Quell’Italicum ricorda tanto la “Legge Acerbo”

Quell’Italicum ricorda tanto la “Legge Acerbo”

Articolo dell’avv. Luca Basilio Bucca pubblicato il 10 ottobre 2016 su La nuova Bussola Quotidiana.

Come si è già osservato su queste pagine, il sistema istituzionale di uno Stato non si determina esclusivamente attraverso il disposto costituzionale, bensì pure – fra l’altro – con la legge elettorale. Per questo motivo è importante, analizzando la riforma costituzionale, guardare anche alle norme che regolano le elezioni.

Al momento non è ben chiara la sorte dell’Italicum. Il presidente del Consiglio non ne ha escluso modifiche, ma non assume alcuna iniziativa in proposito, rimettendo a quella di altri; mentre, come è noto, la Corte Costituzionale si pronuncerà dopo il referendum. Allo stato, la legge elettorale in vigore per per le prossime elezioni nazionali è la n. 52/2015 (c.d. “Italicum”), recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera”: è stata approvata dal Parlamento al posto della legge n. 270/2005 (c.d. “Porcellum”), dichiarata incostituzionale, che disciplinava l’elezione sia della Camera che del Senato.

Per l’elezione dei membri del Senato oggi non esiste alcuna legge: è vero che essa sarebbe inutile nella vigenza della riforma costituzionale, visto che il Senato vien composto su indicazione delle Regioni. Tale scelta svela però non solo la presunzione di vittoria da parte dei sostenitori del Sì, ma anche la possibilità che questo vuoto legislativo possa essere usato come elemento di propaganda durante la campagna referendaria.

Il meccanismo elettorale dell’Italicum prevede un sistema proporzionale a doppio turno con ballottaggio, premio di maggioranza e soglia di sbarramento al 3%. Il territorio sarà suddiviso in cento collegi nei quali verrà designato un capolista, indicato anche sulla scheda elettorale, che potrà proporsi nel numero massimo di dieci collegi: se eletto in più collegi, potrà optare per uno di questi permettendo lo scorrimento della lista negli altri in favore del primo dei non eletti. L’elettore avrà inoltre la possibilità di esprimere un’ulteriore preferenza, o due se di genere diverso (un uomo e una donna). La lista – non la coalizione – che supererà il 40% al primo turno (caso non molto probabile), o arriverà prima con qualsiasi percentuale al ballottaggio tra le due liste più votate al primo turno, riceverà un premio di maggioranza equivalente al 55% dei seggi, escludendo i dodici seggi della circoscrizione estero, che non rientrano nel premio di maggioranza e verranno assegnati autonomamente.

Leggendo i dati delle elezioni precedenti in proiezione, per quanto operazioni del genere non siano mai precise e totalmente prevedibili, si può affermare che questo sistema elettorale porterebbe a premiare la lista più votata con una percentuale di seggi che potrebbe anche raggiungere o superare il doppio della percentuale, o addirittura il triplo, di voti effettivamente ricevuti, mentre tutte le altre liste si vedrebbero distribuire un numero di seggi percentualmente assai inferiore all’effettivo numero di voti ricevuti, dovendosi ripartire il restante 45% tra tutti i partiti che hanno superato il 3%.

Dal combinato dell’attuale legge elettorale e della riforma costituzionale emerge uno scenario nel quale il capo di un partito che realisticamente, anche in considerazione di una fisiologica astensione, potrebbe rappresentare meno del 20% dell’elettorato, si ritroverebbe in un quadro istituzionale fortemente centralista a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. Con un’opposizione frammentata e una società civile indebolita dal processo – non solo insito nella riforma – di disarticolazione dei corpi intermedi; con una maggioranza parlamentare “monoblocco” in grado di determinare l’elezione del Presidente della Repubblica e di controllare direttamente o indirettamente gran parte delle nomine relative alle posizioni apicali dello Stato, come Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura, Forze Armate, CdA della Rai, ecc.. In questo modo si altererà sensibilmente quel bilanciamento dei poteri che i costituenti nel dopoguerra hanno voluto porre per scongiurare la possibilità di derive autoritarie come quella fascista, da poco superata.

Proprio il fascismo esordì con la Legge n. 2444 del 18 novembre 1923 (cosidetta “Legge Acerbo”, dal cognome del promotore), che regolò le elezioni politiche del 1924: si trattava di un sistema proporzionale con premio di maggioranza pari a due terzi dei seggi per la lista che avesse eventualmente superato la soglia del 25% dei voti. A quelle elezioni la Lista Nazionale di Mussolini superò in ogni caso addirittura il 60% delle preferenze, seppure in un clima di brogli. Senza proporre alcun improprio paragone – sono certamente diversi i tempi e le persone -, il rischio prossimo, se vincesse il sì al referendum, è quello di un partito privo di un consenso popolare effettivamente legittimante che potrebbe fare approvare leggi anche impopolari o, peggio, inique con una facilità estrema, fuori da una piena dialettica democratica tra forze plurali adeguatamente rappresentative.

Referendum, il mito della stabilità con lo Statuto Matteino

Referendum, il mito della stabilità con lo Statuto Matteino

Articolo dell’avv. Francesco Farri* pubblicato il 6 ottobre 2016 su La nuova Bussola Quotidiana.

Se c’è una parola che, nella propaganda referendaria e nell’opinione pubblica, si presta a riassumere le ragioni del sì alla riforma costituzionale, questa sarebbe sicuramente il concetto di “stabilità”. Votando sì al referendum, l’Italia diverrebbe un Paese più stabile e, quindi, più efficacemente governato e, quindi, più efficiente . (altro…)

Nessuna semplificazione, il nuovo Senato è tutto una Camera di incertezze

Nessuna semplificazione, il nuovo Senato è tutto una Camera di incertezze

Articolo di Alfredo Mantovano pubblicato su Tempi il 6 ottobre 2016.

Lo slogan: la riforma costituzionale garantisce più celerità nell’approvazione delle leggi e supera il bicameralismo paritario che finora ha causato perdita di tempo nel passaggio fra Camera e Senato. Il Sì al referendum confermerà l’attribuzione di larga parte del potere legislativo alla Camera, riservando al Senato solo competenze di rilievo territoriale. La realtà corrisponde allo slogan? Partiamo dalla composizione del nuovo Senato, che dovrebbe scendere da 315 a 100 persone; “dovrebbe”, perché di questo ramo del Parlamento faranno parte a vita, come oggi, gli ex presidenti della Repubblica (che però non rientrano nel calcolo), più un numero fino a cinque di personalità nominate dal Capo dello Stato: è il tetto massimo, quindi potrebbe anche essere inferiore. La quota certa è quella di 95 componenti indicati dalle regioni: 21 sindaci, uno per ogni consiglio regionale, e 74 consiglieri regionali, scelti da ciascuna Regione in relazione alla popolazione residente, con un minimo di due per Regione.

Non sono noti i criteri per individuare i consiglieri-senatori: nella Costituzione vi è un generico rinvio a una legge di attuazione, chiamata a garantire criteri di proporzionalità che salvaguardino le minoranze. Ma non si comprende come questa garanzia possa realizzarsi quando i senatori da indicare sono soltanto due (il che accade per 7 Regioni): con un mutamento così profondo del Senato, la modalità di composizione di esso è un mistero. Il nuovo Senato sarà un’assemblea la cui composizione varierà in continuazione, dal momento che ciascun senatore resta in carica fino a quando durano la consiliatura della Regione o del Comune da cui proviene. La prima ricaduta è che non si riuscirà mai a capire quale è la maggioranza, e questo, in un sistema che vanta semplificazione, ha riflessi di segno opposto: la stabilità è una delle condizioni dell’efficienza. È sufficiente ricordare che nella legislatura 2006/08 la differenza di maggioranza era determinata al Senato dalla presenza in aula dei 5-6 senatori a vita: l’incertezza che allora dipendeva dalle condizioni di salute di un numero così ristretto di componenti oggi diventa strutturale e complessiva. Nelle materie per le quali dovrà avere interlocuzione col nuovo Senato il Governo non potrà ricorrere al voto di fiducia, che è rimasto solo nel rapporto con la Camera.

Quanto alle materie di competenza, il nuovo art. 78 Cost. lascia che lo stato di guerra sia dichiarato dalla sola Camera dei deputati; il nuovo art. 79 conferisce l’esclusiva alla Camera per amnistia e indulto; il nuovo art. 94 riserva solo alla Camera il potere di concedere o revocare la fiducia al Governo. È accettabile che passi così significativi nella vita della Nazione prescindano dalla valutazione del Parlamento nella sua interezza?

Localismi e norme comunitarie
Per altro verso, secondo l’art. 55 il Senato partecipa «alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Ue». È un caso probabilmente unico al mondo di competenza sovranazionale per un ramo del Parlamento di impostazione localistica (lo stesso art. 55 precisa che il nuovo Senato «rappresenta le istituzioni territoriali», non la Nazione, a differenza della Camera) in un contesto nel quale buona parte delle norme che regolano la nostra vita quotidiana sono di provenienza comunitaria. Immaginiamo che il sindaco di Velletri sia scelto dalla regione Lazio per andare al Senato: quale attinenza ha il suo profilo istituzionale con la «formazione e l’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Ue»? Sappiamo peraltro che il Governo nazionale partecipa agli organismi comunitari: come si coordina la sua azione, che anch’essa partecipa alla formazione e alla attuazione degli atti dell’Ue, con quella del Senato? E che cosa accade se vi è un dissenso fra Senato e Governo sull’attuazione della politica europea, nel momento in cui il Governo non ha neanche l’arma della fiducia per far passare la propria linea? Come viene composto un eventuale conflitto? Si va davanti alla Corte costituzionale? E dove finiscono l’efficienza e la rapidità delle decisioni?

La tutela penale della persona e le ricadute giuridiche dell’ideologia del genere

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“Io ho parlato di quella cattiveria che oggi si fa con l’indottrinamento della teoria gender. Un padre francese mi raccontava del figlio di dieci anni: alla domanda “cosa vuoi fare da grande” ha risposto: la ragazza! Il padre si è accorto che nei libri di scuola si insegnava la teoria gender, e questo è contro le cose naturali. Una cosa è la persona che ha questa tendenza, o anche che (altro…)