L’ambiente nella Costituzione
Francesco Mario Agnoli, già presidente di sezione alla Corte di appello di Bologna e componente del CSM, chiosa a margine della recente legge costituzionale di modifica degli art.9 e 41 Cost.
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Francesco Mario Agnoli, già presidente di sezione alla Corte di appello di Bologna e componente del CSM, chiosa a margine della recente legge costituzionale di modifica degli art.9 e 41 Cost.
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Articolo di Filippo Vari * pubblicato su Roma Sette.
La Corte costituzionale, questa settimana, ha reso noto, con un comunicato stampa, di aver dichiarato inammissibile la richiesta di un referendum per abrogare l’art. 579 del codice penale.
Si tratta della norma che punisce, con la reclusione da 6 a 15 anni, l’omicidio del consenziente, con una sanzione meno grave rispetto a quella prevista per l’omicidio comune, punito con la reclusione non inferiore a 21 anni.
L’obiettivo dei promotori, tra cui realtà del mondo dei radicali, era d’introdurre in Italia l’eutanasia, eliminando la punizione dell’omicidio del consenziente, salve le ipotesi di un minore, di una persona “inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica” o la cui richiesta fosse stata determinata da “violenza, minaccia … suggestione” o “inganno”.
La Corte costituzionale avrebbe potuto dichiarare inammissibile la richiesta referendaria in quanto non solo abrogativa, secondo quanto previsto dall’art. 75 della Costituzione, ma in realtà propositiva. La Consulta ha, invece, deciso l’inammissibilità poiché abrogando l’art. 579 del codice penale “non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”.
La decisione della Corte suggerisce alcune considerazioni. Anzitutto va ribadito, come più volte sottolineato dalla stessa Consulta, che il diritto alla vita è il primo e più importante dei diritti inviolabili, in quanto presupposto per il godimento di tutte le altre posizioni giuridiche. I diritti inviolabili, come magistralmente ricordato da Baldassare, presentano “i caratteri della indisponibilità, della inalienabilità, della intrasmissibilità, della irrinunciabilità e della imprescrittibilità”: per ciò che qui interessa, essi sono caratterizzati dall’impossibilità per il titolare di disporne, “autoprivandosi” definitivamente del loro godimento. Questa elementare considerazione era chiara fino a qualche anno fa. Oggi, tuttavia, essa è sottoposta a forti tensioni, alcune delle quali avallate anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale, come nel caso DJ Fabo/Cappato. In esso il giudice delle leggi è giunto a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, norma che punisce l’assistenza al suicidio, nell’ipotesi di “persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
La seconda considerazione prende spunto dalla conferenza stampa del presidente della Corte costituzionale, immediatamente successiva alle decisioni della Corte sulle richieste di referendum sottoposte al giudizio d’ammissibilità. Il presidente si è detto ferito dalle critiche ricevute per una presunta insensibilità della Corte alle ragioni dei sofferenti che avrebbero richiesto l’eutanasia. Queste affermazioni dimostrano, al contrario, l’importanza dell’impegno dei sostenitori delle ragioni del diritto alla vita sul piano sociale e culturale. Infatti, sui maggiori quotidiani nazionali la decisione della Corte è stata accolta negativamente, dando ampio spazio a quella che, nel magistero dei Pontefici degli ultimi 50 anni, viene qualificata come cultura della morte o cultura dello scarto. In opposizione a questa spinta, le associazioni che invece ritengono inviolabile il diritto alla vita – e, tra esse, quelle cattoliche – hanno un ruolo fondamentale nel promuovere con le opere, la testimonianza e la presenza nel dibattito pubblico le ragioni della vita per ribadire che, come ha ricordato recentemente Papa Francesco, quest’ultima “è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata”.
*Ordinario di Diritto costituzionale – Università Europea di Roma
Dall’aborto al fine vita. Articolo di Alfredo Mantovano, pubblicato su Tempi Mensile del febbraio 2022.
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Con un recente decreto interministeriale il Governo è nuovamente intervenuto per specificare in presenza di quali patologie croniche il lavoratore fragile può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 28 febbraio 2022.
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Intervista di Ermes Dovico ad Alfredo Mantovano, pubblicata il 17 febbraio 2022 su La Nuova Bussola Quotidiana.
Comunicata dal presidente della Corte costituzionale l’inammissibilità del referendum sulla droga. Vari i motivi. Fuorviante parlare di “referendum cannabis”: il quesito riguardava tutte le droghe, coca compresa. Era in violazione degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e incompleto. «Singolare che il Governo abbia rivendicato la scelta di far avanzare il quesito referendario», commenta il giudice Mantovano alla Bussola. E chiama a una battaglia politico-culturale, «perché il pericolo non è scampato».
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