Comunicato dell’AMCI su eutanasia e suicidio assistito

Comunicato dell’AMCI su eutanasia e suicidio assistito

Associazione Medici Cattolici Italiani
Presidenza Nazionale

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA NAZIONALE AMCI ELABORATO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO ALL’UNANIMITA’

Il 30 gennaio 2020 l’Associazione Medici Cattolici Italiani, con grande  senso di responsabilità e lungimiranza, ha organizzato in Roma in Palazzo Maffei Marescotti un convegno dal titolo “Medicina e sanità ai confini della vita: il ruolo del medico”,  per realizzare un’attenta e ponderata riflessione in merito ai recenti pronunciamenti, per sentenza, della Corte Costituzionale 242 del 2019 sul tema dell’aiuto al suicidio assistito.

Il Convegno, realizzato in collaborazione con la FMOMCeO, ha visto la partecipazione dei massimi livelli della Federazione, del Presidente Nazionale Filippo Anelli, del Prof. Fulvio Borromei, Coordinatore Nazionale Cure Palliative FNOMCeO e Presidente OMCeO Ancona, del Prof. Pierantonio Muzzetto,  Coordinatore Consulta Deontologica Nazionale FNOMCeO e Presidente OMCeO Parma, del Prof Filippo M. Boscia, Presidente Nazionale AMCI,  del Dott.  Alfredo Mantovano, vice Presidente del Centro Studi Livatino e del Dott. Massimo Polledri, Neuropsichiatra infantile e Presidente del Comitato Polis Pro Persona.

Il Convegno aveva l’intento di proiettare l’attenzione di tutti i partecipanti sulle conseguenze che la sentenza avrebbe potuto avere anche sul Codice Deontologico.

In quell’occasione a nome dell’AMCI,  Filippo Boscia, ha coerentemente ribadito quanto già espresso in passato (Agenzia SIR dell’agosto 2019) “Ai medici non può essere assegnato il compito di causare o provocare la morte. Essi hanno l’obbligo di indicare la proporzionalità delle cure, avendo un attento sguardo alla storia naturale della malattia”.

“Tutti i medici cattolici rappresentano l’assoluta incompatibilità tra l’agire medico e l’uccidere, perché chi esercita la difficile arte medica non può scegliere di far morire e nemmeno di far vivere ad ogni costo, contro ogni ragionevole logica. I medici cattolici ribadiscono la necessità e  l’urgenza di attuare su tutto il territorio nazionale le grandi potenzialità della legge 38/2010 ‘disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore’ e che ciò va realizzato in modo omogeneo ed universalistico. Sottolineano l’importanza di queste cure e la necessità di mantenere i malati terminali in un percorso esistenziale, sostanziato al massimo da rapporti umani ed affettivi”.

I medici cattolici, al fine di evitare ogni possibile fraintendimento o dubbio, ribadiscono la loro stabile e immodificata posizione, che è quella per la quale l’AMCI si è sempre battuta e continuerà a battersi con coerenza, senza dubbi e senza remore, e sulla quale non si accettano compromessi.

I medici cattolici sono in trincea contro l’eutanasia e il suicidio assistito!

Il Consiglio di Presidenza AMCI ritiene assolutamente incompatibile ogni intervento di assistenza medica al suicidio assistito con l’etica e la deontologia professionale del medico.

Ribadisce che è l’integrità del medico a rendere inconciliabile l’arte medica con il suicidio assistito e qualsivoglia forma eutanasica  e che non vi sono alternative!

La medicina è sempre senza eccezioni per la vita e a favore della vita, e questa vita deve essere sempre accompagnata, senza alcun disimpegno, senza alcun abbandono, con delicatezza, fermezza e impegno nel continuare a curare le fragilità, pur se terminali, adempiendo sempre con sollecitudine e proporzionalità a prendersi cura (care), soprattutto quando non si può guarire. L’AMCI dunque moralmente non può accondiscendere in nessun caso a richieste eutanasiche da parte dei pazienti, ed i medici cattolici saranno sempre osservanti della propria coscienza. E questo, nell’interesse del sofferente, varrà sempre, sia ben chiaro, anche al di là delle nuove interpretazioni dell’art. 17 del codice di deontologia medica.

I medici cattolici italiani, pienamente partecipi della vita democratica del Paese, accanto a tutti gli uomini di buona volontà, sono e saranno sempre impegnati nella battaglia per i diritti umani. Per questo ad alta voce difendono e promuovono la libertà di coscienza degli operatori sanitari e riflettono sulla dimensione spirituale dell’uomo, sperando che egli possa liberamente operare con oculate scelte, anche di fede, rispettando sempre i significati autentici della vita.

Il 6 febbraio 2020 il Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo) nella sua massima autonomia, facendo seguito  alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, ha approvato a Roma all’unanimità il testo degli “indirizzi applicativi dell’articolo 17” del codice deontologico, qui di seguito riportato:

“La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare”.

L’AMCI pertanto prende atto della decisione della FNOMCeO della NON modifica dell’art. 17 del codice deontologico e ritiene questo, di per sé, un fatto sostanzialmente positivo! Ma non condivide la successiva elaborazione dottrinale dell’indirizzo applicativo deciso, restando sempre nel rispetto di chi pensa diversamente.

I componenti il Consiglio di Presidenza Nazionale dei medici cattolici, proprio riflettendo su questa decisione della FNOMCeO, desiderano lasciare spazio ad una serie di interrogativi:

  1. il primo attiene alla scelta dei tempi: quale urgenza c’era di provvedere con tanta celerità? La sentenza della Consulta, che di fatto aggiunge un nuovo comma all’art. 580 del codice penale, è per questo equiparabile a un intervento del Legislatore: non sarebbe stato opportuno cogliere le ricadute della nuova disposizione, pur se di creazione giurisprudenziale, sul codice deontologico prima di decidere gli “indirizzi applicativi”? L’interrogativo è tanto più concreto allorché la sentenza in questione esige il parere del Comitato etico territoriale: poiché la disciplina di quest’ultimo è ancora in via di definizione, ciò non avrebbe costituito una ragione in più per prendere tempo?
  2. sia la sentenza 242 che la legge 219/2017 parlano di “coscienza del singolo medico” e di “deontologia professionale”. Se il riferimento è con tutta evidenza all’attuale codice deontologico, incluso il suo art. 17, perché varare questi nuovi “indirizzi applicativi”? La Consulta non auspica nemmeno per incidens delle integrazioni;
  3. a chi osserva che la stessa Corte inserisce ogni trattamento di fine vita all’interno del Servizio sanitario nazionale, parlando di “verifica in ambito medico” della richiesta di aiuto al suicidio, si può rispondere che ci si imbatte in una confusione che non spetta certamente al singolo medico, o al suo Ordine, risolvere, perché sta tutta nella sentenza 242 e nell’inserimento di essa nell’ordinamento. Si ricorda che l’art. 1 co. 2 della L. 833/78 definisce il “servizio sanitario nazionale” come “il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la  popolazione”. A quale degli obiettivi propri del SSN – la promozione, il mantenimento, il recupero della salute – si ascrive l’aiuto che il medico è chiamato a dare al suicidio? La Consulta non lo spiega; prima del codice deontologico non si sarebbe forse dovuta rettificare la legge istitutiva del SSN? Ovviamente non è un auspicio: è un iter logico, che però non è stato seguito;
  4. gli “indirizzi applicativi” vanno nella direzione di sovrapporre anche letteralmente il codice deontologico al dictum della Consulta. I quesiti sono: non esiste una autonomia fra norme disciplinari e norme penali? che necessità vi è delle prime se il loro confine appare coincidere con quelle delle seconde? può essere una legge dello Stato o una sentenza della Consulta a stabilire che cos’è la professione medica, prescindendo dalle norme di tradizione plurimillenaria che l’Ordine ha maturato al proprio interno?

Questi interrogativi forse resteranno senza risposta, ma il Consiglio di Presidenza AMCI ha voluto riproporli.

Roma, 11 Febbraio 2020

                                                                       IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA AMCI ALL’UNANIMITA’

                                                                                                                                                                                                 Prof. Filippo M. Boscia Presidente Nazionale

 

Attività interpretativa e funzione normativa: connessioni e interferenze

Attività interpretativa e funzione normativa: connessioni e interferenze

Nell’ambito del Convegno di Magistratura Indipendente I nostri ideali per costruire il futuro, per cambiare e condividere, in corso di svolgimento a Roma fino a domani, 8 febbraio 2020, la prima sessione si tiene nel pomeriggio di oggi sul tema L’interpretazione del diritto nella società liquida. Pubblichiamo la relazione, nellambito di tale sessione, di Alfredo Mantovano su Attività interpretativa e funzione normativa: connessioni e interferenze.

 I nostri ideali per costruire il futuro, per cambiare e condividere

Convegno di Magistratura Indipendente – Roma 7 e 8 febbraio 2020

Prima sessione – L’interpretazione del diritto nella società liquida

Intervento di A. MantovanoAttività interpretativa e funzione normativa: connessioni e interferenze

 

  1. Immagino che più d’uno di voi abbia visto al cinema la nuova trasposizione di un libro – Le avventure di Pinocchio – che qualcuno continua impropriamente a ritenere per bambini. Sollecitato dal film, ho ripreso per l’ennesima volta il volume: un condensato, non sempre facilmente intellegibile, della nostra cultura e della nostra tradizione. Il cap. 19 è dedicato a quello che Salvatore Satta ha definito con ragione “il mistero del processo”: Pinocchio si rende conto che il Gatto e la Volpe lo hanno derubato degli zecchini d’oro e – dice il racconto – “andò difilato in tribunale, per denunziare al giudice i due malandrini, che lo avevano derubato”. Il magistrato è decritto in un modo per noi non particolarmente lusinghiero: “Il giudice era uno scimmione della razza dei Gorilla: un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d’oro, senza vetri”. A lui Pinocchio chiede giustizia, dopo aver narrato nel dettaglio quanto gli era accaduto.

 

Prosegue il testo: “Il giudice lo ascoltò con molta benignità; prese vivissima parte al racconto: s’intenerì, si commosse: e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. (…) accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro: — Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. ―

 

La crudeltà di quel “dunque” continua a farmi rabbrividire. Quel “dunque”, una sorta di equivalente di “per questi motivi”, è parola inquietante ma vera, come osservava il card. Giacomo Biffi, autore di un mirabile commento teologico a Pinocchio [1]: perché noi possiamo rassegnarci a tutto, ma non al diniego di giustizia. Possiamo sopportare ogni malvagità, ma riteniamo insopportabile l’ingiustizia. Perché la giustizia è la nostra patria: nostra di uomini e donne, prima ancora che di magistrati. Per questo ci sentiamo in esilio così di frequente.

 

Collodi descrive il giudice come un personaggio benevolo, attento, financo pronto a commuoversi. Peccato che i suoi occhiali, pur d’oro, siano senza vetri, e quindi gli impediscano di vedere; e gli precludano quella decisione coraggiosa che, come ricordava prima il pres. Piffer, sarebbe stata coerente con la consapevolezza del proprio ruolo. Quel che gli manca non è il profilo esteriore della rispettabilità: quello c’è tutto, pur se egli resta sempre “uno scimmione della razza dei Gorilla”. Quel che gli manca è l’umiltà di cogliere la realtà che gli si presenta davanti, è l’onestà intellettuale – anche di essa parlava Piffer – di mantenersi stretto fra il vincolo della legge e la ricostruzione obiettiva del fatto.

 

  1. L’intento di superare la norma di legge perché limita la funzione del giudice non è storia degli ultimi anni: è teorizzata da tempo. Certo, sono trascorsi un po’ di decenni da quando – si era grosso modo alla metà degli anni 1960 – la magistratura italiana ha scoperto e ha ricoperto un ruolo di giustizia intesa in senso lato, e quindi in qualche modo anche di giustizia sociale, che l’ha condotta oltre i propri specifici confini istituzionali: assumendo per un verso la veste di vindice del malcostume della politica, per altro verso di supplenza di decisioni che si riteneva che la politica dovesse adottare. Questo straripamento è avvenuto certamente in parallelo a un progressivo decadimento della classe politica, e a una frequente inerzia delle amministrazioni pubbliche su fronti importanti e socialmente rilevanti: penso, fra gli altri, all’ambiente o all’urbanistica. Ma è altrettanto indubbio che la “supplenza” non è stata solo una scelta di necessità, formalmente non giustificata, ma forse comprensibile per sanare situazioni intollerabili: è divenuta una categoria ideologica e una forma di controllo delle scelte della politica, fino a giungere alla sostituire quelle scelte con sentenze, ordinanze e decreti.

 

La teorizzazione e l’organizzazione della “supplenza” è andata di pari passo col sorgere e con lo sviluppo, all’interno della magistratura italiana, delle c.d. “correnti”. Uno dei fondatori di Magistratura democratica, il giudice Marco Ramat, indicava fra gli obiettivi programmatici della costituzione di MD, la “formazione di un nuovo tipo di giudice, il quale sappia rendersi conscio di essere strumento delegato e parziale della sovranità popolare e, pertanto, sappia ognora mediare nella sua giurisprudenza le esigenze espresse dalla medesima”. Fin dal suo sorgere MD ha rivendicato per il magistrato un ruolo di diretto interprete della volontà popolare, declinata secondo griglie ideologicamente orientate: in nome dell’attuazione della “sovranità popolare”, il giudice era chiamato a superare il tradizionale quadro di riferimento dei diritti con una esegesi costituzionalmente orientata. I primi terreni operativi sono state le controversie di lavoro, ma non sono mancate incursioni nel diritto di famiglia.

 

Dai “pretori d’assalto” di mezzo secolo fa all’attuale superamento della norma positiva, e anzi alla creazione  di essa per via giurisprudenziale, ci sono tanti passaggi intermedi, che il tempo impedisce di ripercorrere. Per questo giungo subito a quella che, allo stato, appare essere la conclusione del percorso.

 

  1. Quando il giudice siede in giudizio non ha di fronte a sé, primariamente, la rete delle norme giuridiche, indossando le quali, come i suoi occhiali, guardare il mondo che scorre sotto di sé. Al contrario ha di fronte a sé, primariamente, casi della vita. Solo dopo che li ha valutati nel loro (…) bisogno di diritto, egli si rivolgerà alle norme positive per cercarvi adeguate soluzioni: adeguate tanto al caso quanto al diritto. Nella “invenzione” delle soluzioni adeguate rispetto ai due lati dell’interpretazione, formale e materiale, sta il successo dell’interprete; nell’impossibilità o incapacità di invenirle, sta il suo fallimento[2].

 

Così circa due anni fa il presidente emerito della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky illustrava un volume scritto da Paolo Grossi, allora presidente in carica della Consulta: vi è una continuità ideologica, pur – lo ripeto – con non pochi passaggi intermedi, fra il giudice interprete dalla sovranità popolare dal quale si era partiti oltre mezzo secolo fa, e il giudice che oggi “inventa” il diritto nel caso concreto.

 

Già agli inizi degli anni 1990 era stato proprio G. Zagrebelsky a indicare come inevitabile l’intervento della giurisdizione oltre i suoi tradizionali confini: “La ragione della temuta esplosione” soggettivistica dell’interpretazione è […] da rintracciare nel carattere pluralistico della società attuale e di quella società parziale che è la comunità dei giuristi e di coloro che operano attraverso il diritto […]. Senza considerare che molte domande nuove poste al diritto dal progresso tecnologico (si pensi alla tecnologia genetica) forse più opportunamente possono trovare una prima risposta in una procedura giudiziaria in cui si mettano a confronto prudentemente i principi coinvolti, piuttosto che in assemblee politiche dove il richiamo ai principi è spesso uno strumento di militanza di parte[3].

 

L’aggiramento dell’autorità democratica è addirittura presentato come qualcosa di salutare e di raccomandabile: il luogo della decisione non è bene che sia ancora il Parlamento, perché in esso avvengono scontri di parte (ciò che per la verità costituisce un profilo fisiologico, non patologico: le Assemblee elettive rappresentano le differenti posizioni esistenti nel corpo sociale). E’ opportuno invece che passi al giudice, in quanto gestore di una “procedura” soft e meno conflittuale. Oggi G. Zagrebelsky rende il discorso ben più esplicito quando afferma che “(…) Troppo vari sono i casi in materie come la bioetica, la famiglia, i rapporti fra genitori e figli naturali o adottivi, le misure restrittive della libertà[4], che non tollerano di essere “semplificate con norme che operano come il filo di piombo usato per le costruzioni dell’isola di Lesbo”. Da parte dei giudici “si tratta dell’applicazione di criteri (…) di “giustezza” tratti dalla dinamica sociale”. (…) Nello Stato costituzionale attuale non è più vero che la forza della legge segua incondizionatamente alla forma di legge. C’è qualcosa d’altro, cioè l’apertura dello sguardo dei giuristi a ciò che vive, cambia, talora ribolle sotto lo strato delle leggi”.

 

  1. Sarebbe interessante una riflessione sui limiti della legge positiva, e sulla crescente distanza che essa ha manifestato – in coerenza con la rivoluzione culturale del 1968 – rispetto ai fondamenti di un diritto conforme alla natura dell’uomo; ma, come la critica al superamento dei limiti della giurisdizione è debole se si riduce a occupare la trincea del diritto positivo, allo stesso modo non è ragionevole denunciare i limiti dell’attuale produzione normativa e prospettare come rimedio l’ulteriore dilatazione dell’arbitrio del giudice. Quando G. Zagrebelsky invoca il predominio della “discrezionalità del giudice necessaria per apprezzare le caratteristiche specifiche dei casi concreti”, la prima domanda da porsi è: qual è la griglia dei principi per l’esercizio di quella “discrezionalità”? E quando fa riferimento ai “criteri (…) di giustezza” tratti dalla dinamica sociale”, il quesito è: chi elabora tali criteri, di quali criteri si tratta, chi conferisce significato alla “dinamica sociale”, e in virtù di quale mandato? E infine, quali limiti ha tale operazione esegetica, che senza difficoltà viene definita “creativa del diritto”?

 

Esemplare in tale direzione, esemplare cioè di una giurisdizione che conferisce il “primato (…) alle ragioni che stanno nella vita del diritto rispetto a quelle che stanno nelle righe delle leggi”, per riprendere ancora una volta Zagrebelsky, è la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Eluana Englaro [5]. Questa pronuncia è pervenuta alla elaborazione quali principi di diritto che l’alimentazione e l’idratazione, se somministrate in modo artificiale, rappresentino un trattamento sanitario, e che il consenso alla interruzione di tali presidi di sostegno vitale, quando non sia stato espresso in modo esplicito, sia ricavabile dagli stili di vita o dalle convinzioni che la persona aveva prima di perdere conoscenza [6].

 

Esemplare, ma tutt’altro che isolata, se si hanno presenti le sentenze, anche recenti, in tema di fecondazione artificiale, di trascrizione nei registri dello stato civile di bambini ottenuti attraverso la maternità surrogata, di adozione da parte di coppie dello stesso sesso, e in generale sul territorio che è stato denominato dei “nuovi diritti”: di “diritti”, cioè, che hanno necessità di qualificarsi “nuovi” per distinguersi dai diritti che non hanno bisogno di aggettivi, perché sono antropologicamente fondati. Con il caso Englaro si è giunti addirittura a un capovolgimento, con la formale subordinazione dell’attività legislativa alla giurisprudenza: dieci anni dopo che una sentenza ha “inventato” il diritto nel caso concreto, il Parlamento ha trascritto in norme, con la legge n. 219/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento, i “principi di diritto” enunciati in quella pronuncia. Spesso il Parlamento ci mette del suo, quando approva norme così indefinite da incrementare la discrezionalità esegetica dei tribunali.

 

  1. Vorrei aggiungere che il superamento dei confini della giurisdizione non avviene solo sul terreno della formazione della norma. Ci sono terreni altrettanto cruciali che subiscono, più che interferenze, autentiche invasioni, come l’azione di governo o gli interventi della scienza. Gli straripamenti sulle scelte di governo sono facilmente riscontrabili: basta pensare per tutti alle politiche dell’immigrazione [7] o della sicurezza, e alle ricadute di taluni provvedimenti giudiziari sulla realizzazione delle opere pubbliche. Al netto della corruttela o della scarsa professionalità dei pubblici amministratori e dei pubblici funzionari, troppe opere pubbliche non vengono realizzate a causa degli allungamenti dei tempi derivanti da interventi giudiziari non propriamente necessari: poniamo a confronto la quantità di procedimenti penali avviati per abuso d’ufficio con l’entità prossima allo zero di condanne divenute definitive per tale titolo di reato.

 

Tutto questo ha una sua evidenza. Non si fa invece analoga attenzione all’interferenza che nell’ultimo quarto di secolo provvedimenti giudiziari hanno avuto e hanno in questioni medico-scientifiche. Il filo unitario è stato il superamento delle conoscenze di volta in volta raggiunte da larga parte della comunità scientifica: dal caso Di Bella ai vaccini indicati come causa di autismo, dall’ILVA fino al procedimento probabilmente più eclatante, quello che ha bloccato l’azione congiunta dell’Unione europea e del Governo italiano contro la diffusione del batterio della Xylella fra gli ulivi del Sud delle Puglie. In tutti questi casi gli esiti sono stati fortemente negativi: nella vicenda Xylella il procedimento penale, concluso con un decreto di archiviazione che ha riprodotto in modo acritico la richiesta della Procura, ha concorso a provocare un danno quantificato come superiore al miliardo di euro.

 

Se l’attività professionale di taluni nostri Colleghi parte dal presupposto di conferire il “primato (…) alle ragioni che stanno nella vita del diritto rispetto a quelle che stanno nelle righe delle leggi[8], è stato più che normale – è venuto quasi in automatico – che questo primato si sia esteso alla medicina e alla scienza: in tal modo la magistratura si è resa autonoma e indipendente anche dal rigore e dall’evidenza scientifici, e la dimostrazione dei nessi di causalità fisica è diventata un fastidio.

 

  1. Ringrazio molto per la riflessione che Magistratura indipendente ha voluto promuovere su un tema così centrale. E’ un segnale di serietà, che mi auguro venga raccolto da qualcuno dal mondo della politica, superando un corto circuito che ha visto finora reciproci sospetti e arroccamenti. Il ritorno a una giurisdizione che sradichi il pregiudizio nella ricostruzione del fatto e che recuperi un approccio di sistema, secondo gli auspici del pres. Piffer, non può non muovere dall’interno del mondo giudiziario: ma sarebbe vano se non trovasse corrispondenza sul piano normativo e dell’azione di governo.

 

Le avventure di Pinocchio, da cui sono partito – e con cui concludo – insegnano che la natura più legnosa può scoprire la propria umanità se decide di non fare sempre per proprio conto, perché esistono delle regole e un Padre che le ha iscritte nell’uomo. Se siamo veramente convinti che “a tutto ci si può rassegnare, ma non alla defezione della giustizia” [9], e che “la giustizia è necessaria come il respiro”, può capitare perfino che dotiamo di lenti adeguati gli occhiali che adoperiamo per leggere la realtà, e così usciamo dalla parte di un vecchio “scimmione della razza dei gorilla”. E rendiamo quel jus che il factum che ci è davanti esige.

 

[1] Giacomo Biffi, Contro Maestro Ciliegia. Commento teologico a Le avventure di Pinocchio, Jaca Book.

[2] Gustavo Zagrebelsky, intervento al Senato il 22 febbraio 2018 per la presentazione del libro di Paolo Grossi L’invenzione del diritto (ed. Laterza). L’intervento è in larga parte riportato nella stessa data dal quotidiano la Repubblica.

[3] Gustavo Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi, Torino 1992, pp. 201-203.

[4] la Repubblica, 22 febbraio 2018. Le citazioni che seguono provengono da tale fonte.

[5] Sez. 1 Sentenza n. 21748 del 16/10/2007 Rv. 598966-01 Englaro (Angiolini ed altri) contro Curatore Speciale ed altri.

[6] Questa la massima riassuntiva della sentenza: “Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice – fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente – può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario, in sé non costituente, oggettivamente, una forma di accanimento terapeutico, unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.

[7] Vi è nuovo clamore sulla vicenda di una nave, la Open Arms, cui un provvedimento del 1°/08/2019 del ministro dell’Interno, e degli altri ministri competenti, aveva vietato l’ingresso, il transito e la sosta “nel mare territoriale nazionale”. La Ong che gestiva la nave ha presentato un ricorso al TAR del Lazio: il ricorso è stato accolto dal Presidente di turno in via cautelare con un decreto monocratico del 14/08/2019, e ciò ha permesso l’approdo del natante. Per la necessaria conferma collegiale di un decreto di tale rilievo quel Presidente ha convocato il TAR un mese dopo, il 9/09/2019, quando da tempo la Open Arms aveva potuto raggiungere senza difficoltà le acque italiane. Qui non è in discussione l’idea che ciascuno può avere della disciplina dell’immigrazione, e della relativa azione di governo. E’ in discussione che un singolo, per quanto autorevole, magistrato amministrativo, si sostituisca alla decisione di un intero Governo, con un provvedimento scarsamente motivato, su una delle questioni cruciali dell’azione di un Esecutivo, demandando peraltro l’obbligatoria disamina collegiale al momento in cui l’effetto si è realizzato in modo irreversibile.

[8] Gustavo Zagrebelsky , intervento al Senato il 22 febbraio 2018, cit.

[9] Giacomo Biffi, cit. p. 116.

 

Aiuto al suicidio: conseguenze e prospettive dopo la sentenza della Corte costituzionale

Aiuto al suicidio: conseguenze e prospettive dopo la sentenza della Corte costituzionale

Nella mattinata di oggi si svolge a Roma, organizzato da Amci-Associazione medici cattolici, col patrocinio della Federazione degli Ordini dei medici e in collaborazione con Polis pro persona il convegno Medicina e sanita’ ai confini della vita: il ruolo del medico. Pubblichiamo la relazione di Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Livatino, su Conseguenze e prospettive dopo la sentenza della corte costituzionale 242 del 2019.

 

MEDICINA E SANITA’ AI CONFINI DELLA VITA: IL RUOLO DEL MEDICO
convegno

CONSEGUENZE E PROSPETTIVE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 242 DEL 2019
relazione di A. Mantovano, magistrato – vicepres. Centro studi Livatino

 

Roma 30 gennaio 2020 – AMDG

 

  1. Modalità e condizioni dell’aiuto al suicidio. La sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale non ha ritenuto tout court l’illegittimità dell’art. 580 cod. pen. nella parte in cui esso sanziona l’aiuto al suicidio: la declaratoria di incostituzionalità dell’espressione “ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”, contenuta nella norma incriminatrice, è circoscritta e subordinata al rispetto di determinate modalità e condizioni. Le modalità sono quelle previste dagli art. 1 e 2 della L. 219/17 sulle disposizioni anticipate di trattamento, e consistono nel consenso informato e nel previo ricorso alle cure palliative ed eventualmente alla sedazione profonda continua. Le condizioni sono che:
  2. la persona abbia formato il proposito suicidiario in modo autonomo e libero, in piena consapevolezza e capacità;
  3. sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
  4. sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili;
  5. le condizioni e le modalità di esecuzione siano verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale;
  6. il “comitato etico territorialmente competente” esprima il suo preventivo parere.

Nel mio intervento non mi soffermerò né sulla sentenza nel suo insieme, né sui suoi discutibili presupposti, né sull’anomalia della scelta c.d. di “riempimento costituzionale” da essa rivendicata, e nemmeno sui suoi passaggi fortemente incoerenti. Mi limiterò a qualche cenno sulle sue eventuali ricadute per il ruolo del medico: in coerenza col tema del convegno e nella prospettiva, da più d’uno evocata, di un adeguamento del codice deontologico a quanto la sentenza dispone. Non parlerò neanche delle cure palliative, oggetto di un’altra relazione, pur se esse incidono sul ruolo del medico nell’aiuto al suicidio, poiché sono qualificate dalla Consulta pre-requisito di ogni trattamento di fine vita.

 

  1. Coscienza del singolo medico per ogni trattamento di fine vita. La sentenza esprime delle certezze, a fianco di passaggi che, al netto di considerazioni di ordine etico, destano perplessità, o comunque lasciano confusi.

Parto intanto dai dati certi. Il § 6 del “considerato in diritto” della pronuncia della Consulta esclude nel modo più esplicito l’obbligo in capo al medico di aiutare al suicidio un paziente che a lui si rivolga. Aggiunge, anzi, che “resta affidato (…) alla coscienza del singolo medico (…) se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”.  Sarebbe improprio definire questo passaggio come un riconoscimento di obiezione di coscienza: la Consulta sembra andare oltre e allargare la prospettiva. Finora, in tutti i casi in cui è previsto il diritto di obiezione – si pensi per il medico alla L. 194/78 – l’ordinamento lo ha disciplinato in modo rigido, esigendo una formale dichiarazione dell’obiettore, cui segue un sistema di preclusioni alle attività che egli può compiere, e di decadenze e sanzioni. L’assenza del medico obiettore dall’intero procedimento dell’ivg (salvi casi eccezionali) contribuisce a spiegare il fallimento della fase di prevenzione/dissuasione, pur prevista dagli art. 4 e 5 della legge sull’aborto: si è tradotta di fatto nella strutturale assenza di una prospettazione pro life al momento dell’incontro fra la gestante e il medico, che è sempre non obiettore.

La sentenza 242 non solo non subordina la scelta del medico di non agevolare il suicidio ad alcuna formale dichiarazione – sì che egli, a differenza di quanto accade nella L. 194/78, non riceve l’altrettanto formale qualifica di “obiettore” -, ma gli riconosce la valutazione caso per caso, avendo come faro esclusivo la propria “coscienza”. La “coscienza del singolo medico”, a sua volta, non è anarchica: i suoi parametri di riferimento costituiscono il codice deontologico della professione che esercita, nel caso specifico l’art. 17. Perché allora modificare tale codice quando a esso la sentenza rinvia in modo così diretto, poiché individua la fonte normativa nella coscienza del medico, a sua volta appartenente a un Ordine che garantisce l’osservanza di regole professionali?

Per quello che è l’intero impianto della sentenza 242, il richiamo della Consulta alla coscienza del medico e alla inesistenza di un obbligo a suo carico sembra estendersi poi a ogni trattamento di fine vita, anche quello in attuazione di una dat-disposizione anticipata di trattamento. L’intera sentenza fissa infatti una linea di continuità fra la disciplina delle dat e l’aiuto al suicidio: non è arbitrario sostenere che se la sentenza 242 presenta sé stessa come lo sviluppo logico della legge n. 219/2017, vada riconosciuto il pieno dispiegamento della coscienza del medico pure a fronte della esecuzione di dat.

Non rappresenta un ostacolo in tal senso che la legge n. 219/2017 non riconosca espressamente il diritto di obiezione: neanche la sentenza 242 lo riconosce perché, come si è visto, va oltre. In tal senso, la Corte implicitamente – e senza che tale esegesi costituisca una forzatura – risolve l’apparente contrasto fra il dettato dell’art. 4 co. 5 della legge 219 – “il medico e’ tenuto al rispetto delle DAT” – e quanto invece stabilisce l’art. 1 co. 6 parte seconda: “(…) Il paziente non può esigere trattamenti  sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”.

E’ ancora una volta decisivo il rinvio alla “deontologia professionale”, che si lega “alla coscienza del singolo medico” di cui alla sentenza 242. L’approfondimento da compiere, allorché dapprima una legge dello Stato – la n. 219/2017 – e poi una sentenza che di fatto scrive una nuova disposizione di legge – il nuovo art. 580 cod. pen. – rinviano alla disciplina propria della professione medica, è quella del peso e della prevalenza di questa disciplina rispetto a fonti normative che parrebbero a essa sovraordinate. Proprio in questa sala, su iniziativa del Centro studi Livatino, nel settembre 2019 si è svolto un workshop su deontologia del medico e legge dello Stato, con riferimento alla questione del fine vita, che ha visto fra i relatori il dott. Muzzetto. Ricavo le poche considerazioni di ordine generale che seguono dall’ampia relazione svolta nell’occasione dal prof. Colavitti: egli ovviamente non ha alcuna responsabilità per la sintesi che ne farò. Ma rimando alla sua interezza per la più compiuta articolazione.

 

  1. La sentenza 242 esige una modifica del codice deontologico medico? Vi è un primo livello di riflessione, che già potrebbe chiudere la partita: sia la sentenza che la legge parlano di “coscienza del singolo medico” e di “deontologia professionale”. Se il riferimento è con tutta evidenza all’attuale codice deontologico, incluso il suo art. 17, perché cambiarlo? La Consulta non lo auspica nemmeno per incidens, sì che l’eventuale timore di non dare attuazione all’intero dispositivo della sentenza 242 in virtù di un altrettanto eventuale massiccio rifiuto dei medici italiani di dare seguito a richieste di aiuto al suicidio, andrebbe oltre il dictum della Corte.

Si potrebbe replicare che la stessa Corte inserisce ogni trattamento di fine vita all’interno del Servizio sanitario nazionale, parlando di “verifica in ambito medico” della richiesta di aiuto al suicidio. E qui ci si imbatte in una confusione che non spetta certamente al singolo medico, o al suo Ordine, risolvere, perché sta tutta nella sentenza 242 e nell’inserimento di essa nell’ordinamento. E’ doveroso osservare: a) che la sentenza non riproduce a proposito del SSN quel che la L. 194/78 – all’art. 9 co. 4 – pone a carico della struttura sanitaria perché garantisca la pratica dell’ivg; b) che tale obbligo non è ricavabile dal sistema, se è vero che l’art. 1 co. 2 della L. 833/78 definisce il “servizio sanitario nazionale” come “il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la  popolazione”. A quale degli obiettivi propri del SSN – la promozione, il mantenimento, il recupero della salute – si ascrive l’aiuto che il medico è chiamato a dare al suicidio? La Consulta non lo spiega; prima del codice deontologico non dovrebbe forse cambiare la legge istitutiva del SSN? Non lo auspico, indico un percorso logico.

Di più. Aggiungendo un comma virtuale all’art. 580 cod. pen., la sentenza ha costruito una condizione obiettiva di non punibilità: con la 242 la norma in questione contiene una previsione integrativa in base alla quale se taluno – obbligatoriamente un medico del SSN – agevola altri nell’intento suicidiario è esente dalla sanzione prevista dalla norma (che – lo ripeto – è rimasta legittima e vigente, salva la deroga indicata), purché la sua condotta rispetti le modalità e le condizioni ricordate al § 1. Poiché la sede unica di verifica della ricorrenza o meno di una condizione obiettiva di punibilità è il procedimento penale, il medico verrà iscritto iscritto nel registro degli indagati per il reato di aiuto al suicidio: il giudice verificherà quindi se ai fini dell’archiviazione o del proscioglimento sussistano le modalità e le condizioni indicate dalla Consulta. In questo quadro, che senso avrebbe affievolire il presidio del codice deontologico, e in particolare dell’art. 17, per un medico che ben può decidere di rifiutare l’aiuto all’altrui suicidio, oltre che per preminenti ragioni di principio, anche per non essere coinvolto in un procedimento penale?

 

  1. Codice deontologico e legge dello Stato: obbligatoria subordinazione? Ma vi è un secondo livello di riflessione. Ribadisco che qui non vi è un contrasto fra legge dello Stato, o atto equivalente (nella specie una sentenza della Consulta) e attuale codice deontologico: vi è una ipotesi di difficoltà operativa, che è qualcosa di diverso. Immaginiamo pure però che taluno colga un contrasto: siamo così sicuri dell’assoluto e incondizionato primato della legge sul codice deontologico? Il primato della legge è la soluzione certamente più semplice; ma è la più coerente col nostro ordinamento costituzionale, improntato dal pluralismo delle formazioni sociali e dal principio di sussidiarietà di cui agli art. 2, 5 e 118 Cost.? In anni recenti è stata forte la spinta “mercatista”, che ha portato a individuare nei professionisti qualcosa di equivalente alle imprese, e nei loro Ordini delle semplici associazioni rappresentative di imprese, con la conseguenza che il codice interno a ciascun Ordine si riduce a disciplinare la concorrenza fra chi ne è iscritto. Il buon senso e il senso della storia italiana, di marcato rispetto – con l’eccezione di qualche periodo non propriamente felice – per l’autonomia dei corpi sociali intermedi, dovrebbe respingere una lettura così riduttiva.

Le disposizioni del codice deontologico di qualsiasi professione, e quindi anche di quella medica, riempiono di specificità le norme di ordine più generale contenute nella legge, integrandole e declinandole nel settore di riferimento: non sono esclusivamente norme etiche, hanno un tratto di giuridicità, tant’è che la loro violazione determina conseguenze di carattere sanzionatorio. Le Sez. Un. civili della Cassazione (sentenza n. 26810 del 20/12/2007 Rv. 601011-01) ne hanno riconosciuto il carattere di fonti normative, se pur integrative del precetto normativo; il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il codice disciplinare degli avvocati, ma il principio vale alla stessa maniera per i medici. La legge n. 3/2018, di delega per il riordino delle professioni sanitarie, all’art. 1 qualifica “gli Ordini e le relative Federazioni nazionali” come “organi sussidiari dello Stato”, ricorda che hanno “autonomia (…) disciplinare”, e collega “l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni” ai “codici deontologici”. Catalogare le disposizioni deontologiche come in tutto subordinate alla legge significa per un verso avallare una visione statalistica del diritto, negando rilievo all’autonomia dei gruppi sociali, e quindi al pluralismo dell’ordinamento, per altro verso delineare una sorta di “etica di Stato”, con la sottoposizione a quest’ultimo di quella coscienza che chiama in causa la professionalità e l’autonomia del medico.

Non può essere una legge dello Stato o una sentenza della Consulta a stabilire che cos’è la professione medica, prescindendo dalle norme di tradizione plurimillenaria che l’Ordine ha maturato al proprio interno: non può esserlo senza ledere al tempo stesso l’etica del medico, e quella relazione con l’Ordine di riferimento su cui si fonda la fiducia dell’assistito. La distorsione è ancora più grave per le norme del codice deontologico – l’art. 17, che attiene al diritto alla vita, è una di esse – per le quali il collegamento fra etica, professionalità e principi fondanti dell’ordinamento è particolarmente stretta.

 

  1. L’intervento dei comitati etici territoriali. Nella pronuncia della Consulta vi è un ulteriore elemento che genera confusione: a conclusione del § 5 del “considerato in diritto” la Corte “richiede (…) l’intervento di un organo collegiale terzo (…) il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti”. Il riferimento normativo nella sentenza è alla disciplina dei comitati etici contenuta nella legge n. 189/2012 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158), e al decreto del ministro della Salute 8/02/2013. L’art. 12 co. 10 del d.l. fissa la competenza di ciascun comitato in relazione “alle sperimentazioni cliniche dei medicinali” e per “ogni altra questione sull’uso dei medicinali”; l’art. 1 del d.m., premesso che i comitati etici “hanno la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione”, aggiunge che “possono svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere i valori della persona”.

A costo di essere noioso, chiedo in quella delle finalità o delle aree spettanti ai comitati etici territoriale si inserisce l’attività di aiuto al suicidio, dal momento che ognuno dei compiti delineati dalle norme menzionate dalla stessa Corte presuppone l’esistenza in vita della persona, o quanto meno un’azione non tesa a favorirne la morte. Del capovolgimento di mission dei comitati etici la Corte pare avere consapevolezza se collega il loro intervento “al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano disponibili vale alternative terapeutiche”: realizzando così una ardita estensione del concetto di “uso compassionevole di medicinali” ai prodotti che provocano rapidamente la morte.

Ma dalla sentenza 242 emerge una ulteriore difficoltà, che fa porre una ulteriore domanda: di quali comitati etici stiamo parlando? La Consulta fa riferimento a quelli disciplinati da disposizioni risalenti al 2012/2013; sappiamo però che la legge n. 3/2018 ha delegato il riordino dei comitati etici territoriali, riducendone il numero a 40 in tutta Italia e fissando un termine, scaduto da quasi due anni, per provvedervi, e istituendo all’AIFA il Centro di coordinamento nazionale. Con una organizzazione ancora in corso, che incontra resistenze da parte delle regioni, nessuna delle quali intende sopprimere comitati etici nel proprio territorio, resta oscuro quali comitati territoriali – il riordino avviene a costi invariati – e in che modo e con quali professionalità al loro interno corrisponderanno alle poche e generiche indicazioni sui loro compiti inerenti al fine vita contenuti nella sentenza.

I Padri della spiritualità cristiana – è l’unico riferimento non laico che mi permetto, in conclusione – esortano a non fare mutamenti, soprattutto se importanti, in contesti di confusione: non in commotione Dominus, ammonisce la S. Scrittura (1 Re 19,11). Qui gli elementi di confusione sono tanti, e meritano di essere chiariti, tanto più in una materia così delicata, al confine fra la vita e la morte. Finché la nebbia non si dissolve è prudente non cambiare strada.

Libertà in gabbia – Video del convegno di Milano

Libertà in gabbia – Video del convegno di Milano

Video del convegno Libertà in gabbia, tenutosi a Milano il 18 gennaio 2020. Interventi di Francesco Botturigià ordinario di Filosofia morale presso l’Università Cattolica di Milano, Costanza Mirianogiornalista e scrittrice, Roberto Respintiavvocato. Moderatore Robi Ronza, giornalista e scrittore.

 

Appello per l’effettività delle cure palliative e il rispetto della professionalità medica

Appello per l’effettività delle cure palliative e il rispetto della professionalità medica

REGIONI: L’URGENZA DI UN IMPEGNO

PER UN DIRITTO NEGATO

 

APPELLO

PER L’EFFETTIVITA’ DELLE CURE PALLIATIVE

E PER IL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA’ MEDICA

 

LE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DEL PRESENTE DOCUMENTO

PREMESSO CHE: a) nella prima metà del 2020 gli elettori sono chiamati a rinnovare i Consigli e i Governi di una parte significativa delle Regioni italiane; b) la principale competenza delle Regioni è in materia socio-sanitaria-assistenziale, ed è di tale rilievo da impegnare larghissima parte del bilancio di ciascuna singola Regione; c) la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 chiama in causa per più voci il sistema sanitario e le Regioni stesse;

RITENGONO che il Servizio Sanitario è in grado di garantire “cure adeguate” se assicura, in applicazione della legge n. 38/2010, anche le “cure palliative”, definite dall’International for Hospice and Palliative Care (IAHPC) come “cure destinate a un paziente fragile ovvero affetto da una malattia inguaribili e cronica” (cfr. Documento conclusivo 10/04/19 dell’indagine della XII Commissione Camera dei deputati, approvato all’unanimità);

RILEVANO che la Corte costituzionale (sentenza 242/19) ha identificato nelle cure palliative un vero e proprio imprescindibile “pre-requisito” per qualsiasi trattamento di fine vita, al fine di circoscrivere e lenire il grave stato di sofferenza che spesso accompagna questa fase dell’esistenza;

DENUNCIANO, per diretta conoscenza del territorio nazionale, i “troppi ostacoli e difficoltà dell’offerta del SSN”, nonché la “mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle professioni sanitarie” (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 242/19, par. 2.4 cit.), che danno luogo all’inaccettabile situazione descritta nella menzionata indagine parlamentare: “il tempo medio dedicato alla formazione in cure palliative è di quattro ore per studente all’interno d un corso di laurea di sei anni”; solo “il 15% circa riesce ad avere un’assistenza adeguata in cure palliative attraverso le strutture o l’assistenza domiciliare” (fonte SICP); mentre “nel 2017 sono state erogate 326.086 giornate di cure palliative a domicilio contro (…) le 4.158.223 fissate dal decreto ministeriale n. 43 del 2007”;“solo il 5% dei bambini ha reale accesso a queste cure presso gli hospice”, di cui appena quattro sono attualmente funzionanti nel territorio nazionale (Padova, Torino, Genova e Firenze);

SONO CONVINTE che la gravità della situazione di questo vero e proprio “diritto negato” debba indurre i Consigli legislativi, gli assessorati competenti e le Presidenze delle Regioni a un impegno determinato, condiviso e senza condizionamenti di appartenenza; pertanto

 

CHIEDONO

a tutti coloro che sono candidati alla Presidenza e ai Consigli regionali

e a quanti abbiano competenza al riguardo

di impegnarsi pubblicamente:

 

  1. a promuovere nuove politiche sanitarie per le cure palliative, in coerenza con quanto indicato all’unanimità dal Parlamento stesso, in quanto funzionali a “un cambiamento di paradigma, prevedendo una medicina e una cura della persona, non una cura della malattia” (cfr. indagine, pag. 19);
  2. a incrementare nel bilancio della propria regione le risorse per la diffusione delle cure palliative in favore di adulti e di bambini, con l’obiettivo di assicurare entro tre anni gli standard minimi di unità domiciliari indicati dal decreto n. 43/07 e di assistenza integrata, con le relative strutture a rete e di ospedalizzazione specializzata (hospice), nonché di almeno un “luogo di sollievo” pediatrico per ciascuna area vasta da predeterminarsi;
  3. ad approvare protocolli e percorsi formativi, ancora assenti nella programmazione nazionale, per la partecipazione del terzo settore e dei volontari, nonché delle famiglie nelle reti ospedaliere e domiciliari della palliazione, come previsto dalla legge n. 38/2010;
  4. a promuovere presso le autorità ministeriali e la conferenza Stato – Regioni nuove linee guida e un piano tariffario specifico (DGR) per le cure palliative e prevedere allo scopo adeguati criteri di ripartizione del fondo sanitario nazionale fra le regioni;
  5. a sollecitare presso le Università e le istituzioni scientifiche una rimodulazione del corso di studi in medicina per un sensibile incremento dei crediti e dei corsi dedicati alle cure palliative;
  6. ad avviare già dal corrente anno campagne informative e di sensibilizzazione della popolazione e dei medici in ordine all’accesso alle cure palliative;
  7. a riconoscere, visti i contenuti della sentenza n. 242/19 della Consulta, il valore delle cure palliative e del pieno dispiegamento della coscienza del medico anche in tema di disposizioni anticipate di trattamento;
  8. a rispettare sempre la professionalità e l’etica del personale sanitario, escludendo che la scelta “del singolo medico (…) se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta (di fine vita) del malato” (Corte Cost. 242/19), condizioni l’accesso, lo status o la carriera nel sistema sanitario.

Roma, 21 gennaio 2020

Ai.Bi. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ALLEANZA CATTOLICA; AIPPC – ASS. ITALIANA PSICOLOGI e PSICHIATRI CATTOLICI; A.M.C.I.-ASS. MEDICI CATTOLICI ITALIANI; AMICI DI LAZZARO; ASS. ESSERCI; ASS. IL CROCEVIA; ASS. NONNI 2.0, ASS. RISVEGLIO; ASS. L’ALBERO; ASS. LIBERI E FORTI; ASS. POLITICAINSIEME; ASS. PROGETTO CULTURALE; ASS. STEADFAST ONLUS; ASS. UMANITARIA PADANA; AVVOCATURA IN MISSIONE; CENTRO INTERNAZIONALE GIOVANNI PAOLO II; CENTRO STUDI ROSARIO LIVATINO; COLLATIO.IT; COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII; COSTRUIRE INSIEME; CUORE AZZURRO; ETICA & DEMOCRAZIA; FAMILY DAY-COMITATO DIFENDIAMO I NOSTRI FIGLI; FEDERVITA CALABRIA; FEDERVITA EMILIA-ROMAGNA; FEDERVITA LAZIO, FEDERVITA LOMBARDIA, FEDERVITA MARCHE; FEDERVITA TT.AA.; FONDAZIONE DE GASPERI, FONDAZIONE ITALIA PROTAGONISTA, FORUM CULTURA PACE E VITA ETS; MCL-MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI; MEDICINA E PERSONA; MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO; MOVIMENTO PER: POLITICA; ETICA, RESPONSABILITA’; MOVIMENTO REGINA DELL’AMORE; PRO VITA & FAMIGLIA; OSSERVATORIO BOETICA DI SIENA; OSSERVATORIO PARLAMENTARE «VERA LEX?»; RETE BIANCA; RETE POPOLARE; SOCIETÀ ITALIANA PER LA BIOETICA E I COMITATI ETICI-SIBCE (il presidente onorario); VIVERE SALENDO; UCID-PRES. COMITATO SCIENTIFICO

I candidati che al 24.1.2020 hanno aderito a mezzo della e-mail A info@polispropersona.com sono:

SANTELLI JOLE CALABRIA CANDIDATA PRESIDENTE
ANCARANI ALBERTO RAVENNA FORZA ITALIA
AVERSA ROSARIO ACHILLE CALABRIA CENTRO FRATELLI D’ITALIA
BERTOLINI ISABELLA MODENA LEGA
BIZZI ROBERTO BOLOGNA FRATELLI D’ITALIA
BONAZZI GIOVANNA BOLOGNA FRATELLI D’ITALIA
BOTTARO MARIA ADELE CALABRIA CENTRO FRATELLI D’ITALIA
BURNACCI VANDA FORLì-CESENA FORZA ITALIA
CAPPUCCIATI LORELLA PIACENZA LEGA
CASTALDINI VALENTINA BOLOGNA FORZA ITALIA
DE ANGELIS FAUSTO CALABRIA CENTRO FRATELLI D’ITALIA
DE CARO ENRICO CALABRIA NORD FRATELLI D’ITALIA
DE MATTEIS MASSIMO PARMA FRATELLI D’ITALIA
EVANGELISTI MARTA BOLOGNA FRATELLI D’ITALIA
FANTINATI CRISTINA REGGIO EMILIA FORZA ITALIA
FEDOCCI RAFFAELE BOLOGNA FRATELLI D’ITALIA
FIMIANO RAFFAELE CALABRIA CENTRO FRATELLI D’ITALIA
FIORENTINI GIANFRANCO FORLì-CESENA FORZA ITALIA
FIRMIANO RAFFAELE COLEGGIO FRATELLI D’ITALIA
GAZZOTTI LUCIA BOLOGNA LISTA CIVICA BONACCINI PRESIDENTE
GIORGETTI ILARIA BOLOGNA LEGA
GONZAGA PRIMO REGGIO EMILIA Popolo della Famiglia – Cambiamo! Insieme per l’ER
GRANATA ENIRCO CALABRIA NORD FRATELLI D’ITALIA
GROSSI MARISA BOLOGNA LISTA CIVICA BERGONZONI PRES
LOPEZ ANTONIO CALABRIA NORD FRATELLI D’ITALIA
LORELLI GIACCHINO CALABRIA NORD FRATELLI D’ITALIA
LUCCHI SIMONE RAVENNA FORZA ITALIA
MASTROMAURO SIMONETTA PIACENZA LISTA CIVICA BERGONZONI PRES.
MAZZACURATI VALENTINA MODENA Popolo della Famiglia – Cambiamo! Insieme per l’ER
MAZZONI DANIELA RAVENNA FORZA ITALIA
MOLINARO PIETRO COSENZA LEGA
MONTEVECCHI MATTEO RIMINI LEGA
MUCCI MARA BOLOGNA LISTA CIVICA BONACCINI PRESIDENTE
PIETROPAOLO FILIPPO CALABRIA CENTRO FRATELLI D’ITALIA
PLATIS ANTONIO MODENA FORZA ITALIA
ROSSI NICOLA FORLì-CESENA FORZA ITALIA
RUINI GRAZIA MODENA Popolo della Famiglia – Cambiamo! Insieme per l’ER
SERGIO FRANCO COSENZA FRATELLI D’ITALIA
SONCIN OTTAVIA REGGIO EMILIA PARTITO DEMOCRATICO
SPINELLI STEFANO FORLì-CESENA FRATELLI D’ITALIA
SPOSATO YOLE CATANZARO-V.V.-CROTONE FORZA ITALIA
STRAGLIATI VALENTINA PIACENZA LEGA
TASSONE GIANLUCA CATANZARO-V.V.-CROTONE LISTA CIVICA SANTELLI PRES.
TOMASSINI LORENZO BOLOGNA FRATELLI D’ITALIA