Il super-canguro è incostituzionale: rassegna stampa

ANSA, lunedì 15 febbraio 2016, 16:43:14
Unioni civili: Centro Livatino, super – canguro incostituzionale
 Emendamento inammissibile. Se messo al voto, che sia segreto
     (ANSA) – ROMA, 15 FEB – Sulle Unioni civili serve “il confronto, non l’ imposizione ideologica”. E’ per questo che il centro studi Livatino, da tempo impegnato su questi temi giudica “incostituzionale il ‘ super-canguro'”.
 “L’ emendamento presentato dal sen. Marcucci – spiega una nota del centro studi – si pone in chiaro contrasto con la Costituzione tanto sotto il profilo procedurale, quanto sotto quello sostanziale”. “Sul piano procedurale, esso comprime gravemente il dibattito parlamentare, e continua a impedire ai senatori di esprimersi sul merito del ddl Cirinnà, dopo averne, per la prima volta nella storia parlamentare repubblicana, precluso l’ esame nella Commissione parlamentare competente”.
    “Sul piano sostanziale – si aggiunge – il ‘ super-canguro’ riproduce, se non aggrava, i vizi di legittimità costituzionali presenti nel testo e denunciati nell’ appello contro la sua approvazione proposto dal Centro studi Rosario Livatino, firmato da circa 600 giuristi. Sia per il rilievo pubblico e l’ equiparazione delle unioni omosessuali alla famiglia, sia per la violazione del superiore interesse del minore determinato dall’ introduzione, mediante la step child adoption, di progetti omogenitoriali nell’ ordinamento italiano”.
 Per questo il Centro studi Livatino, auspica che l’ emendamento “sia dichiarato inammissibile, e che nell’ ipotesi che sia invece messo in votazione, quest’ ultima avvenga in modo segreto, essendo in gioco gli articoli 29 , 30 e 31 della Costituzione”.
In morte di Antonin Scalia (1936-2016)

In morte di Antonin Scalia (1936-2016)

È morto sabato all’età di 79 anni uno dei giudici più influenti della Corte Suprema Americana dell’ultimo trentennio – era stato nominato da Reagan nel 1986 – nonché uno dei giuristi più autorevoli d’America e del mondo, Antonin Scalia.

Tuttavia, la stampa italiana, nel dare la notizia della sua morte, dipinge Scalia come “conservatore”, “radicale”, insomma come un giurista condizionato da una visione politica (e religiosa), in tal modo ignorando – o fingendo di ignorare – che invece tutta la sua vita di studioso e di giudice è stata spesa nel tentativo proprio di separare diritto e politica, ovvero mettere al riparo la Costituzione americana, in particolare dall’attivismo giudiziario. (altro…)

Il “super-canguro” è incostituzionale

Confronto, non imposizione ideologica

L’emendamento c.d. “super-canguro” presentato dal sen. Marcucci si pone in chiaro contrasto con la Costituzione tanto sotto il profilo procedurale, quanto sotto quello sostanziale.

Sul piano procedurale, esso comprime gravemente, in contrasto con l’art. 72 Cost., il dibattito parlamentare, e continua a impedire ai senatori di esprimersi sul merito del ddl c.d. Cirinnà, dopo averne – per la prima volta nella storia parlamentare repubblicana – precluso l’esame nella Commissione parlamentare competente.

Sul piano sostanziale, il “super-canguro” riproduce, se non aggrava, i vizi di legittimità costituzionali presenti nel testo del ddl Cirinnà – denunciati nell’appello contro la sua approvazione proposto dal Centro studi Rosario Livatino, firmato da circa 600 giuristi – sia per il rilievo pubblico e l’equiparazione delle unioni omosessuali alla famiglia, la cui infungibile funzione sociale viene così gravemente misconosciuta, sia per la violazione del superiore interesse del minore determinato dall’introduzione, mediante la step child adoption, di progetti omogenitoriali nell’ordinamento italiano.

Augurando che, come non è accaduto per il voto sul non passaggio all’esame, prevalgano il diritto e il buon senso e non la forzatura ideologica, il Centro studi Livatino, auspica che l’emendamento in questione sia dichiarato inammissibile, e che nell’ipotesi che sia invece messo in votazione, quest’ultima avvenga in modo segreto, ai sensi dell’art. 115, c. 4 del Regolamento del Senato, essendo in gioco gli articoli 29 , 30 e 31 della Costituzione.

Il Centro studi Livatino

   info@centrostudilivatino.it

Vi siete chiesti perché non si parla più della legge sull’omofobia?

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Articolo di Alfredo Mantovano apparso l’11 febbraio 2016 su Tempi.

Il disegno di legge sulle unioni civili è una pazzia per tante ragioni: la sovrapposizione della disciplina delle coppie omosessuali a quella della famiglia fondata sul matrimonio, l’estensione della possibilità di adottare anche da parte di due persone dello stesso sesso, la conseguente deriva dell’utero in affitto. Di tutto ciò si parla lungamente da mesi. Finora però non vi è stata riflessione su quella che sarebbe una conseguenza diretta dell’approvazione del ddl, e cioè sulla pesante compromissione della libertà di tanti che da esso deriverà. (altro…)

Vi svelo gli orrori (giuridici) del ddl Cirinnà su adozioni gay e utero in affitto

Vi svelo gli orrori (giuridici) del ddl Cirinnà su adozioni gay e utero in affitto

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Intervista ad Alfredo Mantovano apparsa su Formiche.net il 10 febbraio 2016.
***
L’analisi di Alfredo Mantovano, magistrato e vicepresidente del centro studi Livatino

Domanda n. 1: perché prendersela col ddl Cirinnà, imputandogli di far rientrare l’adozione nella nuova disciplina, quando il testo non ammette in modo esplicito l’adozione medesima da parte di due persone dello stesso sesso unite civilmente?

Domanda n. 2: perché andare oltre nella polemica e descrivere uno scenario per il quale, se il ddl dovesse passare, legittimerebbe l’utero in affitto?

Risposta alla prima domanda. Il ddl traduce in norma un orientamento minoritario, finora affermato solo a Roma ma contraddetto dai giudici minorili di quasi tutta Italia, oltre che dalla Cassazione: quello secondo cui il partner dello stesso sesso di un genitore biologico è legittimato a diventarne il genitore adottivo (è ciò che si chiama stepchild adoption). Si sostiene che se il genitore biologico morisse il bambino verrebbe condotto in istituto; è falso! Già oggi l’ordinamento prevede che il minore che resta senza genitori può essere adottato, secondo il criterio del suo superiore interesse, in deroga alle disposizioni generali, e quindi – per esempio – da parte di persona che dimostri di aver stabilmente convissuto col padre o con la madre venuti meno, e in tal modo ha stabilito una relazione la cui prosecuzione fa bene al minore. Le norme del Cirinnà non presuppongono una situazione critica come questa: fanno diventare regola la presenza di due genitori dello stesso sesso. Il caso, affrontato dalla giurisprudenza minoritaria prima ricordata, è quello di una donna che ha il figlio con la fecondazione artificiale di tipo eterologo, la cui compagna chiede di vedersi riconoscere genitore adottivo di quel bambino. Perché la stepchild adoption conduce come un treno all’adozione sempre e comunque? Perché nelle loro sentenze le Corti europee, e in linea con esse la Corte costituzionale italiana, hanno detto che i singoli Stati hanno facoltà di scelta se disciplinare allo stesso modo o in modo distinto matrimonio e unioni civili. Quel che il singolo Stato non può fare è conferire alle unioni civili un regime sostanzialmente matrimoniale e tener fuori dalla disciplina diritti che spettano ai coniugi: se così facesse, introdurrebbe una discriminazione da rimuovere. Il Cirinnà permette che le unioni civili si formino con un rito davanti all’ufficiale dello Stato civile alla presenza di due testimoni: come per il matrimonio. Attribuisce alle parti dell’unione civile gli stessi diritti e doveri che il codice civile prevede per chi si unisce in matrimonio. Conferisce la partecipazione alla quota di legittima in caso di successione: come per i coniugi. Prevede la pensione di reversibilità: come per i coniugi. Il giorno dopo l’approvazione del ddl qualsiasi giudice, prima ancora della Corte di Strasburgo, o della Corte EDU o della Consulta, potrebbe disapplicare la norma sulla stepchild nella parte in cui limita l’adozione, con conseguente estensione a tutti i casi. In base alla logica secondo cui se si è scelta – al di là della denominazione – la via del matrimonio, non può restarne fuori qualcosa.

Risposta alla seconda domanda. La stepchild adoption finora ha riguardato casi – come si è detto – nei quali il genitore biologico è una donna che ha avuto il bimbo, se pure spesso con fecondazione artificiale. Se però riguardasse le coppie same sex in cui i partner sono donne, anche questo costituirebbe una “ingiusta” limitazione. Come fanno due uomini conviventi ad avere un bambino? Come hanno chiaramente spiegato il sen. Sergio Lo Giudice e il suo compagno in una articolata intervista a Le Iene andata in onda su Italia 1 il 2 febbraio: acquistandolo – a un prezzo fino a 100.000 euro – con la pratica della c.d. maternità surrogata. Le modalità pratiche sono note, e comunque illustrate da vari siti di agenzie specializzate. La modalità giuridica comincia a farsi strada in qualche sentenza di assoluzione dopo essersi dichiarati genitori di un minore che non è nato biologicamente né dall’uno né dall’altro. Diventerà un’autostrada quando il diritto del minore a una famiglia sarà sostituito – come avviene con il capovolgimento promosso dal Cirinnà – dal diritto dell’aspirante genitore a un figlio. Attenzione: se il figlio diventa oggetto di un diritto, non è più qualcuno: è qualcosa. Non a caso ordinabile, manipolabile e rifiutabile a volontà. Ci si rende conto fino in fondo degli orrori cui conduce l’errore originario della sovrapposizione dei due regimi unioni civili/matrimonio?

Alfredo Mantovano

vicepresidente del Centro studi Livatino

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