine della democrazia rappresentativa – è pur vero che talune indicazioni presenti nell’ord. n. 207 possono essere utili perché fissano in qualche modo un requisito minimo di tutela penale cui non potrebbe rinunciarsi.

Fatta questa premessa, è quindi necessario valutare se i progetti di legge che sono stati portati all’attenzione delle Commissioni si adeguino o meno ad alcuni requisiti minimi, indicati dalla Corte Costituzionale, integrati i quali sia possibile – in che modalità solo il Parlamento può deciderlo – ammettere un alleggerimento della legge penale rispetto alla punizione dei fatti di aiuto al suicidio.

Saranno oggetto di attenzione le seguenti proposte di legge:

  • C. 2 p.d.l. di iniziativa popolare Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia;
  • C. 1586 p.d.l. di iniziativa del deputato Cecconi Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di eutanasia;
  • C. 1655 p.d.l. di iniziativa dei deputati Rostan et al. Introduzione degli articoli 4 bis e 4 ter della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti di eutanasia;
  • C. 1875 p.d.l. di iniziativa dei deputati Sarli et al. Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico;
  • C. 1888 p.d.l. di iniziativa dei deputati Pagano Alessandro et al. Modifiche all’art. 580 del codice penale, in materia di aiuto al suicidio, e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, riguardanti le disposizioni anticipate di trattamento e la prestazione di cure palliative.

 

  1. La valutazione delle p.d.l. rispetto alle condizioni psico-fisiche del malato, come indicate nell’ord. n. 207 della Corte Costituzionale

Un alleggerimento dello stigma penale nei confronti di chi si renda autore di un fatto qualificabile come aiuto al suicidio richiede anzitutto una serie di condizioni della vittima del fatto costituente reato, che si caratterizza, secondo la Corte Costituzionale, per quattro caratteri fondamentali:

  1. patologia irreversibile;
  2. sofferenza fisica/psicologica assolutamente intollerabile;
  3. tenuta in vita per mezzo di trattamenti di sostegno vitale;
  4. capacità di prendere decisioni libere e consapevoli (cfr. n. 8 del Considerato in diritto).

Dall’esame dei testi delle cinque p.d.l. si evince quanto segue:

La p.d.l. di cui all’A.C. 2 di iniziativa popolare prevede l’introduzione di una disciplina che non appare adeguata rispetto ai requisiti indicati dall’ord. n. 207. Nell’art. 3, lett. e) richiede, infatti, una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o, in alternativa, con prognosi infausta inferiore a 18 mesi. Si tratta di un requisito meno grave rispetto alla patologia irreversibile, cui si riferisce l’ord. 207, posto che la prognosi a 18 mesi può riguardare anche patologie che consentono ampio ricorso alla cura. Un tempo di 18 mesi è un tempo peraltro in cui possono essere introdotte nuove cure ovvero un tempo nel quale il paziente può manifestare una reazione diversa ad una cura già in atto. In secondo luogo la p.d.l. A.C. 2 non richiede, diversamente da quanto indicato nell’ord. 207, che il paziente sia sottoposto a trattamento di sostegno vitale.

La p.d.l. di cui all’A.C. 1586 (Cecconi) prevede di intervenire direttamente sulla L. 219/2017, introducendo un nuovo co. 5 bis all’art. 1. Le condizioni di salute che possono consentire l’accesso al trattamento eutanasico sono le «sofferenze fisiche o psichiche [che] siano insopportabili e irreversibili» o, in alternativa, l’esistenza di una «patologia caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione con prognosi infausta». Si tratta di condizioni che, rappresentando certamente un minus in gravità rispetto a quanto è richiesto dalla Corte Costituzionale, comportano con ogni evidenza un più ampio accesso all’eutanasia e dunque una diminuzione della tutela della vita. Si osservi come nella p.d.l. ora menzionata siano sufficienti per accedere al trattamento eutanasico anche solo condizioni di sofferenza psichica insopportabile e irreversibile.

La p.d.l. di cui all’A.C. 1655 (Rostan) prevede il requisito della «malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta a diciotto mesi». Anche in questo caso, si tratta di requisiti di minor gravità rispetto a quanto indicato nell’ord. n. 207 non solo perché la sofferenza grave richiesta nella p.d.l. in esame non è la sofferenza assolutamente intollerabile richiesta dalla Corte Costituzionale, ma soprattutto perché la Corte richiede che il malato sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, condizione non richiesta dalla p.d.l. A.C. 1655.

La p.d.l. di cui all’A.C. 1875 (Sarli) prevede sia l’introduzione del suicidio medicalmente assistito che del trattamento eutanasico (entrambi definiti all’art. 2). I requisiti inerenti alle condizioni del malato, previsti dall’art. 3 della p.d.l. da ultimo menzionata, realizzano uno standard di tutela inferiore rispetto a quanto previsto nell’ord. n. 207 perché se quest’ultima prevede, come si è detto, la patologia irreversibile e che siano in atto trattamenti di sostegno vitale, la p.d.l. in questione si limita a prevedere che il malato sia affetto da «una condizione clinica irreversibile, ovvero da una patologia a prognosi infausta che non sia di natura psichiatrica o psicologica». L’unico requisito previsto in termini corrispondenti è quello della gravità delle sofferenze che per la Corte Costituzionale devono essere «assolutamente intollerabili», per la p.d.l. A.C. 1875 «evidenti, insostenibili e irreversibili».

L’unica p.d.l. che effettivamente pare adeguata ai requisiti di gravità delle condizioni del malato richiesti dalla Corte Costituzionale è quella di cui all’A.C. 1888 (Pagano et al.). Infatti, ove tale p.d.l., all’art. 1, vorrebbe inserire una modifica all’art. 580 c.p. (nel senso, peraltro, di prevedere non una causa di esclusione della punibilità, bensì una circostanza attenuante se il fatto di aiuto al suicidio è commesso dal convivente), ricalca in modo fedele le indicazioni dell’ord. 207: è l’unica p.d.l. che richiede, oltre alla patologia irreversibile e alla sofferenza intollerabile, che sia in atto un trattamento di sostegno vitale.

 

  1. La valutazione delle p.d.l. rispetto alle indicazioni sulle cure palliative contenute nell’ord. n. 207 della Corte Costituzionale

Il secondo criterio di valutazione delle p.d.l. rispetto alle indicazioni contenute nell’ord. n. 207 riguarda se e in che modo tali proposte prevedano una disciplina che favorisca l’accesso alle cure palliative da parte dei malati inguaribili affetti da sofferenze non tollerabili. L’accesso alle cure palliative, infatti, costituisce un’efficace controspinta motivazionale rispetto alla formazione di una volontà eutanasica da parte del soggetto malato.

Si osservi che il concetto stesso di cura palliativa, nella definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è contraria sia all’abbreviazione che all’allungamento della fase terminale della vita. La cura palliativa è specificatamente volta a migliorare non solo la qualità della vita del paziente, ma anche quella della sua famiglia. La cura palliativa, ancora, come sempre si legge nella Defintition of Palliative Care della OMS, assume una finalità preventiva, non solo di affievolimento del dolore[2].

Secondo Corte Cost. ord. 207/2018 un pre-requisito della scelta di richiesta di aiuto al suicidio o di trattamento eutanasico è l’accesso a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua. Si legge nell’ord.:

«Dovrebbe essere valutata, infine, l’esigenza di adottare opportune cautele affinché – anche nell’applicazione pratica della futura disciplina – l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sofferenza – in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta in seguito di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente» (punto 10 del Considerato in diritto).

Ciò premesso, le p.d.l., con esclusione della p.d.l. A.C. 1888 (Pagano et al.), si presentano assai carenti sul punto. In particolare:

La p.d.l. A.C. 2 di iniziativa popolare non menziona le cure palliative, pur prevedendo all’art. 3, lett. f), che «il paziente [che chiede il trattamento eutanasico] sia stato congruamente e adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici»; in termini simili, l’A.C. 1655 (Rostan et al.) si riferisce ad un analogo diritto del malato sancito dall’art. 1 p.d.l. che andrebbe a introdurre un nuovo art. 4 bis alla L. 219/2017 (v. in particolare art. 4 bis, 1° co., lett. d).

La p.d.l. A.C. 1586 (Cecconi), in modo più specifico rispetto alle due p.d.l. sopra menzionate, all’art. 1 propone di introdurre un co. 5 bis all’art. 1, L. 219/2017 che in effetti prevede il diritto ad essere informati sulla possibilità delle cure palliative; così pure fa la p.d.l. A.C. 1875 (Sarli et al.) che, all’art. 4, 3° co.

Il diritto all’informazione sulle cure palliative, tuttavia – sia esso espresso in modo generico o specifico – non ha il medesimo contenuto del diritto di “provare” la terapia palliativa in senso stretto. Si osservi come la Consulta non preveda un mero diritto di informazione, ma letteralmente un «coinvolgimento in un percorso di cure palliative», cioè la pratica di tali cure, come modalità volte a migliorare fattivamente la qualità della vita del paziente anche per verificare se l’affievolimento del dolore possa dargli la forza per affrontare ancora la malattia.

Stando all’ord. n. 207/2018, solo se anche le cure palliative non consentono il superamento della sofferenza intollerabile, laddove siano adempiute le volontà suicidarie del malato, si potranno prevedere forme di attenuazione della responsabilità per la pratica di aiuto al suicidio.

Sul tema delle cure palliative, la p.d.l. che meglio recepisce le indicazioni della Corte Cost. è l’A.C. 1888 (Pagano A. et al.). L’art. 5 della p.d.l., infatti, rubricato Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole delle cure e dignità nella fase finale della vita, facendo buona sintesi dei principi bioetici di beneficialità della cura e di autodeterminazione del paziente, propone di modificare l’art. 2, 1° co., 2° per. L. 219/2017.

Rispetto alla disciplina attuale dell’art. 2, 1° co., 2° per., L. 219 – che si limita a prevedere che «è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15.3.2010, n. 38» – la modifica proposta intende rendere effettivo il ricorso alle stesse, prevedendo non più una generica garanzia di accesso alla terapia del dolore, ma una «presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di un’appropriata terapia del dolore» che comprende anche le cure palliative.

Sul punto la p.d.l. Pagano et al. ha il merito di essere particolarmente attenta ai più recenti dati di studio che mettono in evidenza come l’accesso alle cure palliative si ponga ad oggi in Italia su standard inadeguati. È quanto ha rilevato anche l’Indagine conoscitiva sull’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, presentata dinnanzi alla Commissione Affari Sociali lo scorso 10 aprile 2019. I risultati di quell’indagine sono noti alla Commissione; basti qui dire che nelle conclusioni si legge che, benché l’Italia sia stato uno dei primi paesi a dotarsi di una disciplina specifica sull’accesso alle cure palliative e alla cura del dolore, «siamo in grande ritardo rispetto ad altri Paesi europei nella sua applicazione e, per quanto riguarda le cure palliative pediatriche (CPP), si calcola che solo il 10% dei circa 35.000 bambini italiani bisognosi di cure palliative riescono a trovare una risposta adeguata ai loro bisogni».

 

  1. La libertà di scienza/coscienza del sanitario

Un terzo punto di osservazione delle p.d.l. può essere quello delle previsioni che esse intendono introdurre circa l’obiezione di coscienza del medico.

A tal proposito si deve osservare che, in effetti, la Corte Costituzionale al punto 10 del Considerato in diritto suggerisce «la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura».

Raccolgono questa indicazione del Giudice delle leggi solo due proposte, l’A.C. 1888 (Pagano et al.) e l’A.C. 1875 (Sarli et al.).

Il diritto all’obiezione di coscienza nella p.d.l. A.C. 1875 non è, tuttavia, esente da rischi di un effettivo esercizio; infatti, prevede l’art. 6, 4° co. della p.d.l.: «Le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le modalità previste dal regolamento di cui all’art. 8, sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi dell’articolo 3. Qualora tale diritto non sia garantito, la struttura del Servizio sanitario nazionale, ferme restando le conseguenze penali o civili, deve provvedere al risarcimento del danno morale e materiale provocato».

Questa previsione potrebbe comportare una limitazione indebita all’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte del personale medico, essendo compatibile con procedure di selezione del personale che contemplino ad esempio come titolo preferenziale la disponibilità del candidato a praticare il suicidio assistito o il trattamento eutanasico. Se, infatti, l’amministrazione si impegna ad una prestazione di risultato, deve necessariamente anche fare in modo di disporre del personale che tale prestazione metta in atto. Una simile previsione contrasterebbe peraltro con la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Appare allora preferibile la disciplina dell’obiezione di coscienza contenuta nell’art. 3, p.d.l. A.C. 1888. L’istituto sarebbe disciplinato tramite una modifica sulla L. 219/2017 che opererebbe espressamente sull’art. 1, co. 6, 2° per. La modifica prevede che il medico e gli esercenti le professioni sanitarie possano presentare obiezione di coscienza limitatamente a quelle attività connesse all’attuazione della L. 219/2017, se a) la sottoposizione/il rifiuto al trattamento sanitario o b) il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento contrasti i) con la deontologia professionale o ii) con le buone pratiche socio-assistenziali.

Occorre osservare come l’obiezione di coscienza prevista nella proposta A.C. 1888 trovi un limite nella deontologia professionale e nelle buone pratiche socio-assistenziali, comportando un esercizio del diritto di obiezione altamente responsabilizzante che certamente non si presterebbe a eventuali soluzioni “di comodo” da parte del sanitario.

 

  1. L’esclusione della punibilità per i delitti di cui agli artt. 575, 579, 580 e 593 c.p. per il sanitario che ha praticato il trattamento eutanasico: una soluzione normativa fondata su di un giudizio di minor valore della vita del malato irreversibile rispetto a quella degli altri consociati

Le p.d.l. A.C. 2 (art. 3), A.C. 1586 (art. 3), A.C. 1655 (art. 1) e A.C. 1875 (art. 7) prevedono l’introduzione di una causa di esclusione della punibilità rispetto ai delitti di omicidio volontario (art. 575 c.p.), omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), istigazione ed aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) ed omissione di soccorso (art. 593 c.p.) a favore del medico e del personale sanitario che abbia cooperato nell’atto di altrui suicidio e che abbia praticato il trattamento eutanasico. L’art. 7 della p.d.l. A.C. 1875 prevede altresì che tale causa di esclusione della punibilità operi a favore di «coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo il paziente nell’accesso alle predette procedure [di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico]».

Ritiene chi parla che l’unica eventuale scelta di intervento sull’art. 580 c.p. debba limitarsi a prevedere – sempre che si ritenga necessario tale intervento – una graduazione della pena attraverso l’introduzione di una circostanza attenuante (per le ragioni di cui infra), ove sussistano le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale, e non possa spingersi a prevedere una causa di esclusione della punibilità.

Occorre inoltre segnalare che, anche a optare – diversamente da quanto appena prospettato – per la via della esclusione della punibilità, tale soluzione  rispetto all’art. 575 c.p. (omicidio volontario) non ha alcuna ragione di essere perché porta ad una vera e propria immunità rispetto alla commissione di fatti che non presentano neppure più gli elementi costitutivi dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) né dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), ma, appunto, della più grave fattispecie di omicidio volontario.

A ben vedere, non ha neppure ragion d’essere l’esclusione di punibilità rispetto alle condotte di istigazione al suicidio fino ad oggi coperte dall’art. 580 c.p. E, infatti, anche ad ammettere che l’opzione della Corte Costituzionale sia nel senso dell’abolitio criminis – ribadito che una simile indicazione non vincolerebbe comunque il Parlamento, pena il venir meno del principio di divisione dei poteri – l’abolitio non riguarderebbe la fattispecie di istigazione al suicidio, ma solo quella di aiuto.

Ciò detto, non può non prendersi contezza che imboccare la strada della non punibilità per fatti anche solo di aiuto al suicidio segnerebbe una svolta senza ritorno nell’ordinamento italiano: posto che l’ordinamento tutela i beni più preziosi non solo sancendone l’inviolabilità, ma anche l’indisponibilità da parte del suo titolare e che la legge penale “parla” non solo agli operatori del diritto, ma a tutti i consociati dicendo, mediante la pena, quanto vale il bene offeso, l’eliminazione, seppur attraverso una scriminante procedurale, dello stigma impresso dalla sanzione criminale al fatto di cagionare la morte del malato irreversibile e gravemente sofferente che chiede di essere ucciso, non potrebbe non suonare alle orecchie di tutti e di ciascuno, del malato innanzitutto, come un giudizio per cui la vita del malato in tali condizioni vale meno di quella del sano. Ne discenderebbe una palese violazione di ogni più elementare principio non solo di eguaglianza, ma di civiltà giuridica.

Per questa ragione ritiene chi parla che, alla luce dei testi dei p.d.l. oggetto di analisi, l’unica via percorribile di riforma sull’art. 580 c.p. – se ritenuta necessaria – possa essere, come già si è detto, quella di introdurre una circostanza attenuante, idonea a graduare la pena, nel senso di diminuirla, se, sussistendo le quattro condizioni a) della malattia irreversibile, b) della sofferenza intollerabile del malato, c) della previa attivazione del trattamento di sostegno vitale, d) della richiesta di morire della persona capace di intendere e di volere, il fatto di agevolare l’altrui suicidio sia commesso da persona prossima alla vittima, nello stato di turbamento generato dall’altrui sofferenza.

Grazie per l’attenzione,

Roma, 25 giugno 2019

Carmelo Domenico Leotta

 

[1] «L’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è in effetti funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio» (Corte Cost., ord. n. 207/2018, punto 6 del Considerato in diritto).

 

[2] Cfr. www.who.int/cancer/palliative/definition/en.

WHO Definition of Palliative Care

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual. Palliative care:

  • provides relief from pain and other distressing symptoms;
  • affirms life and regards dying as a normal process;
  • intends neither to hasten or postpone death;
  • integrates the psychological and spiritual aspects of patient care;
  • offers a support system to help patients live as actively as possible until death;
  • offers a support system to help the family cope during the patients illness and in their own bereavement;
  • uses a team approach to address the needs of patients and their families, including bereavement counselling, if indicated;
  • will enhance quality of life, and may also positively influence the course of illness;
  • is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and includes those investigations needed to better understand and manage distressing clinical complications.

WHO Definition of Palliative Care for Children

Palliative care for children represents a special, albeit closely related field to adult palliative care. WHO’s definition of palliative care appropriate for children and their families is as follows; the principles apply to other paediatric chronic disorders (WHO; 1998a):

  • Palliative care for children is the active total care of the child’s body, mind and spirit, and also involves giving support to the family.
  • It begins when illness is diagnosed, and continues regardless of whether or not a child receives treatment directed at the disease.
  • Health providers must evaluate and alleviate a child’s physical, psychological, and social distress.
  • Effective palliative care requires a broad multidisciplinary approach that includes the family and makes use of available community resources; it can be successfully implemented even if resources are limited.
  • It can be provided in tertiary care facilities, in community health centres and even in children’s homes.
Video integrale della presentazione del volume “Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?”

Video integrale della presentazione del volume “Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?”

Introduce Gaetano Quagliariello (Presidente Fondazione Magna Carta).
Relazione Alberto Gambino (Presidente Scienza e Vita), Eugenia Roccella (giornalista e saggista), Cesare Mirabelli (Presidente emerito Corte Costituzionale).
Conclude Mauro Ronco (Presidente del Centro Studi Livatino).
Registrazione video del dibattito dal titolo “Presentazione del volume: “Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?” di Mauro Ronco”, registrato a Roma martedì 25 giugno 2019 alle ore 17:47.
Dibattito organizzato da Fondazione Magna Carta.

Sono intervenuti: Gaetano Quagliariello (presidente della Fondazione Magna Carta), Mauro Ronco (presidente del Centro Studi Livatino), Eugenia Roccella (giornalista), Alberto Gambino (presidente di “Scienza e Vita”), Cesare Mirabelli (presidente emerito della Corte Costituzionale).

Ringraziamo Radio Radicale per la registrazione.

Audizioni su rifiuto trattamenti sanitari e liceità eutanasia: Giovanna Razzano

Audizioni su rifiuto trattamenti sanitari e liceità eutanasia: Giovanna Razzano

Le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, presso l’Aula della Commissione Affari sociali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell’eutanasia, hanno svolto le seguenti audizioni:
ore 15.15   Eugenio Lecaldano, professore emerito di Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, e Giovanna Razzano, professoressa di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma;
ore 15.50  Massimo Gandolfini, primario di neurochirurgia e psichiatra presso l’Ospedale di Brescia e presidente del Comitato “Difendiamo i nostri figli – family day”, Massimiliano Carassiti, professore di anestesiologia presso l’Università Campus Biomedico di Roma, e Tonino Cantelmi, medico chirurgo specialista in psichiatria e psicoterapeuta;
ore 16.45   Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FnomCeO).

Riportiamo in calce in particolare il testo dell’intervento della professoressa Razzano.


Osservazioni sulla proposta di legge A.C. n. 2 di iniziativa popolare, recante “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”, sulla proposta di legge n. 1586, di iniziativa dell’on. Cecconi, recante “Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di eutanasia” e sulla proposta n. 1655, di iniziativa dell’on. Rostan e altri, recante “Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti di eutanasia”.

Testo dell’audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera dei Deputati – 30 maggio 2019

Giovanna Razzano
Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico dell’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Giurisprudenza
giovanna.razzano@uniroma1.it

Illustri Presidenti e Onorevoli Deputati,
ringrazio per l’invito e per la possibilità di contribuire ad una riflessione sulle proposte di legge volte ad introdurre l’eutanasia nel nostro ordinamento, due delle quali – le n. 1586 e n. 1655 – presentate sulla base di una sollecitazione in tal senso dell’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale. Quest’ultima ha infatti chiesto al Parlamento «una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte», la quale «potrebbe essere introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della “relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”, opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima». Con riguardo a tale ordinanza riguardo valgono due principali considerazioni.

1. L’ordinanza 207 della Corte costituzionale non vincola il Parlamento.

La prima concerne l’anomalia di questa pronuncia, senza precedenti1 e senza alcuna base nelle norme costituzionali e primarie che regolano il processo costituzionale2, come conferma il fatto stesso che la Corte abbia dichiarato di far leva «sui propri poteri di gestione del processo costituzionale». La pronuncia ha elaborato una sorta di legge di delega alle Camere3, con tanto di principi e criteri direttivi, di oggetto e di tempo4 e ha poi fissato una nuova udienza per il 24 settembre prossimo, per «valutare l’eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela»5. Il tutto non senza evidenti contraddizioni con riguardo alla norma rispetto alla quale era stata sollevata la questione di costituzionalità, ossia l’art. 580 c.p., il quale è stato qualificato, da un lato, «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento», per cui «l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione» (e infatti la Corte non ne ha dichiarato l’incostituzionalità); e, dall’altro, come una disposizione che non può continuare a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili». Nell’ordinanza si assiste quindi al passaggio – difficilmente plausibile sul piano logico, oltre che su quello processuale, laddove il thema decidendum è stato oltrepassato6 – dalla meritevolezza della norma incriminatrice dell’aiuto al suicidio, alla meritevolezza di ciò che gli si oppone: il diritto ad ottenere dalle strutture del sistema sanitario nazionale, in presenza di alcune condizioni, il suicidio assistito, il cui participio passato implica, appunto, l’aiuto altrui.

Da una tale pronuncia non discende, sul piano strettamente giuridico-costituzionale, alcun dovere del Parlamento di provvedere nel senso indicato7. D’altro canto quello del c.d. fine vita è un ambito in cui, come riconosciuto dalla Corte di Strasburgo e anche dalla sent. Nicklinson della Suprema Corte inglese (che l’ordinanza ha richiamato incongruamente, sotto vari profili), tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa godono di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se e come legiferare8, tanto più laddove si tratti di valutare la possibilità – problematica in riferimento all’art. 2 CEDU e al dovere di proteggere le persone vulnerabili9 – di introdurre la legalizzazione del suicidio assistito. Sarebbe dunque evidentemente contrario ai cardini stessi della forma di governo parlamentare che l’organo deputato a custodire la Costituzione limitasse in qualche modo il Parlamento, vincolandolo ad una scelta che è politica e tutt’altro che costituzionalmente necessaria10. Si tratta anzi di una scelta minoritaria, ove si consideri che, nel panorama dei quarantasette Stati aderenti alla CEDU, solo quelli del Benelux hanno legalizzato eutanasia e suicidio medicalmente assistito. Ѐ indicativo, infine, che, l’art. 28 della l. 87 del 1953 affermi che «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento».

2. Sull’improprietà dell’inserimento di nuove norme legalizzanti l’eutanasia nella l. 219/2017, che tutela la vita e non «la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire», come chiarito dalla stessa ordinanza 207 della Corte costituzionale.

Quanto all’indicazione concernente l’inserimento dell’eventuale disciplina nel contesto della legge n. 219 del 2017, occorre considerare, in secondo luogo, un’altra contraddizione insita nell’ordinanza 207. Quest’ultima ha ribadito non solo che il diritto alla vita, è il «primo dei diritti inviolabili dell’uomo» e il presupposto per l’esercizio di tutti gli altri, secondo il riconoscimento implicito dell’art. 2 Cost. ed esplicito dell’art. 2 CEDU, ma ha aggiunto che non può essere inteso come il diritto diametralmente opposto di rinunciare a vivere11.

Ora, la legge n. 219/2017, all’art. 1, comma 1, dopo aver richiamato gli articoli 2, 13 e 32 Cost., dichiara di tutelare, fra l’altro, «la vita». Se si inserisse dunque (come invece fanno i progetti di legge n.1586 e n. 1655) la disciplina volta a legalizzare l’eutanasia nel contesto della legge 219 «e del suo spirito», si giungerebbe a contraddire l’interpretazione che dell’art. 2 Cost. ha dato la stessa ordinanza della Corte costituzionale, che, come si è appena visto, ha escluso espressamente dal novero dei possibili significati dell’art. 2 Cost. «il diritto a riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire»12. Quanto allo «spirito della legge», va ricordato che le Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, rappresentano la sintesi equilibrata, a detta delle relatrici13, fra quei progetti di legge volti a legalizzare, da un lato, l’eutanasia e il suicidio assistito e quelli che, dall’altro, sostanzialmente riproponevano il d.d.l. Calabrò14. Appare quindi contraddittorio (sul piano politico), a poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge 219, ritenere idonee ad essere incluse nello «spirito» di tale legge norme volte ad introdurre l’eutanasia.

3. Sulla differenza fra il rifiuto dei trattamenti e l’eutanasia, considerata dalla Federazione nazionale dei medici contraria al Codice di deontologia.

Neppure è possibile concordare con l’affermazione dell’ordinanza n. 207, secondo cui lo spirito di questa legge sarebbe quello di consentire ai malati di «porre fine alla propria esistenza»15. L’espressione è fuorviante e non tiene conto della importante distinzione fra il rifiuto dei trattamenti e l’intenzione di uccidersi e di uccidere (che invece il suicidio e l’aiuto al suicidio implicano). Il fatto che un paziente, ad esempio, rifiuti la tracheotomia o il ventilatore meccanico invasivo (ossia un trattamento invasivo che può divenire gravoso, talvolta, per alcuni pazienti) non comporta necessariamente che con tale scelta il paziente esprima l’intenzione di volersi suicidare e che il medico che lo aiuti stia commettendo, di conseguenza, un aiuto al suicidio. La distinzione non si coglie guardando all’effetto delle azioni, ossia alla morte, perché in entrambe le situazioni essa sopraggiunge; neppure è dirimente la prevalenza della componente attiva o omissiva nel comportamento medico. Ciò che è dirimente, ciò che davvero permette di distinguere il rifiuto dei trattamenti dall’eutanasia è l’intenzione di uccidersi e di uccidere, non necessariamente presente nel primo caso e certamente presente nel secondo16.

Del resto la distinzione fra l’una e l’altra fattispecie è riconosciuta unanimemente in ambito medico-clinico, posto che tutte le società mediche scientifiche italiane e internazionali concordano nel ritenere parte dell’attività medica l’assistenza ai pazienti che rifiutano le cure o l’interruzione di cure gravose o clinicamente sproporzionate, mentre escludono che l’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito possano considerarsi atti terapeutici, trattandosi, piuttosto, di atti contrari all’etica17. Non corrisponde quindi alla realtà, né è ragionevole sul piano giuridico, far rientrare nell’unico calderone della volontà di «porre fine alla propria esistenza» sia il rifiuto dei trattamenti, sia l’intenzione di uccidersi e di essere uccisi18. Si tratta di un’indebita confusione fra fattispecie assai diverse, l’una un diritto, l’altra, un reato (per chi uccide, sia pure con il consenso). Osservo, tuttavia, che nella proposta Cecconi si incorre nella medesima confusione, in quanto, sotto la rubrica Rifiuto espresso di trattamenti sanitari e inapplicabilità di disposizioni del codice penale, vengono inserite disposizioni che si riferiscono al “trattamento eutanasico”. Altrettanto impropria è la divisione, su cui dimostra di basarsi lo stesso Dossier del Servizio Studi della Camera Eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari (29 gennaio 2019), fra eutanasia attiva ed eutanasia passiva, in quanto non è possibile confondere l’assistenza medica prestata al paziente a fronte di un autentico rifiuto di trattamenti medici19 con l’eutanasia, per quanto passiva, in quanto in tal caso non si è in presenza di un’«uccisione intenzionale, per azione o per omissione, di un essere umano dipendente per suo presunto beneficio»20. Del resto già quindici anni fa autorevole dottrina penalistica qualificava l’eutanasia passiva come «una espressione impropria e fuorviante, da abbandonare»21. In conclusione l’eutanasia può dirsi estranea al fascio dei diritti ricavabili dall’art. 32 Cost., così come agli articoli 2 e 13 Cost. (che sancisce la libertà personale a partire dall’integrità fisica): un’eventualità che stravolge l’attuale quadro normativo e minaccia l’identità morale e professionale del personale sanitario22.

Né sembra irrilevante che una recente comunicazione della Federazione italiana dei medici abbia ribadito con fermezza che il Codice di deontologia medica «vieta ogni adempimento medico che procuri la morte del paziente». Al contempo, dinanzi all’ipotesi prospettata dall’ordinanza 207, e quindi dinanzi ad un soggetto tenuto in vita da mezzi di sostegno vitale, con malattia irreversibile, capace di prendere decisioni e con sofferenze psichiche e fisiche insopportabili, il documento, mentre ribadisce il divieto di uccidere, sostiene il dovere, da parte di un team anche interdisciplinare di professionisti, di prendere in carico la persona che intenda rifiutare le cure e quindi «pone il ricorso alla sedazione profonda medicalmente indotta come attività consentita al medico in coerenza e nel rispetto dei precetti deontologici». Il documento esprime poi l’urgenza di attuare per tutto il territorio nazionale le grandi potenzialità della legge n. 38 del 2010, che sancisce il diritto alle cure palliative e la terapia del dolore23.

4. Sulla relazione fra le cure palliative e l’eutanasia: il pre-requisito della scelta di suicidarsi e l’inattuazione della legge 38 del 2010.

A quest’ultimo riguardo, la stessa ordinanza 207 ha affermato che «il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente»24. Al riguardo, come è emerso nel corso dell’audizione del Presidente della SICP sui medesimi progetti di legge dinanzi alle medesime Commissioni riunite, le Società Scientifiche di Cure Palliative si sono sempre pronunciate contro l’eutanasia, anche perché, per definizione, le CP sono contrarie sia all’abbreviazione che all’allungamento della fase terminale della vita, come del resto fissato dal loro statuto, riconosciuto dall’OMS25. Hanno inoltre sempre ribadito la differenza fra la sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte e l’eutanasia, come ha chiarito anche il CNB, con il parere del febbraio 2016, che ha precisato le condizioni che legittimano, sul piano etico-clinico, il ricorso a tale trattamento26. L’estraneità dell’eutanasia e del suicidio assistito alle cure palliative è del resto un punto importante, rispetto al quale non sono possibili ambiguità, pena la contraddizione con lo statuto originario delle stesse, che, a differenza dell’eutanasia, sancisce un diritto umano fondamentale, sancito in ambito internazionale. Da tale estraneità deriva fra l’altro la perdurante fiducia dei pazienti e delle loro famiglie nei confronti dell’approccio rappresentato dalla medicina palliativa.

Il punto è che la condizione a cui si riferisce la Corte costituzionale, ossia l’effettività del diritto alle cure palliative quale pre-requisito che escluda che «la richiesta di assistenza a morire sia dettata da cause evitabili, come quelle legate ad una sofferenza alleviabile»27, è ben lungi dall’essere soddisfatta. Lo comprova, da ultimo, la relazione presentata il 31 gennaio scorso dal Governo al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 38 per il triennio 2015/2017, che fotografa, ancora una volta, una situazione differenziata, in cui in ampie zone del Paese il diritto di fatto non è garantito. Lo comprova, inoltre, l’importante documento conclusivo dell’indagine conoscitiva svolta proprio dalla Commissione Affari Sociali dinanzi alla quale siamo e alla quale desidero esprimere l’apprezzamento per il notevole lavoro svolto; documento approvato all’unanimità il 10 aprile scorso e concernente, in particolare, le cure palliative pediatriche. Da questa indagine è emerso, fra l’altro, che solo il 10% dei circa 35.000 bambini italiani bisognosi di CP riescano a trovare una risposta adeguata ai loro bisogni28.

Anche l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è nuovamente intervenuta sul punto, approvando nel novembre scorso la risoluzione 2249/2018, The provision of palliative care in Europe. Il documento si basa su due principali considerazioni: la prima è piuttosto amara, in quanto osserva che, a quindici anni dalla raccomandazione del Committee of Ministers29, centinaia di migliaia di persone in Europa non abbiano ancora accesso a servizi adeguati di cure palliative e restino nella sofferenza per lungo tempo, quando questa potrebbe essere adeguatamente trattata; la seconda attiene invece al tema della razionalizzazione della spesa del sistema sanitario, al quale spesso si ricorre in modo improprio e in emergenza, aggravandone i costi, proprio perché non sono stati tempestivamente identificati i bisogni di cure palliative ad ogni livello di assistenza medica. Viene soprattutto riconosciuto il ruolo silenzioso ma essenziale che viene svolto da milioni di informal caregivers che si occupano dei malati per ragioni affettive; figure che in futuro sono destinate a crescere, e che meritano dalle istituzioni ogni tipo di supporto. Figure, aggiungo, che in prevalenza sono di fatto femminili e che anche per questo (in ragione cioè delle storiche disparità di trattamento nei confronti delle donne) meritano dai Parlamenti, a maggior ragione, riconoscimento e non un messaggio, per quanto indiretto, di inutilità del loro impegno, stante il suggerimento di soluzioni come la «morte rapida»30 per i loro cari.

In conclusione, a prescindere da più radicali problemi di compatibilità costituzionale, in questo quadro di perdurante inattuazione del diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, appare inopportuna e intempestiva la scelta di legalizzare l’eutanasia, posto che non sussistono neppure le condizioni indicate nell’ordinanza della Corte perché l’eventuale scelta del suicidio assistito possa essere veramente tale e non frutto della disperazione. Occorre piuttosto domandarsi, come d’altronde ci si domanda anche altrove: è giusto affrontare le dolorose questioni di fine vita e la relativa sofferenza morale ponendo termine alla vita dei pazienti, quando le cure palliative di qualità ancora non sono pienamente garantite a tutti i pazienti che ne avrebbero bisogno31?

5. Sull’eventuale compresenza, nel sistema sanitario nazionale, di cure palliative ed eutanasia.

Resta un altro interrogativo: è immaginabile, comunque, un sistema sanitario in cui convivano, l’una accanto all’altra, l’assistenza palliativa e l’assistenza al suicidio? Ѐ coerente e sostenibile un sistema giuridico, sociale e sanitario in cui, da una parte, si proclami di prendere in carico il malato, la sua famiglia e ogni aspetto della loro sofferenza e, dall’altro, si offra altresì il servizio del suicidio medicalmente assistito, per alcuni casi? Una tale ipotesi non sarebbe distante dall’immagine di una struttura penitenziaria avanzata sul piano della rieducazione del condannato e del suo reinserimento sociale che al contempo permetta, magari in un altro reparto, l’eutanasia dei detenuti, quale opzione alternativa. Un’eventualità (non lontana peraltro dalla situazione venutasi a determinare in Belgio, grazie ad una legge non dissimile dalle proposte che si stanno considerando32) che spinge a domandarsi quanto sarebbero credibili, in tal caso, gli obiettivi dell’educazione per il reinserimento e della prevenzione dei suicidi nelle carceri.

Come è stato scritto, fra le conseguenze probabili di una eventuale legalizzazione dell’eutanasia, è da tenere in conto l’indebolimento «dell’impegno a favore di una adeguata assistenza sanitaria ai morenti, cioè tutte le cure palliative praticabili, nonché diagnosi e terapie psicologiche e psichiatriche. Ed invero è difficile ipotizzare una politica sociale che preveda costi economici onerosi in una duplice direzione: l’attuazione di una legge che consente l’eutanasia o il suicidio assistito con rigorose garanzie procedurali fondate su complessi accertamenti (…); un consolidamento – rectius: un auspicabile e necessario rafforzamento – delle strutture destinate alla cura delle fasi terminali della vita»33.

L’insostenibilità di un sistema schizofrenico, che vorrebbe conciliare la filosofia delle cure palliative con la filosofia della morte rapida, trova conferma nell’esperienza dei Paesi che hanno legalizzato da anni eutanasia e suicidio assistito, come il Belgio e Olanda, e che al contempo hanno leggi sulle cure palliative. Infatti i dati mostrano che, laddove è introdotta l’eutanasia, non solo è disincentivato l’impegno per le cure palliative di qualità accessibili a tutti, ma queste ultime finiscono per essere snaturate nella loro consistenza originaria, quella individuata e praticata da Cecily Saunders, pioniera delle cure palliative34. La Cellule Fédérale d’Evaluation des Soins Palliatifs ha pubblicato, nel giugno 2018, il suo rapporto rispetto al periodo 2014-2017, dal quale emerge che l’eutanasia è parte integrante delle cure palliative, nel senso che viene fornita nel “quadro di un accompagnamento palliativo globale”. Dalle cure palliative convenzionali, si è passati progressivamente alle cure palliative integrate (des soins palliatifs «conventionnels» aux soins palliatifs «intégraux»), dove l’eutanasia è divenuta un’opzione palliativa35. Anche la formazione dei medici per le questioni di fine vita è affidata ad associazioni mediche di orientamento eutanasico36, per le quali l’eutanasia è un’alternativa eticamente valida e l’atto di provocare la morte è iscrivibile appunto fra le opzioni palliative37. Di fatto le cure palliative, secondo il loro statuto originario, non vengono insegnate nei corsi di medicina, non vi sono competenze mediche adeguate per offrire cure palliative di qualità, né finanziamenti sufficienti38.

Osservo fra l’altro, leggendo il testo dell’audizione del Consiglio Nazionale Forense, che le parole dell’ordinanza 207 della Corte costituzionale sono state interpretate, almeno dai due studiosi redattori, nel senso che «la richiesta di somministrazione di un farmaco atto a provocare la morte deve avvenire nel quadro di un percorso di cure palliative, come già avviene per la rinuncia alle cure ai sensi dell’art. 2 della legge n. 219/2017»39. Tale lettura, mentre si discosta dal dato letterale dell’ordinanza 207, che invece parla di pre-requisito della scelta e non già di somministrazione del farmaco letale nel quadro del percorso palliativo, mostra al contempo quanto inesorabile sia il passaggio dalle cure palliative convenzionali alle cure palliative c.d. “integrate”, in cui l’eutanasia diventa opzione palliativa e in cui, inevitabilmente, prende il sopravvento la visione pragmatica della «morte rapida» insieme a quella, economicista, del risparmio della spesa sanitaria, specie ove si raffronti il costo di un’eutanasia con quello dell’assistenza nell’ultimo anno di vita40. Ne è una conferma l’esperienza dei Paesi Bassi, laddove il recente Euthanasia Code 2018, Review procedures in practice, a cura dei Regional Euthanasia Review Committees, da un lato riconosce che la sedazione palliativa, a differenza dell’eutanasia, «is normal medical practice», dall’altro lato asserisce candidamente che i pazienti sono autorizzati a concludere che la sedazione palliativa non è un’alternativa ragionevole («patients are entitled to conclude that palliative sedation is not a ‘reasonable alternative’»)41.

In conclusione l’esperienza mostra come in un sistema in cui l’eutanasia e le cure palliative convivono, queste ultime sono disincentivate, non finanziate, né realmente accessibili e soprattutto non sono più quelle terapie che affermano la vita e considerano la morte come un evento naturale, contrarie a qualsiasi accanimento e a qualsiasi forma di eutanasia, secondo lo statuto sancito dall’OMS. Quello che risulta intaccato è lo stesso ordinamento giuridico costituzionale basato sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e sul principio sociale42, a fronte di un liberalismo estremo che, se nell’immediato sembra offrire una varietà di opzioni, nel medio e lungo termine finisce per emarginare i soggetti svantaggiati e improduttivi, incrementando progressivamente la schiera di coloro che ricorrono all’eutanasia e al suicidio, come mostrano i dati43.

6. Il divieto assoluto di uccidere protegge i soggetti vulnerabili.

L’ordinanza 207 si è voluta distanziare, per verità, da «una concezione astratta dell’autonomia individuale, che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)»44.

Il divieto assoluto di uccidere intenzionalmente, così come il divieto assoluto della pena di morte (anche quella volontaria, rappresentata dall’eutanasia per i detenuti, di cui si è fatto cenno45), non si configura allora come contrario al principio liberale, né a quello sociale, ma anzi, ad essi funzionale, nella misura in cui protegge da possibili coercizioni, errori, malintesi e abusi, oltre che dalla indirect social pressure46, salvaguardando così proprio la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà. Sotto questo profilo si tratta di una tesi condivisibile anche in una prospettiva moderatamente neutralista e persino utilitarista47, in quanto una norma che impedisce la disponibilità della vita umana non risulta un’irragionevole restrizione della libertà48.

Contraddice la pari dignità sociale, invece, ed è democraticamente pericolosa, una concezione della dignità umana legata non già al semplice essere in vita, all’humanitas49, ma consistente in una accezione soggettiva della stessa e quindi condizionata da capacità funzionali, come l’autonomia, l’auto-determinazione e l’auto-creazione50. Resta infatti l’enorme macigno della dignità degli esseri umani a cui tali qualità mancano, che invece il dato positivo costituzionale (cfr. artt. 3 e 38 Cost., in particolare) ha inteso considerare meritevoli di maggior tutela, anziché di minore dignità51. Come emerge coralmente dai dibattiti in Assemblea Costituente52, sono i bambini, gli anziani, i disabili e le persone con capacità compromessa o del tutto mancante i soggetti che maggiormente si intende garantire, proprio quelli privi di quella capacità di autodeterminazione in cui consisterebbe la dignità53.

La dignità intesa in senso soggettivo54 conduce poi a postulare, inevitabilmente, un presunto diritto all’omicidio consensuale di tutti gli adulti capaci55, secondo la logica del c.d. principio di uguaglianza dinanzi alla possibilità di darsi la morte56, e della fobia per ogni parvenza di paternalismo57. Perché mai, infatti, il legislatore, una volta acquisiti questi principi-guida, non dovrebbe ammettere che ulteriori condizioni, diverse da quelle di salute, possano legittimare richieste di eutanasia, ove comunque percepite dal soggetto come inaccettabili? Perché il legislatore, una volta acquisita l’ottica soggettivistica della dignità58, dovrebbe fare discriminazioni fra le condizioni che, in qualsiasi modo, nella percezione di ciascuno, rendono la propria vita non degna di essere vissuta59, come ritengono alcuni detenuti in Belgio, e come potrebbero ritenere altri, adducendo la propria sofferenza insopportabile (ai sensi del progetto n. 1586) o grave (ai sensi del n. 1655) o, semplicemente, adducendo di essere anziani e stanchi della vita, come la signora Gross60? Ma una volta giunti al diritto alla disponibilità sulla propria morte (preteso dai medici e dallo Stato e quindi tutt’altro che limitato alla propria sfera individuale) è poi difficile, come si è osservato61, vietare la vendita del proprio corpo o di alcune sue parti, la spettacolarizzazione dei suicidi e, più banalmente, l’uso di droghe e la prostituzione volontaria62.


7. La necessità di considerare responsabilmente le derive dell’esperienza del Belgio e dei Paesi Bassi.

I dati che emergono dall’esperienza di Paesi del Benelux – che un legislatore responsabile non può ignorare, perché è tenuto a considerare gli effetti della propria normazione nel medio e nel lungo periodo – mostrano poi come le aperture all’eutanasia comincino in riferimento a casi estremi e limitati, in base al solito criterio della “sofferenza insopportabile”, al principio di autodeterminazione terapeutica e a quello di dignità, e finiscano in poco tempo per divenire eutanasia di adolescenti, di bambini e di neonati, di coloro che hanno malattie psichiche. Solo in riferimento all’ultimo biennio (2016-2017), il Rapport de la Commission d’Evaluation de l’Euthanasie belga riporta diversi casi ufficiali di eutanasie praticate nei confronti di malati di depressione, bipolarità, demenza, Alzheimer e altri casi di malati di nevrosi, schizofrenia, autismo63. Dinanzi alla Corte di Strasburgo pende ora un ricorso (Mortier c. Belgio), promosso dal figlio di una paziente che soffriva di depressione e che “è stata suicidata” all’insaputa dello stesso. Quanto all’Olanda, il documento della KNMG Euthanasia in Netherlands, del 2017, menziona espressamente i pazienti dementi e le persone con disturbi mentali fra quelli ricompresi nelle finalità della medesima legge del 2002, alle quali applicare il criterio della sofferenza insopportabile. Si tratta di dati che invitano a domandarsi se, al fondo del “nuovo diritto”, vi sia autodeterminazione o non, piuttosto, una matrice selettiva64.

Nel Benelux come in Canada, si auspica poi una modifica legislativa che permetta espressamente l’eutanasia nei confronti dei pazienti dementi65, mentre i suicidi assistiti si vanno correlando, di fatto, ai trapianti di organi66. Si tratta di una deriva che non si può non considerare, tanto più che, come vedo dalla relativa audizione, il Centro Nazionale Trapianti ha voluto rimarcare l’assoluta separazione fra le modalità con cui “giunge” la morte e il successivo espianto degli organi.

8. La deriva è già visibile nei progetti di legge in esame, che escono dal recinto delle indicazioni della stessa ordinanza 207 della Corte costituzionale.

Quanto al famoso slippery slope, al c.d. pendio scivoloso, è già riconoscibile nelle proposte in esame. Vi si legge infatti che la condizione per l’accesso all’eutanasia è quella di paziente le cui «sofferenze fisiche o psichiche siano insopportabili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta» (n. 1586); ovvero di paziente «affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi» (n. 1655). Invece la Corte indica «persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»67. La Corte afferma inoltre, come si è visto, che un percorso di cure palliative dovrebbe costituire un pre-requisito della scelta e si riferisce, inoltre, alla «possibilità di un’obiezione di coscienza per il personale sanitario coinvolto». Nulla di tutto ciò trova corrispondenza nei testi: le indicazioni della Corte risultano quindi tralasciate, così come le «condizioni rigorose» promesse nel preambolo del testo Cecconi. Nel lasso di tempo fra la pubblicazione dell’ordinanza 207 e la redazione delle proposte in esame già si è andati oltre, nella progressiva, inevitabile liberalizzazione.

In particolare, in riferimento ai principi costituzionali di tassatività e determinatezza della norma penale, osservo l’estrema elasticità dei concetti di gravi sofferenze e di inguaribilità. Del tutto indeterminato è poi, nella p.d.l. n. 2, il concetto stesso di eutanasia, oltre che i requisiti per accedervi e concordo, sotto questo profilo, con quanto rilevato dal Prof. C. Cupelli nella sua audizione. Osservo inoltre che la richiesta anticipata di eutanasia sarebbe consentita, peraltro senza adeguate garanzie, anche ai minori, stante l’espressione “ogni persona”.

Condivido poi le osservazioni effettuate dal Consiglio del Notariato nella propria audizione, che ha sottolineato la necessità dell’atto pubblico notarile quale forma della dichiarazione per la futura ed eventuale eutanasia, stante l’inadeguatezza della semplice scrittura privata consegnata all’ufficiale dell’anagrafe, così come della firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe (pdl n. 1586 e n. 1655). Si tratta di modalità inidonee a garantire che il redigente abbia effettivamente acquisito informazioni e sia consapevole della sua scelta, e insufficienti a garantire l’effettiva riferibilità al soggetto di dichiarazioni e autodichiarazioni.

Sconcertante, rispetto ai principi di autonomia e responsabilità del medico, riconosciuti dall’art. 1 della legge 219, oltre che dalla stessa giurisprudenza costituzionale, in base agli artt. 2, 13 e 32 Cost.68, è poi la p.d.l. n. 2, che prevede che il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata nei modi di cui all’articolo 1, è tenuto al risarcimento del danno morale e materiale conseguente, in aggiunta ad ogni altra conseguenza civile o penale ravvisabile nei fatti. Sul punto occorre ricordare che è intervenuto l’art. 1, comma 6, della legge 219, che dispone che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. Molto netto, sul punto, è del resto il menzionato documento della Federazione nazionale dei medici, tenuti al rispetto della loro lex artis, la quale esclude, a sua volta, ogni adempimento medico consistente nel provocare o favorire la morte dei pazienti, in consonanza con la comunità medica mondiale.

Il punto pone bene in evidenza la portata divisiva, lacerante per tutta la società civile, del suicidio medicalmente assistito, che certamente non appare espressione di diritto mite.

Vi ringrazio per l’attenzione, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.


1. Sulla «soluzione inedita» e sull’«originale condotta processuale della Corte», da ultimo E. GROSSO, Il “rinvio a data fissa” nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio? Relazione al Seminario su Dopo l’ord. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?, Bologna 27 maggio 2019, in corso di pubbl. sul Forum di Quad. cost. Il Convegno è stato registrato e pubblicato sul sito di Radio Radicale.
2. A. RUGGERI, Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato, Intervento al Seminario su Dopo l’ord. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio?, Bologna 27 maggio 2019, cit.
3. L. EUSEBI, Un diritto costituzionale a morire «rapidamente»? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato a corte cost. (ord.) n. 207/2018, in Discrimen, 19 dicembre 2018, p. 3.
4. A. RUGGERI, op. cit., § 1.
5. Punto 11 della motiv. in dir.; corsivo mio.
6. Si rinvia a G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in Dirittifondamentali.it, 1/2019, 22 gennaio 2019.
7. Lo esclude, ad es., A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta-online, 20 novembre 2018, p. 573. Simili considerazioni in L. EUSEBI, Un diritto costituzionale a morire «rapidamente»?, cit., p. 8, per il quale non appare credibile «che un mutamento così radicale nell’impianto giuridico del nostro Paese, come quello che istituirebbe il diritto di morire rapidamente (…), possa avvenire in forza soltanto, di una pronuncia della Corte costituzionale, e dunque di una pronuncia pur sempre giudiziaria (secondo una soluzione che risulterebbe eccentrica nello stesso panorama internazionale)».
8. Sul punto più ampi ragguagli in G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato, cit., § 6.
9. Cfr. Corte di Strasburgo, caso Haas c. Svizzera, § 54 e 57.
10, A. MORRONE, Intervento conclusivo al Seminario su Dopo l’ord. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio?, cit.
11. Punto n. 5 della motiv. in dir. A questo riguardo la Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Strasburgo Pretty c. Regno Unito (2002), secondo la quale dall’art. 2 CEDU «discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire»; né è possibile desumere dal diritto alla vita «il diritto all’autodeterminazione inteso come scelta fra la vita e la morte» (§ 39 sent. Pretty c. Regno Unito).
12. Punto n. 5 della motiv. in dir.
13. Cfr. in particolare le dichiarazioni pubbliche delle relatrici per la maggioranza alla Camera, on. Donata Lenzi e al Senato, Emilia Grazia De Biasi (cfr. ad es. quotidianosanità.it, 11 ottobre 2017).
14. A.C. 2350, denominato Alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento.
15. Punto 9 della motiv. in dir.
16. Cfr. N.M. GORSUCH, The Future of Assisted Suicide and Euthanasia, Princeton, 2006, p. 48 ss. e 216. Cfr. inoltre M. RONCO, Non esiste il “diritto” al suicidio. Note a margine del giudizio di costituzionalità sull’art. 580 cod. pen., in L- JUS, Rivista del Centro Studi Livatino, num. spec. ottobre 2018, in partic. § 2 e 3.
17. Già nel 1992, l’American Medical Association ha rimarcato la differenza fra il rifiuto dei trattamenti e il suicidio medicalmente assistito (AMA, Decision Near the End of Life, 267 Journ of Americ. Med. Ass, 1992, 2229-2233). Cfr. inoltre World Medical Association, Declaration on Euthanasia, secondo la quale «physician assisted suicide, like euthanasia, is unethical and must be condemned by the medical profession». In Italia cfr. da ultimo SIAARTI, Le cure di fine vita e l’anestesista rianimatore: raccomandazioni Siaarti per l’approccio alla persona morente (2018), che ha ribadito che «la limitazione dei trattamenti ha come unico scopo quello di evitare un inutile prolungamento del processo agonico, consentendo al paziente di morire per le conseguenze della sua malattia. Tale obiettivo la distingue nettamente dall’eutanasia, cioè l’accorciamento intenzionale del processo di morte».
18. Sottolinea la distinzione C. SALAZAR, «Morire sì, non essere aggrediti dalla morte». Considerazioni sull’ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale, relazione al Seminario su Dopo l’ord. 207/2018 della Corte costituzionale, cit., § 3.
19. Un discorso a parte merita, tuttavia, l’ipotesi di rifuto della NIA, dal momento che in questo caso la morte sopraggiunge non già per il decorso naturale della malattia, ma per l’omissione di cure (o trattamenti che dir si voglia) indirizzate non già a contrastare la malattia, ma piuttosto, come per ogni essere umano, all’obiettivo del sostentamento e del benessere generale. Non così nelle ultime ore di vita, laddove spesso la NIA è impropria rispetto a quest’ultimo obiettivo. Si rinvia a G. RAZZANO, Accanimento terapeutico o eutanasia per abbandono del paziente? Il caso Lambert e la Corte di Strasburgo, in BioLaw Journal, 3/2015.
20. Questa la definizione resa dalla risoluzione dell’Ass. parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1859 del 2012: «Euthanasia, in the sense of the intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit, must always be prohibited».
21. F. MANTOVANI, Biodiritto e problematiche di fine vita, in Criminalia, 2006, p. 61.
22. C. SALAZAR, «Morire sì, non essere aggrediti dalla morte», cit., § 5.
23. FNOMCeO, Comunicazione n. 41, indirizzata al Presidente del CNB, con allegato parere della Consulta Deontologica nazionale del 14 marzo 2019.
24. Punto 10 della motiv. in dir.
25. WHO Definition of Palliative Care (www.who.int/cancer/palliative/definition/en). Inoltre, WHO, 20 December 2013, Strengthening of palliative care as a component of integrated treatment throughout the life course, Report by the Secretariat. Cfr. ancora il Global Atlas of Palliative Care at the End of Life della Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA), 2014, p. 7.
26. CNB, Sedazione palliativa profonda nell’imminenza della morte, pubblicato il 29 gennaio 2016.
27. Secondo le parole di S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima, in Dir. pen. cont., 2019, p. 20, che ritiene prioritario l’impegno del sistema sanitario per le cure palliative.
28. XII Commissione Affari Sociali, mercoledì 10 aprile 2019, Allegato 2 dell’Indagine Conoscitiva, p. 113.
29. Rec(2003)24, concernente l’organizzazione dei servizi di cure palliative.
30. L’espressione è dell’ordinanza 207 della Corte cost.
31. Così l’ampio studio presentato dalla Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar) il 29 giugno 2012: SFAR, Fin de vie, euthanasie et suicide assisté: une mise au point: «Should we address painful end-of-life and moral suffering issues, by suppressing the subject, i.e. ending the patient’s life, when comprehensive palliative care has not first been fully granted to all patients in need of it?»
32. In Belgio infatti alcuni detenuti hanno fatto ricorso all’eutanasia per porre fine ad un’esistenza ritenuta di “sofferenza insopportabile”, ai sensi della legge sull’eutanasia, secondo quanto dichiarato dal medico F. Van Mol, direttore generale del servizio sanitario penitenziario, durante il programma televisivo Panorama andato in onda il 20 ottobre 2013. Un altro caso di eutanasia è quello di F. Van Der Bleeken, violentatore seriale e omicida, in carcere da anni e psichicamente disturbato. Al momento vi sono altri detenuti che vorrebbero fare ricorso all’eutanasia, a motivo della sofferenza psichica derivante dall’assenza di prospettiva, dalla mancanza di considerazione altrui, dalla solitudine. Si tratta di ventiquattro persone, come riferito da Caroline Devynck, criminologa presso la Vrije Universiteit Brussel (VUB) (fonte: Knack.be 2/1/2019).
33. S. CANESTRARI, Relazione di sintesi. Le diverse tipologie di eutanasia: una legislazione possibile, in S. CANESTRARI, G. CIMBALO, G. PAPPALARDO (a cura di), Eutanasia e diritto. Confronto tra discipline, Torino, 2003, p. 234.
34. Per una biografia: M. RANKIN (a cura di), Cicely Saunders: The founder of the Modern Hospice Movement, 2007. Cfr. inoltre H. ten HAVE, R. JANSSENS (a cura di), Palliative Care in Europe. Concepts and Policies, Amsterdam, 2001 e https://www.stchristophers.org.uk/about/history.
35. Così P. VANDEN BERGHE, A. MULLIE, M. DESMET, G. HUYSMANS, Assisted dying – the current situation in Flanders: euthanasia embedded in palliative care, in European Journal of palliative care, 2013. Cfr. anche European Association of Palliative Care, Palliative care development in countries with Euthanasia Law, Report for the Commission on Assisted Dying Briefing Papers, 4 October 2011.
36. Ad es. La LEIF (LevensEinde InformatieForum/ Forum d’information Fin de vie), fondata nel 2003 per impulso della RWS – droit à une mort digne oppure la Forum EOL (End of Life), costituita sempre nel 2003 con il patrocinio dell’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).
37. Cfr. W. DISTELMANS, Euthanasie et soins palliatifs : le modèle belge. Pour une fin de vie digne, Lormont, 2012.
38. C. DOPCHIE, L’euthanasie tue-t-elle les soins palliatifs?, in Les Cahiers francophones de soins palliatifs, Volume 13, n. 2, 2013.
39. § 3.2. del testo dell’audizione.
40. Come osserva C. DOPCHIE, op. cit., «il est démontré que c’est la dernière année de vie qui génère les dépenses de soin les plus élevés, alors qu’une euthanasie coûte 250 Euros».
41. Cfr. documento cit., § 4.8., 51.
42. Per M. MAZZIOTTI di CELSO, Lezioni di diritto costituzionale, Milano, 1993, II, 53, la Costituzione si fonda sui tre principi generalissimi: il liberale, il democratico e il sociale; mentre secondo C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976, 148, accanto a questi occorre anche aggiungere il principio lavorista, quello pluralista e quello sopranazionale. Cfr. altresì P. GROSSI, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova, 1972.
43. In Belgio sono 17.063 le persone ufficialmente decedute per suicidio assistito dall’approvazione della legge del 2002 (cfr. Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie Huitième rapport aux Chambres législatives années 2016-2017). In Olanda dal 2006 al 2016 c’è stato un incremento del 317% dei suicidi assistiti dichiarati (Jaarverslag 2017 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie).
44. Punto 6 della motiv. in dir.
45. Supra, § 5.
46. L’espressione è della Corte Suprema del Regno Unito, sent. Nicklinson, § 228, citata dall’ord. 207/2018, che ha scelto di non dichiarare incompatible la legge che criminalizza l’aiuto al suicidio, nella consapevolezza di quanto problematica sia la relativa legalizzazione rispetto alle persone con disabilità che dipendono dagli altri, per la pressione sociale indiretta che ciò comporterebbe (per ulteriori rif., G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato, cit., § 4).
47. Così R.E. OMODEI, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Dir. pen. cont., 10/2017, p. 154. Quanto all’utilitarismo, lo stesso J.S. MILL, On Liberty, (1859), a cura di E. Rapaport, Indianapolis, 1978, § 5, sostenne l’opportunità di divieti assoluti, come ad es. i contratti di schiavitù, proprio per il rischio per la parte debole di subire, nonostante l’apparente consenso.
48. N.M. GORSUCH, op. cit., p. 169 e 217.
49. Secondo l’espressione di A. RUGGERI, da ultimo in Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. n. 207 del 2018), Intervento all’incontro di studio su L’ordinanza n. 207 del 2018 tra aiuto al suicidio e trasformazione del ruolo della Corte costituzionale, organizzato dal Centro studi “Rosario Livatino”, Università Europea di Roma 22 febbraio 2019, in Consultaonline.it, 21 febbraio 2019, p. 101.
50. Fra l’altro la Corte EDU, nella sent. Pretty, § 39, ha affermato che l’art. 2 CEDU sul diritto alla vita, alla luce del quale devono essere letti tutti gli altri diritti, non è formulato come il diritto alla libertà di associazione, per cui non attiene all’esercizio di una scelta, né implica un aspetto negativo; comporta piuttosto l’obbligo dello Stato di proteggere la vita; non concerne inoltre né la qualità della vita, né ciò che una persona scelga di fare con la propria vita, ma «It is unconcerned with issues to do with the quality of living or what a person chooses to do with his or her life».
51. Sul riconoscimento generalizzato ad ogni uomo dell’attributo della dignità connesso alla sola condizione della sua esistenza in vita, e non subordinato alla condizione fisica o mentale della singola persona (da cui conseguirebbe al contrario una dignità limitata per coloro che non sono autonomi), cfr. V. BALDINI, Teoriche della dignità umana e loro riflessi sul diritto positivo (a proposito della disciplina sul trattamento del malato mentale), in Dirittifondamentali.it, 2/2012,  p9.
52. Fra i tanti passaggi significativi nel dibattito in seno all’Assemblea costituente, cfr., in tema di assistenza e previdenza, la relaz. di G. Togni, Terza Sottocomm., 11 settembre 1946, resoc. somm., 20, in cui si legge: «Se l’uguaglianza, infatti, comprende il diritto alla vita, come non alimentare tale sacrosanto diritto in maniera concreta, al di là delle nuove formule?». Di qui la necessità di garanzie per la vecchiaia, per l’incapacità fisica e psichica, l’inabilità, l’invalidità, cosicché previdenza e assistenza abbiano un contenuto più largo: «L’indispensabile per i bisogni quotidiani, che comprende il conforto per il minimo di agio e riesca apportatore di sereno amore alla vita e non costituisca invece, fomite di odio alla vita».
53. Analogamente, come ricorda S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, in Forum Quad. cost., 2009, p. 12 (che cita P. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, vol. I, Torino, 1991, p. 254), se la libertà fosse un potere, si finirebbe con il restringere lo spazio di libertà, dal momento che l’esercizio del potere presuppone non solo la capacità giuridica, ma anche quella di agire, e di fatto risulterebbero così privati dei diritti di libertà tutti coloro che sono incapaci, i minori, gli interdetti.
54. L’ord. n. 207 si basa su concetti quali il «proprio concetto di dignità della persona» e la «propria visione della dignità nel morire».
55. N.M. GORSUCH, op. cit., p. 157 ss.
56. Argomentazione utilizzata dall’ord. 207/2018 della Corte cost., punto 9 della motiv. in dir.
57. Indicativo il pensiero di G. MANIACI, Perché abbiamo un diritto costituzionalmente garantito all’eutanasia e al suicidio assistito, in Rivista AIC, 1/2019, 16 gennaio 2019 e ID., La forza dell’argomento peggiore. La retorica paternalistica nell’argomentazione morale e giuridica, in Ragione pratica, XXXVIII, 2012, p. 205.
58. Fortemente critico nei confronti di questa prospettiva A. MORRONE, Intervento conclusivo al Seminario su Dopo l’ord. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio?, cit. Cfr. anche ID., Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzionalista, in Forum dei Quad. cost., ottobre 2018.
59. Per ulteriori rilievi sul punto sia consentito rinviare a G. RAZZANO, Il diritto di morire come diritto umano? Brevi riflessioni sul potere di individuazione del best interest, sull’aiuto alla dignità di chi ha deciso di uccidersi e sulle discriminazioni Nell’ottenere la morte, in Arch. pen., 3/2018, § 4.
60. Il riferimento è al caso Gross c. Svizzera, su cui la Corte di Strasburgo si è pronunciata con una sentenza poi dichiarata invalida dalla Grand Chambre nel 2014, a motivo del fatto che la ricorrente signora Gross, che pretendeva dalla Svizzera l’eutanasia in quanto appunto anziana e stanca della vita, era in realtà già deceduta tempo addietro, in una delle cliniche svizzere all’uopo preposte.
61. A. BARBERA, La Costituzione della Repubblica italiana, Milano, 2016, p. 154.
62. Indicativa l’ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità della legge Merlin (Corte d’Appello di Bari, Atto di promovimento 6 febbraio 2018, ord. n. 71), che ha argomentato la libertà di vendere la propria sessualità ex. art. 2, 13 e 41 Cost. riferendosi alla sentenza Englaro, dove l’autodeterminaizone «è stata spinta sino a legittimare la scelta terapeutica di porre fine alla protrazione della vita vegetativa».
63. Si trascrive dal Rapport: «Ont été ainsi euthanasiées: 23 personnes souffrant de troubles d’humeur (dépression, bipolarité,…); 24 personnes souffrant de troubles mentaux organiques (démence, Alzheimer, …); 6 personnes souffrant de troubles de la personnalité et du comportement (cela concerne surtout des patients de moins de 40 ans); 8 personnes souffrant de troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes; 4 personnes souffrant de schizophrénie, troubles schizothypiques et troubles délirants; 7 personnes souffrant de troubles complexes, et 5 personnes de troubles mentaux organiques comme l’autisme».
64. Sul legame fra i movimenti per la legalizzazione dell’eutanasia negli Usa e il darwinismo sociale cfr. l’accurata ricerca di N.M. GORSUCH, op. cit., p. 33.
65. A tal fine una lettera aperta del 6 ottobre 2018 del Presidente della commissione belga sul controllo dell’eutanasia, Wim Distelmans, chiede di modificare la legge vigente; ad Anversa, durante il convegno del marzo 2019 del consorzio medico LEIF (LevensEinde Informatie Forum), molti si sono espressi a favore di questa modifica, così da permettere l’eutanasia ai pazienti con demenza in stato avanzato (fonti: De Morgen, Het Laatste Nieuws, De Standaard); in Canada l’Université de Sherbrooke e l’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale hanno pubblicato dati che mostrano il consenso dei parenti per l’eutanasia dei dementi e dei malati di Alzheimer (cfr. www.vivredignite.org/actualite/quebec/actualite-2017).
66. Nei Paesi Bassi vige una direttiva volta ad evitare che i pazienti scelgano l’eutanasia per la donazione dei loro organi (http://www.transplantatiestichting.nl/winkel/richtlijn-orgaandonatie-na-euthanasie), ma i casi aumentano ogni anno (in Olanda 46 persone dal 2012 al 2017, in Belgio 35 persone dopo il 2005, fonti: Medisch Contact 27/02/2019 e Artsenkrant 7/03/2019). Problematiche le pressioni indirette dei social media, che sottolineano la necessità e l’urgenza di organi e la ricollegano a casi di eutanasia seguiti da trapianti (cfr. Institut Européen de Bioéthique, Bulletin 22 mars 2019, www.ieb- eib.org). In Canada alcuni medici della Western University (Ontario) e Robert Truog, bioeticista della Harvard Medical School, hanno chiesto di poter modificare la previsione legislativa per cui occorre attendere la morte prima dell’espianto, in modo da poter procedere a trapianti da persona vivente, cui seguirebbe l’eutanasia in sala operatoria e non attraverso somministrazione di sostanza (fonte BioEdge). Sulla questione non mancano riferimenti in letteratura: ad es. J. BOLLEN et al., Legal and ethical aspects of organ donation after euthanasia in Belgium and the Netherlands, in J Med Ethics, 2016; J. BOLLEN et al., Organ donation after euthanasia in children: Belgian and Dutch perspectives, Arch Dis Child, 2018.
67. Punto 8 della motiv. in dir.
68. Cfr. ad es. Corte cost., sent. n. 282 del 2002.

Noa Poothoven: perché è eutanasia

Noa Poothoven: perché è eutanasia

Si è appresa in questi giorni con profonda tristezza la tragica vicenda che ha condotto alla morte di Noa Poothoven, diciassettenne malata di anoressia e depressione, deceduta domenica 2 giugno nella sua casa di Arnhem, nei Paesi Bassi, dopo aver volontariamente interrotto la propria alimentazione e idratazione.

Secondo le notizie diffuse sugli organi di stampa, la giovane, vittima di violenze sessuali e malata di anoressia, più volte ricoverata in istituti psichiatrici, ma collocata in lista d’attesa per l’ingresso in quello a lei più adatto e, dunque, non adeguatamente curata dal servizio sanitario olandese, avrebbe dapprima richiesto di essere sottoposta ad eutanasia, pratica però rifiutata dai medici della clinica dell’Aja cui si era rivolta, ed avrebbe quindi deciso di morire attraverso il rifiuto del cibo e delle bevande, con il consenso dei suoi genitori e, secondo alcune fonti, anche alla presenza di medici che le avrebbero praticato cure palliative nella fase antecedente la morte. In un post su Instagram ai primi di giugno, la giovane aveva annunciato la propria decisione, scrivendo: “entro dieci giorni morirò”.

Il percorso che ha condotto Noa Poothoven alla morte pare riconducibile alla pratica di Voluntary Refusal of Food and Fluid (VRFF) proposta dal dott. Boudewijn Chabot, psichiatra e psicoterapeuta olandese, che si è dedicato negli ultimi venti anni alla descrizione teorica e alla realizzazione operativa delle modalità per affrettare la morte degli individui insegnando a loro stessi a uccidersi senza dolore tramite la progressiva autoriduzione del cibo e delle bevande, con il sostegno di qualche farmaco a scopo palliativo.

Precursore dell’eutanasia, il dott. Chabot contribuì, nel periodo antecedente alla promulgazione della legge olandese del 1991, a delinearne le linee giuridiche essenziali anche serbando condotte contrarie alla legge all’epoca vigente. Fu sottoposto a processo in un caso di uccisione di una persona non fisicamente malata, ma vittima di un crollo nervoso per una tragedia familiare e dichiarato “guilty without punishment” dalla Corte Suprema il 21 giugno 1994 (Supreme Court 21 June 1994, NJ 1994/656). Il dr. Chabot è noto anche per aver proposto l’uso innovativo del termine vestering, che originariamente designava in ambito religioso l’esercizio della vita spirituale di trattenersi dall’alimentazione a scopi ascetici, come pratica mirata all’autouccisione del paziente attraverso la sottrazione dei sostegni vitali del cibo e dei liquidi sia con riferimento al distacco dei tubi per l’alimentazione e l’idratazione medicalmente assistite, sia per la progressiva restrizione dei medesimi sostegni ai pazienti mentali che la rifiutano (B. Chabot, Dying gone astray, Nijmegen, 1996; di recente v. Id., Taking Control of your Death by Stopping Eating and Drinking, Amsterdam, 2014).

La pratica descritta da Chabot costituisce una modalità eutanasica che strumentalizza la particolare fragilità psichica del soggetto al fine di condurlo alla morte, come esposto dal prof. Mauro Ronco nel suo contributo al volume appena pubblicato Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?, edito da Giappichelli. Per acquistare il volume usare il pulsante qui di seguito:




Audizioni su rifiuto trattamenti sanitari e liceità eutanasia

Audizioni su rifiuto trattamenti sanitari e liceità eutanasia

Alle ore 11 del 4 giugno, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, presso l’Aula della Commissione Giustizia, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell’eutanasia, hanno svolto le audizioni di Michele Ainis, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi Roma Tre; Vladimiro Zagrebelsky, direttore del Laboratorio dei diritti fondamentali di Torino; Alfredo Mantovano, consigliere della Corte suprema di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Livatino; Amedeo Santosuosso, professore di diritto, scienza e nuove tecnologie presso l’Università degli studi di Pavia. (altro…)