Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti

Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti

  1. In questo periodo abbiamo assistito e stiamo tuttora assistendo ad una grave lesione della libertà di culto da parte dell’autorità statale. Le problematiche legate a tali compressioni non scaturiscono peraltro dalle disposizioni adottate con l’ultimo DPCM, ma erano presenti nella cosiddetta ‘fase 1’: il conflitto giuridico comunque sussistente non si è mai tradotto in un effettivo scontro istituzionale grazie all’adesione dei Vescovi italiani ai criteri decisi dal governo e volti al contenimento dell’epidemia, i quali – come ribadiva la CEI il 12 marzo – avevano portato alla conseguenza della sospensione delle celebrazioni pubbliche «non perché lo Stato ce lo imponga, ma per un senso di appartenenza alla famiglia umana, esposta a un virus di cui ancora non conosciamo la natura né la propagazione».
    La criticità nell’ammettere le limitazioni imposte a questo riguardo, riproposte e anzi ampliate nei decreti che si sono succeduti, trovano infatti una duplice ragion d’essere nelle tutele sancite tanto sul piano costituzionale – corroborate dagli analoghi riconoscimenti in ambito sovranazionale – proprio in virtù della qualifica dello Stato come laico, quanto dalla dimensione concordataria. Com’è noto, le prime si sostanziano principalmente nelle estrinsecazioni del diritto riconosciuto a ciascuno dall’art. 19 Cost. di esercitare liberamente il culto in qualsiasi forma (individuale o associata, privata o pubblica); principio cui fa eco il secondo paragrafo dell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disponendo che la libertà di manifestare la propria religione non possa essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge (da rimarcare) e che costituiscono misure indispensabili alla protezione di beni di rango primario, come in questo caso la salute pubblica: le misure assunte in questo senso, come confermato dalla costante giurisprudenza della relativa Corte, non sono aprioristicamente giustificate tout court dal ricorrere di una situazione di necessità, ma devono necessariamente rispondere a un principio di proporzionalità tra le modalità con cui si concretizza quest’ultima e le effettive limitazioni imposte alla libertà religiosa.
    Le seconde discendono invece dal principio, espresso con identica formulazione all’art. 7 Cost. e all’art. 1 del Concordato del 1984, secondo cui «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». L’articolo successivo del medesimo Accordo soprattutto stabilisce, alla luce di tale premessa, che «la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione», e assicura di conseguenza «alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica»: un riconoscimento che riporta al dettato dei canoni 834 e 838 del Codex Iuris Canonici del 1983, i quali ricordano come la Chiesa adempia la funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra liturgia, la cui regolazione dipende unicamente dall’autorità della Chiesa stessa, alla Sede Apostolica e, nei limiti della propria competenza con riferimento alla Chiesa particolare che gli è affidata, al Vescovo diocesano.

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Carceri: l’emergenza dell’emergenza. Altro che scontro Bonafede-Di Matteo

Carceri: l’emergenza dell’emergenza. Altro che scontro Bonafede-Di Matteo

Riprendiamo dall’Osservatorio internazionale Van Thuan sulla Dottrina sociale della Chiesa, pubblicato ieri 6 maggio

Sarebbe riduttivo leggere la diatriba fra il ministro della Giustizia e l’ex P.M. Di Matteo decontestualizzandola da quella che fin dall’inizio della pandemia si è manifestata come l’emergenza nell’emergenza: e cioè la tragica situazione del sistema penitenziario italiano. Per il quale, come per ogni altro settore della nostra vita istituzionale, Covid-19 non ha fatto emergere problemi nuovi, bensì ha radicalizzato ed enfatizzato questioni che si trascinano da anni. Il peggio che può accadere è che, dopo che il Guardasigilli ha riferito in Parlamento e l’attuale componente togato del CSM sarà rientrato in sé stesso, la vicenda carceri riprenda a essere marginale, nonostante quello che ha manifestato negli ultimi due mesi. Ripercorriamoli in ordine cronologico. (altro…)

No alla maternità surrogata: la Cassazione dubita

No alla maternità surrogata: la Cassazione dubita

Articolo di Daniela Bianchini pubblicato su iFamNews.

1. La Corte di Cassazione, I sezione civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 8325/2020 depositata il 29 aprile, sospendendo il giudizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 co. 6 della legge n. 40/2004, dell’art. 18 del d.p.r. n. 396/2000 e dell’art. 64 co. 1 lett. g) della legge n. 218/95, nella parte in cui non consentono, per contrasto con l’ordine pubblico italiano, la possibilità di riconoscere il provvedimento giudiziario straniero relativo a un bambino nato all’estero attraverso la maternità surrogata e riconosciuto come figlio di una coppia dello stesso sesso. (altro…)

Fino a quando la libertà religiosa continuerà a essere compressa?

Fino a quando la libertà religiosa continuerà a essere compressa?

Dopo il voto della Camera di oggi

Desta perplessità l’emendamento al DL n. 19/2020, approvato oggi alla Camera coi voti dei partiti di maggioranza e di Forza Italia, col quale – ferma restando la sospensione delle cerimonie religiose di cui alla lett. h) del co. 2 dell’art. 1 del decreto – una lettera h bis) prevede l’adozione di protocolli sanitari, d’intesa con le varie confessioni religiose, per definire le “misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza”. (altro…)

Lezioni dal lavoro agile

Lezioni dal lavoro agile

  1. Improvvisamente (com’è proprio dei fenomeni della natura, certi an, incerti quando), nel giro di pochi mesi, nell’apparente regolarità e ineluttabilità del mondo globalizzato ha fatto irruzione un fenomeno radicalmente eversivo del “diritto” inteso come tecnica di “regolazione sociale”: un fenomeno che ci ricorda come, anche nel tecnologico e secolarizzato secondo millennio, “ex facto oritur ius”. La pandemia da SARS-2-CoV ha cambiato le carte in tavola in un gioco che sembrava “naturale” mentre era solo “umano”, e ci impone adesso di porre le regole, anche giuridiche, di un gioco diverso, che ancora nemmeno ben conosciamo.
    L’impatto della pandemia sul diritto del lavoro del prossimo futuro non è tema abbordabile in uno scritto episodico come questo; mi preme però offrire ai lettori alcuni spunti di riflessione relativi al ruolo svolto, nell’emergenza Coronavirus, dal “lavoro agile” (internazionalmente noto come smart-work).

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