I bambini non si vendono e neppure si regalano

I bambini non si vendono e neppure si regalano

Nota a Cass. pen.,  Sez. VI, n.2173 del 20/12/2018 ( dep. 17/01/2019)

di Giuseppe Marra – Magistrato

Il titolo di questa breve nota sintetizza provocatoriamente il principio di diritto espresso dalla recente sentenza della Suprema Corte, poiché la questione della rilevanza penale dell’affidamento a terzi di un minore a titolo gratuito, la cui soluzione potrebbe sembrare scontata secondo il comune sentire, era in realtà oggetto specifico di ricorso da parte dell’imputata (la madre del minore) al fine di ottenere l’assoluzione dal reato di cui all’art. 71, comma 1, della Legge 4 marzo 1983, n.184 (Diritto del minore ad una famiglia), per il quale era stata condanna sia in primo che in secondo grado. La norma citata prevede che : “ Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perche’ sia definitivamente affidato, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni .”, senza che sia richiesto al fine dell’integrazione del reato che l’affidamento del minore avvenga a seguito del pagamento di un corrispettivo (ipotesi certamente più frequente), e con un aggravamento di pena per il caso in cui l’affidamento a terzi avvenga ad opera del genitore o del tutore .

La triste vicenda umana vedeva come protagonista una giovanissima donna che, malgrado fosse in stato avanzato della gravidanza, era intenzionata ad abortire e per tale ragione si era rivolta ad un ginecologo. Il medico per praticare l’aborto illegale le aveva chiesto una consistente somma di denaro, che la ragazza non era in grado di pagare. Ed allora il medico, con una notevole pervicacia criminale, aveva concordato con la gestante che, una volta nato il bambino, esso sarebbe stato affidato ad una coppia desiderosa di avere un figlio, al di fuori ovviamente da qualsivoglia pratica legale di adozione. L’accordo non prevedeva alcun compenso per la giovane mamma, mentre il medico, all’insaputa della donna, aveva ottenuto dalla coppia di aspiranti genitori la promessa di ricevere per la sua attività la somma di 20.500 euro.

Per queste condotte illecite il medico e la coppia dei cosiddetti genitori intenzionali erano stati condannati anche in appello per il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, nonché per l’art. 7, commi 1-4-5, della citata legge n.184/1983.

La giovane mamma era stata condannata invece solo per il reato di cui all’art. 71, comma 1, sopra descritto, ossia per l’affidamento a terzi di un minore, in violazione delle norme di legge in materia di adozione.

Il ricorso per cassazione di quest’ultima imputata era formulato sostanzialmente con due motivi : in primo luogo si eccepiva che l’art. 71, comma 1, L. n.184/1983 troverebbe applicazione solo nell’ambito di una formale procedura di adozione, che nella specie non era neppure iniziata; in secondo luogo si contestava che la sentenza di condanna per l’affidamento illegale del minore non aveva tenuto conto del fatto che l’imputata non aveva ricevuto alcun compenso, né era stata parte dell’accordo corruttivo tra il ginecologo e la coppia a cui era stato affidato il minore, ragion per cui  la norma andava interpretata in maniera difforme da come avevano fatto i giudici di merito, mancando, ad avviso della difesa, un elemento costitutivo della fattispecie.

La Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato sotto entrambi i profili, con una motivazione sintetica ma puntuale. La Corte ha infatti sostenuto che il delitto di cui all’art. 71, comma 1, L. n.184/1983 “…non richiede affatto che l’affidamento illegale del minore sia avvenuto nell’ambito di una procedura formale di adozione, né è richiesto per colui che affida il minore la previsione di un compenso economico come corrispettivo della consegna del minore stesso, essendo tale compenso previsto solo come condizione di punibilità per colui che “riceve” il minore in illecito affidamento”. Nel passaggio successivo viene poi chiarita la ratio della norma incriminatrice, secondo cui : “… chi affida illegittimamente il minore viola sempre l’interesse del minore ad un affidamento nel rispetto di tutte le condizioni poste a sua tutela (stabilità della coppia, maturità e capacità educativa della stessa etc.); chi lo riceve è punito, invece, solo se ha pagato, evidentemente perché non si è ritenuto meritevole di pena colui che lo riceva per appagare un desiderio naturale di genitorialità, senza ricorso a strumenti  latamente corruttivi.”.

In conclusione chi affida un minore a terzi, al di fuori dai casi disciplinati dalla legge sull’adozione, è sempre punito con la reclusione da uno a tre anni, pena aumentata per i genitori e gli altri soggetti indicati dal comma secondo dell’art. 71 citato.

Va infine evidenziato che la tutela penale di cui alla presente nota, non riguarda il cosiddetto fenomeno della maternità surrogata o utero in affitto, nel quale l’accordo illecito per dare il proprio figlio ad altri comprende necessariamente la donna gestante, che deve portare a termine la gravidanza, e precede la nascita del minore; in tali casi la tutela penale viene offerta dall’art. 12, comma 6, legge 19 febbraio 2004, n. 40, che prevede la sanzione penale della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da € 600.000,00 ad 1.000.000 di euro nei confronti di  “..chiunque, in qualsiasi forma, realizza organizza o pubblicizza … la surrogazione di maternità”.

L’islam politico e il nuovo compito della dottrina sociale della Chiesa

L’islam politico e il nuovo compito della dottrina sociale della Chiesa

Martedì 26 marzo sarà illustrato a Roma il 10° Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel Mondo, a cura dell’Osservatorio Cardinale Van Thuan, cui ha fornito un contributo il Centro studi Livatino. Col consenso dell’Autore, anticipiamo la presentazione di S.E. Mons Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo di Trieste e Presidente dell’Osservatorio. 

Presentazione al decimo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel mondo

Cantagalli, Siena 2018

 

  1. E. Mons. Giampaolo Crepaldi[1]

 

I temi centrali degli ultimi tre Rapporti annuali del nostro Osservatorio sono strettamente legati tra loro, analizzando problemi sociali e politici del mondo di oggi fortemente connessi tra loro. L’ottavo Rapporto (2016) era dedicato al fenomeno delle migrazioni e delle immigrazioni soprattutto nel continente europeo ed aveva come titolo “Il caos delle migrazioni, le migrazioni nel caos”. Su questo tema scottante il Rapporto ha avuto il coraggio di dire una parola ispirata al “realismo cristiano” della Dottrina sociale della Chiesa più che ad un generico e vuoto spirito di accoglienza. Uno degli aspetti più importanti del fenomeno immigratorio è la minaccia che esso rappresenta per l’Europa e specialmente per la sua tradizione cristiana. Nel contempo le immigrazioni mettono in evidenza la grande fragilità del processo di unificazione continentale e la stanchezza della sua ispirazione ideale. Ecco perché il successivo Rapporto – il nono, del 2017 – è stato dedicato proprio all’Europa con il titolo: “Europa: la fine delle illusioni”. Anche in questo caso posso dire che le valutazioni del Rapporto hanno espresso una loro originalità, giudicando severamente, senza retorica o sentimentalismi, l’attuale fase di stallo e di implosione del progetto europeista. A quel punto bisognava fare il terzo passo in coerenza con i due precedenti ed affrontare il principale punto nell’agenda europea del momento che riguarda la presenza di un islam politico sempre più attivo.

Nei suoi confronti appellarsi al principio della libertà di religione è insufficiente, perché in questo modo non si affronta il problema della verità delle religioni e quello delle particolarissime caratteristiche della religione islamica. Del resto, i Paesi europei e le istituzioni comunitarie intendono contrapporre all’islam politico il solo principio di tolleranza, senza tener conto che si tratta di una religione che, su questo punto, non può contraccambiare proprio per motivi legati alla sua natura teologica. Si assiste quindi ad un accomodamento continuo alle esigenze dell’islam politico, ad una ingenua accoglienza delle sue richieste senza niente in contraccambio, a un inserimento di aspetti del diritto islamico nel diritto degli Stati europei, ad una problematica speranza nella possibile esitenza in futuro di un “islam europeo” frutto maturo di un auspicato “islam moderato”, non considerando che un certo fondamentalismo è inseparabile dall’islam data la sua concezione di rivelazione e di creazione.

La Chiesa cattolica europea non affronta il problema se non dal punto di vista del dialogo interreligioso e ormai dimentica di chiedere agli Stati europei e alle istituzioni comunitarie la difesa delle radici cristiane del continente. Del resto essa stessa non sa bene come questa richiesta possa conciliarsi con il diritto alla libertà religiosa da essa proclamata dopo il Vaticano II. Accade così che la Chiesa spinga all’accoglienza e all’integrazione dei musulmani, spesso senza conoscere bene quella religione e le sue esigenze intrinseche riguardanti la società e la politica, e la politica europea si adegui alle dinamiche di islamizzazione pensando di dominarle governandole e addirittura imponendole agli Stati recalcitranti e intesi a difendere la propria identità.

Il tema di questo Decimo Rapporto – l’islam politico – viene analizzato, come i precedenti, dal punto di vista della Dottrina sociale della Chiesa. In questo caso però, diversamente dai precedenti, la cosa rappresenta una novità. Credo di poter dire che finora la Chiesa non abbia mai esaminato il problema dell’Islam come un problema che attiene anche alla sua Dottrina sociale e al quale vadano applicati i principi del magistero sociale. L’islam viene considerato, come ho già scritto sopra, un tema da dialogo interreligioso, oppure da studiarsi dal punto di vista della storia delle religioni o della teologia delle religioni. Non risulta che qualcuno lo abbia analizzato mai nella sua compatibilità o incompatibilità con i principi della Dottrina sociale della Chiesa, ossia con i fondamenti di una sana società, costruita a misura di uomo e di Dio. Ecco perché non temo di affermare che questo Rapporto apre una pista nuova e getta le basi di un lavoro futuro che si presenta cospicuo ed esigente.

Del resto, a rendere necessario e doveroso questo nuovo cammino della Dottrina sociale della Chiesa sono gli stessi risultati dei due Rapporti precedenti da me richiamati sopra. L’islam politico, infatti, è ormai molto presente in Europa. Non solo tramite molti tragici fenomeni di terrorismo, ma anche con la nascita di partiti politici che si presentano in molti Paesi europei alle elezioni amministrative e parlamentari. Si aggiungano le pressioni affinché siano accettate alcune manifestazioni tipiche della cultura, della morale e del costume islamici, affinché elementi del diritto islamico (fiqh) e della legge islamica (charia) vengano assunti anche all’interno dei nostri ordinamenti giuridici. Non vanno dimenticati il finanziamento della costruzione di moschee senza nessuna forma di compensazione nei Paesi islamici per i cristiani, nonché la propaganda di intellettuali islamici il cui esempio principale rimane ad oggi Tariq Ramadan. In altre parole l’islam politico non è solo sulla carta, è una realtà politica ben presente attorno a noi. Che la Dottrina sociale della Chiesa se ne occupi non è quindi più rinviabile.

Gli aspetti sociali e politici dell’islam gli appartengono per motivi strettamente teologici. Essi, quindi, sono essenziali a questa religione e non vanno intesi come appendici secondarie o residuali. Il centro è certamente teologico e si concentra nella visione di Dio come assolutamente altro, e da ciò derivano conseguenze nella visione della società e della politica in stretta coerenza. Ne consegue che è impossibile pensare di avere a che fare con l’islam solo come religione e non come civiltà. Il diritto islamico, le numerose prescrizioni sociali e politiche del Corano da applicarsi alla lettera, l’impossibilità di una laicità nel sistema islamico, l’unità, esclusività e superiorità della Umma, la comunità islamica costituita dai “sottomessi” alla volontà di Allah trasmessa dal Corano e dal Profeta, danno all’islam una chiara configurazione politica alla cui valutazione la Dottrina sociale della Chiesa non può sottrarsi. Come non può sottrarvisi, su un altro piano, la ragione politica, europea e non solo.

Molti cattolici pensano che i musulmani possano essere loro di aiuto nei campi della difesa della vita e nella promozione della famiglia contro il relativismo del pensiero dominante in Europa di origine illuminista e tendente ora al nichilismo aperto. Si dice, per esempio, che i musulmani sono contrari all’aborto e all’omosessualità così come i cristiani e che potrebbero contribuire alla causa di chi in Europa contesta queste cose. Pensando così, si dimentica però che in contesto islamico è molto problematico se non impossibile parlare di diritto naturale e di morale naturale, mentre in ambito cattolico questi sono i fondamenti dell’impegno a difesa dei principi morali richiamati sopra. Questo perché la creazione di Dio, secondo l’islam, non avviene secondo una verità, ma secondo una volontà. Non esprime quindi un ordine ontologico, ma un positivismo islamico. Della famiglia e della donna, poi, l’islam ha una visione diversa da quella della Dottrina sociale della Chiesa. Se quindi, nominalisticamente, si può ritenere di combattere giuste battaglie comuni, se si va poi in profondità emergono le grandi diversità che riguardano proprio la politica, anche se hanno origine nella teologia.

I termini del confronto in questo Rapporto sono tre: l’islam, la Dottrina sociale della Chiesa e l’ideologia del progressismo occidentale. Su questi tre ambiti bisogna fare chiarezza, ed è questa una delle finalità del Rapporto. L’islam appiattisce spesso il cristianesimo sull’Occidente. È stato documentato che oggi gli islamici associano il cristianesimo al neopaganesimo occidentale. Tale disprezzo può avere motivazioni storiche, ma teologicamente deriva dalla suddivisione islamica dell’umanità in musulmani e non musulmani che, con i cristiani, riguarda anche gli ebrei e, ancora di più, i pagani. Se gli islamici si contrappongono al cristianesimo perché lo considerano occidentale, l’Occidente apre le porte spesso indiscriminatamente all’islam per mettere in un angolo il cristianesimo, diciamo pure in funzione anticristiana. La celebrazione della indiscussa positività della società multireligiosa, portata avanti dal neoilluminismo radicale occidentale, ha lo scopo di mettere in difficoltà la religione cattolica in Europa. Per questo motivo chi vuole utilizzare la Dottrina sociale della Chiesa per valutare l’islam politico, lo deve fare senza confondersi con le motivazioni dell’ideologia occidentalista. Questo è un taglio molto importante che abbiamo voluto dare a questo Rapporto.

Se si prendono in esame alcuni temi di grande importanza politica, come per esempio il concetto di laicità, di diritti umani o di democrazia, si vede che tra la visione dell’islam e quella della Dottrina sociale della Chiesa ci sono molte differenze, ma altrettante ce ne sono tra quest’ultima e la visione politica del modernismo neoilluminista dell’Occidente. Allora bisogna fare molta attenzione nel sottoporre a critica certe convinzioni islamiche, in modo che non sembri con ciò di voler valorizzare quelle occidentali in quanto tali. Spesso, invece, si criticano i limiti della visione islamica della laicità, dei diritti umani e della democrazia … ma argomentando a favore delle concezioni che di questi temi ha la politica occidentale che, invece, contrasta spesso con i principi della Dottrina sociale della Chiesa. Quest’ultima, in altre parole, ha due fronti su cui precisare le cose, quello della religione islamica e quello del nichilismo politico occidentale. Se, del resto, a conferma di ciò, consideriamo le cose da un altro punto di vista, notiamo che il progressismo teologico cattolico che getta ponti nel dialogo con l’islam anche sui temi suddetti della laicità, dei diritti umani e della democrazia, fa poi lo stesso nei confronti dell’ideologia politica dell’Europa post-religiosa. Il tentativo è di costruire una visione politica sincretistica nella quale i principi della Dottrina sociale della Chiesa perdono di significato.

Per poter considerare con obiettività l’islam politico, la Dottrina sociale della Chiesa deve uscire dai compromessi con la filosofia politica neoilluministica dell’Occidente, e per poter considerare con obiettività quest’ultima, essa deve uscire da una considerazione superficiale e ingenua dell’islam politico. Questo Rapporto intende sviluppare questo triangolo di argomentazioni.

[1] Presidente dell’Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa, Arcivescovo-vescovo di Trieste, Presidente della Commissione “Caritas in veritate” del CCEE, Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa.

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