Sicurezza e ordine pubblico: impossibili senza un risveglio morale

Sicurezza e ordine pubblico: impossibili senza un risveglio morale

Anticipiamo dal n. 2/2020 della rivista L-Jus, che sarà pubblicata entro dicembre, il saggio del prof. Mauro Ronco, presidente del Centro Studi Livatino: una riflessione di quadro sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, importante in sé e di particolare attualità per le non poche efferate vicende poste all’attenzione dalla cronaca quotidiana.  

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Pillola abortiva: interpellanza al Senato

Pillola abortiva: interpellanza al Senato

La sen. Isabella Rauti ha presentato l’interpellanza con procedimento abbreviato sulla recente circolare del ministero della Salute in materia di pillola abortiva, trattata più volte su questo sito   ( https://www.centrostudilivatino.it/dal-ministro-speranza-la-definitiva-privatizzazione-dellaborto/     e    https://www.centrostudilivatino.it/ru-486-esito-coerente-della-194-e-dellaborto-come-diritto/    ). In base all’art. 156 bis del regolamento del Senato, questi atti di sindacato ispettivo sono posti all’ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione. Vi aggiorneremo sulla risposta che darà il Governo.

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00070

Atto n. 2-00070 (procedura abbreviata)

Pubblicato il 3 settembre 2020, nella seduta n. 253

CIRIANI , RAUTI – Al Ministro della salute. –

Premesso che:

nel mese di agosto 2020, il Ministero della salute, mediante la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE.9/I.4.d.a.1 7/2019/1), ha comunicato l’aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine”;

il 12 agosto l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), coerentemente con le nuove indicazioni ministeriali, ha modificato le procedure fino a quel momento vigenti per l’uso dei farmaci abortivi, con la determina n. 865/2020 (20A04486) (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020), recante “Modifica delle modalità di impiego del medicinale per uso umano ‘Mifegyne’ a base di mifepristone (RU486)”;

tra le principali e più controverse novità introdotte dalle nuove linee di indirizzo, vi è la possibilità di effettuare le interruzioni volontarie di gravidanza farmacologiche (IVG) “presso strutture ambulatoriali/consultori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati all’ospedale ed autorizzati dalla Regione”;

in particolare, si legge che “L’équipe del consultorio familiare, dove sia possibile effettuare un percorso ambulatoriale, provvederà a somministrare il trattamento farmacologico in autonomia, garantendo gli spazi idonei e il personale dedicato. In alternativa, il consultorio si deve raccordare con la struttura ospedaliera che prenderà in carico la donna (…). La prima somministrazione farmacologica di mifepristone (RU486) potrebbe essere comunque compito del consultorio”;

nel testo viene poi indicata la possibilità di rivolgersi al consultorio anche nel corso della terza giornata, vale a dire, con riferimento alla fase “espulsiva”;

considerato che:

sebbene la vigente legge n. 194 del 1978 abbia inteso affidare al consultorio un ruolo di sostegno alla maternità difficile, tale ruolo è diretto (coerentemente alla ratio della normativa e come si evince segnatamente dall’articolo 5) al perseguimento della finalità (mediante azioni di sostegno alla rimozione delle cause che porterebbero all’interruzione di gravidanza e alla promozione di ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna) di evitare, ove possibile, di ricorrere all’aborto: non certo, dunque, come proposto dalle nuove linee d’indirizzo ministeriali, a quello di effettuare gli interventi di interruzione di gravidanza;

al di là degli aspetti di carattere normativo, e segnatamente, alla dubbia compatibilità tra le nuove linee guida e la normativa vigente, e senza in questa sede volersi soffermare sulle implicazioni di carattere etico, sussistono, e non possono essere trascurati, ulteriori e prioritari elementi di preoccupazione in ordine ai profili di sicurezza e ai rischi per la salute delle donne, insiti nelle nuove procedure di accesso e somministrazione dei farmaci mifepristone e prostaglandine;

al riguardo si evidenzia come il medesimo documento con cui il Consiglio superiore di sanità, il 4 agosto, ha reso un parere favorevole alle linee guida, non ha tuttavia rinnegato (ma anzi ha riproposto e confermato) il precedente orientamento con il quale si ammette l’impossibilità di prevedere le tempistiche abortive in relazione alla somministrazione farmacologica;

in particolare, il parere fa rinvio alla nota del 6 luglio 2020, che costituisce parte integrante del medesimo documento, trasmessa dalla SIGO (Società italiana di ginecologia e ostetricia), nel quale si legge che “non esiste tuttavia la possibilità di prevedere quando l’effetto del mifepristone inizia e soprattutto di avere certezza dell’efficacia. Per tale motivo non è prevedibile la tempistica reale dell’aborto, che può variare significativamente sul piano della risposta individuale e anche in base ad altri fattori (…). Il tempo di efficacia può quindi variare significativamente da poche ora a qualche giorno”, e che “la donna deve sapere che non è possibile stimare a priori il momento dell’espulsione dell’embrione”;

proprio in considerazione di queste valutazioni del Consiglio superiore di sanità (contenute peraltro anche in tre precedenti pareri resi nelle sedute del 2004, 2005 e 2010 e confermate e ribadite da quest’ultimo), le precedenti linee di indirizzo del Ministero prevedevano il ricovero ordinario per tre giorni, al fine di garantire che l’aborto avvenisse in una struttura pubblica (come previsto dalla legge n. 194 del 1978) a garanzia e tutela della salute della donna;

le nuove linee di indirizzo, dunque, pur in presenza di comprovati dei gravi elementi di incertezza, sia in ordine alle tempistiche che all’efficacia del trattamento farmacologico che vengono espressamente richiamati dal parere del Consiglio superiore di sanità, esplicitamente ed in diversi punti ammettono comunque la possibilità di abortire al di fuori delle strutture ospedaliere;

si tratta, in particolare, di una possibilità prevista e ammessa, anzitutto, fra i criteri non clinici di accesso alla procedura, laddove si escludono le donne con “condizioni abitative troppo precarie, con impossibilità di raggiungere il Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico entro 1 ora”;

inoltre e analogamente, nella parte relativa alla procedura farmacologica, tra le prescrizioni relative: a) al primo giorno della procedura, laddove si prevede l'”invio a domicilio della paziente dopo 30 minuti dalla somministrazione del mifepristone”; b) al secondo giorno di procedura, laddove si specifica che “la donna è a domicilio”; c) tra le prescrizioni relative al terzo giorno, laddove, paradossalmente, trapela proprio la preoccupazione per la frequenza con cui l’espulsione si verificherà in ambiente domiciliare: “per ridurre i casi di espulsione a domicilio il protocollo prevede la somministrazione distanziata di 2-3 dosi di prostaglandine”;

è utile ricordare come ai sensi e per gli effetti della legge n. 194 del 1978, costituisce reato (ed è dunque punibile ai sensi del successivo articolo 19) effettuare interventi IVG al di fuori di specifiche strutture del Sistema sanitario nazionale, elencate dall’articolo 8, e tra tali strutture non è previsto il domicilio della paziente;

si evidenzia come la legge n. 194, relativamente alle strutture autorizzate a praticare l’interruzione di gravidanza non sia cambiata, mentre nell’ultimo parere del Consiglio superiore di sanità ammette che la fase espulsiva, che è la più delicata, potrà con le nuove indicazioni avvenire fuori dalla struttura sanitaria ed anche in strutture diverse da quelle indicate dalla legge,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo ritenga di poter conciliare la legge n. 194 del 1978 con le indicazioni contenute nelle nuove linee guida, che prevedono esplicitamente che l’aborto, nelle sue fasi più delicate, possa avvenire fuori dalle strutture sanitarie pubbliche citate espressamente dall’art. 8 della legge n. 194 ed in carenza di condizioni strutturali tali da garantire un’adeguata tutela per la salute delle donne;

se, in ragione dei dubbi relativi alla compatibilità tra le nuove linee di indirizzo ministeriali con la normativa vigente, nonché e prioritariamente, dei profili di rischio per la salute delle donne connesse alla riconosciuta e accertata imprevedibilità delle tempistiche di efficacia dei trattamenti farmacologici oggetto delle medesime linee di indirizzo, non valuti l’opportunità di procedere al ritiro delle stesse linee guida.

L’interesse dei minori orienta anche se i genitori non concordano sull’educazione religiosa dei figli

L’interesse dei minori orienta anche se i genitori non concordano sull’educazione religiosa dei figli

1. In caso di disaccordo fra i genitori sull’educazione religiosa da impartire ai figli, l’interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata costituisce il criterio fondamentale da seguire per dirimere la controversia: è questa la conclusione, conforme con l’ormai consolidato orientamento della Cassazione, a cui è giunto lo scorso 9 luglio anche il Tribunale di Pesaro (con ordinanza n. 8519/2020), che ha revocato il divieto imposto ad una madre di portare con sé la figlia alle riunioni e alle adunanze dei Testimoni di Geova.

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Rete unica: siamo sicuri che “andrà tutto bene”?

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1. Nel mondo digitale contemporaneo la lotta geopolitica ha quale obiettivo principale i c.d. big data, l’aggregato delle informazioni personali che più o meno consapevolmente ognuno di noi trasmette a mezzo della rete, grazie alla connessione garantita dagli strumenti informatici di cui neppure la famiglia sudcoreana protagonista del film Parasite riesce a fare a meno, benché viva in miseria.

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TAR Sicilia: se il giudice decide la politica dell’immigrazione

TAR Sicilia: se il giudice decide la politica dell’immigrazione

1. La scansione dei provvedimenti è nota:

  • il 22 agosto 2020 il Presidente della Regione Siciliana adotta una ordinanza contingibile e urgente con la quale, sulla premessa della necessità di prevenire il contagio da Covid 19, dispone che entro la mezzanotte del 24 i migranti presenti negli hotspot e nei centri di accoglienza dell’Isola siano ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, e pone a disposizione delle Autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per il trasferimento dei migranti in sicurezza. Al medesimo fine, in assenza di strutture di accoglienza adeguate, vieta l’ingresso, il transito e la sosta nel territorio regionale dei migranti che raggiungano le coste dell’Isola con qualsiasi tipo di imbarcazione;
  • il 26 agosto il Governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, propone ricorso al TAR per la Sicilia contro l’ordinanza e fa richiesta di misure cautelari monocratiche;
  • il 27 il Presidente del TAR per la Sicilia, con decreto monocratico, sospende l’esecutività dell’ordinanza impugnata e fissa la trattazione collegiale, sempre in via cautelare, alla camera di consiglio del 17 settembre (il testo in all. 1).
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Il testo Zan sull’omofobia, esempio di diritto penale simbolico

Il testo Zan sull’omofobia, esempio di diritto penale simbolico

L’estensione degli art. 604 bis e 604 ter cod pen. alle discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere, proposta dal testo unificato proposto dal relatore on Zan si ricollega alla c.d. legge Mancino, che risale al 1993 e punisce l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o di nazionalità: nei 27 anni trascorsi si è tentato a più riprese di prevederne l’applicazione ai reati di omofobia, come per esempio nel 2013, con la proposta Scalfarotto e altri, senza successo, e prima ancora nel 1996, da parte dell’allora deputato di Rifondazione Comunista Nichi Vendola.

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Quote rosa e pillola abortiva: due facce della stessa medaglia?

Quote rosa e pillola abortiva: due facce della stessa medaglia?

Tornato alla ribalta il tema delle quote rosa in materia di legge elettorale, con esso si ripropone il quesito: quanto serve introdurre ex lege un rilevante numero di donne candidate – fino a quando sarà lecito adoperare il termine “donna”? da quando si dovrà andare davanti al giudice in caso di rifiuto dell’uso del termine “individuo con le mestruazioni” o “individuo con cervice uterina”? – se non si aiutano le donne a superare i veri problemi che limitano il loro pieno realizzarsi nella famiglia, nel lavoro e nella società?

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Referendum costituzionale: riforma settoriale e rischiosa

Referendum costituzionale: riforma settoriale e rischiosa

Una scheda di lettura critica in vista del voto del 20 e 21 settembre 2020

1. Nella seduta dell’8 ottobre 2019 la Camera dei Deputati ha approvato in seconda deliberazione, e quindi in via definitiva quanto all’iter parlamentare, la proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B, che prevede la riduzione del numero degli ‘onorevoli’, modificando gli art. 56 e 57 della Costituzione, dagli attuali 630 deputati a 400 e dagli attuali 315 senatori a 200.

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Legittimo precludere la fecondazione artificiale a una coppia omosessuale

Legittimo precludere la fecondazione artificiale a una coppia omosessuale

Intervento del Centro studi Livatino nel giudizio alla Corte Costituzionale promosso dal Tribunale di Padova

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2019 il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli art. 8 e 9 della legge n. 40/2004, sulla procreazione mediamente assistita, e dell’art. 250 del codice civile, ritenendo tali disposizioni in contrasto con gli art. 2, 3 co. 1 e 2 e 30 Cost., con gli art. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 29 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, e infine con l’art. 8 della Convenzione EDU: secondo il Collegio patavino la presunta incostituzionalità andrebbe ravvisata poiché le norme impugnate – questo il caso concreto sottoposto al giudizio – non consentono al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche della donna che insieme alla madre biologica abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa. E sempre che non vi siano le condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. d) della legge n. 184/1983, e sia accertato l’interesse del minore, secondo l’interpretazione prevalsa negli ultimi anni.

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