Emanuele Samek Lodovici e il suo contributo alla ricerca della verità nel diritto

Emanuele Samek Lodovici e il suo contributo alla ricerca della verità nel diritto

1. Qual è il rapporto tra il diritto e la verità? Questa è la domanda più radicale per ogni giurista. Ulpiano riassumeva il ruolo del giurista nello iustitiam colere, concetto che potrebbe apparire incerto, se inserito nel contesto attuale. Il relativismo giuridico è proposto oggi nel mondo del diritto quale premessa necessaria all’iniziazione giuridica, con l’esplicita  rinuncia a individuare un principio primo, ma anzi con l’obiettivo di porre di volta in volta un proprio principio privato che permetterà in seguito di manipolare a piacimento ciò che su di esso verrà costruito[1].

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Sull’“omofobia” urge cambiare strumento normativo

Sull’“omofobia” urge cambiare strumento normativo

Lettera aperta di associazioni ai parlamentari

On.li deputati e senatori,

                                            ci rivolgiamo a Voi da esperienze associative e personali di condivisone della sofferenza e del dolore. Per questo pensiamo di essere fra i più sensibili nel voler difendere e valorizzare la vita dei più deboli. E ci schieriamo, perciò, subito a favore di rimedi contro forme di violenza, anche a causa dell’orientamento sessuale, perché la persona è sempre “sacra” e segno di un Destino infinito.

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Testo unificato Zan “anti-omotransfobia”: perché è liberticida e discriminatorio

Testo unificato Zan “anti-omotransfobia”: perché è liberticida e discriminatorio

L’on. Zan, relatore delle p.d.l. contro la omotransfobia ha depositato in Commissione Giustizia alla Camera, il testo unificato, che sarà oggetto di discussione e di esame nei prossimi giorni: pubblichiamo una scheda di lettura critica dell’articolato, che costituisce una sorta di appendice del volume OMOFOBI PER LEGGE? Colpevoli per non aver commesso il fatto (a cura di A. Mantovano- contributi di Farri, Airoma, Ronco, Leotta, Cavallo e Respinti), Cantagalli, Siena 2020. Il volume sarà presentato domani a Roma.

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Verso il sostegno pubblico alla pedofilia?

Verso il sostegno pubblico alla pedofilia?

Riflessioni a margine del caso Kentler

di Mauro Ronco
Emerito di Diritto penale nell’Università di Padova

Sommario: 1. La liberalizzazione dei rapporti sessuali tra adulti e minori. 2. L’iniziativa degli intellettuali francesi del 1977. 3. La risposta degli Stati. 4. L’intensificarsi degli abusi sessuali sui minori. 5. Il caso Kentler in Germania. 6. La ricerca della professoressa Teresa Nentwig. 7. La lista di indirizzi per l’emancipazione degli omosessuali, delle lesbiche e dei pedofili. 8. Il sostegno pubblico alla pedofilia. 9. La pseudo-educazione sessuale per la liberazione sessuale dei bambini. 10. I rischi di incontro tra la pseudo-educazione sessuale e la soddisfazione delle tendenze pedofiliache degli adulti. 11. Linee per la prevenzione. 12. Conclusione.

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Cassazione: propaganda legittima se l’altrui credo non è vilipeso

Cassazione: propaganda legittima se l’altrui credo non è vilipeso

1. Con l’ordinanza n. 7893 del 17 aprile 2020 la prima sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad interessarsi di libertà religiosa, nella sua accezione negativa di libertà di coscienza, diritto di non avere alcun credo, di professare e propagandare l’ateismo e l’agnosticismo. La pronuncia ribadisce posizioni già note e fornisce alcune interessanti indicazioni in merito ai limiti cui soggiace il diritto di propaganda, espressamente riconosciuto dall’art. 19 della Costituzione.

La vicenda ha per oggetto il rifiuto del Comune di V. di autorizzare l’affissione di dieci manifesti recanti la parola, a caratteri cubitali, “Dio“, con la “D” a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere “io” in corsivo, e sotto la dicitura, a caratteri più piccoli, “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c’è l’UAAR al loro fianco“. L’UAAR-Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti proponeva ricorso ai sensi degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e dell’art. 28 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, chiedendo al Tribunale di Roma l’accertamento del carattere discriminatorio del rifiuto del Comune di V. di affiggere i suddetti manifesti, con condanna dell’ente pubblico alla cessazione della condotta discriminatoria, risarcimento dei danni e pubblicazione della decisione su un quotidiano a spese dell’ente. Si costituiva nel giudizio il Comune di V., sviluppando la propria difesa sull’assunto per cui «il rifiuto non era affatto diretto a discriminare l’attività del sodalizio ricorrente, essendo stato, per contro, determinato da una valutazione negativa della rappresentazione grafica che, così come effettuata, era “tale da urtare la sensibilità del sentimento religioso in generale”».

La fase di merito si concludeva con una doppia conforme favorevole al Comune e, dunque, nel senso dell’insussistenza della lamenta discriminazione. In particolare, per la Corte d’Appello di Roma non sarebbe stata ravvisabile alcuna condotta discriminatoria, mancando in primo luogo una qualsiasi forma “positiva” di propaganda a favore dell’ateismo o dell’agnosticismo e difettando, in secondo luogo, un trattamento differenziato rispetto ad altre associazioni. Nel medesimo contesto locale e temporale, infatti, il Comune di V. non aveva rilasciato alcuna autorizzazione, né concesso ad alcun altro soggetto la possibilità di manifestare il proprio credo religioso.

2. Di diverso avviso la Suprema Corte, che cassa la sentenza impugnata sulla premessa che il diritto di professare liberamente la propria fede, contenuto all’art. 19 Cost., va inteso non solamente in una accezione “positiva” – culto e propaganda di una determinata religione -, ma anche in una connotazione “negativa”, come “libertà di coscienza”, ossia come libertà di mutare credo e di non averne alcuno, o anche di professare una fede meramente laica o agnostica. Per arrivare a tale conclusione la Corte si serve anche di quanto previsto dagli art. 2, 3 e 21 della Costituzione medesima, dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 9 della Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; in buona sostanza, di tutte quelle norme da cui si evince il “principio supremo di laicità” e tra queste finanche l’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984.

Sin qui, in effetti, nulla di nuovo; l’ordinanza assume, invece, maggiore interesse nella parte in cui la Corte afferma che la previsione aperta e generica dell’art. 19 della Costituzione (“farne propaganda“) legittima le più diverse forme di attività finalizzata al proselitismo – ossia al procacciamento di nuovi adepti in tutti i modi leciti e possibili – anche in forma critica, purché non si traduca «in forme di aggressione o di vilipendio della fede da altri professata». Tra le forme “legittime” di propaganda rientra, per la Corte, non solo quella strutturata in un messaggio propositivo e/o didascalico, ma anche la semplice espressione di un credo religioso “negativo”, sviluppata – come nel caso in esame – in una particolare forma grafica, mediante l’indicazione dell’esistenza di una realtà che concerne il credo ateo ed agnostico.

3. Si tratta di un’apertura di credito piuttosto ampia, che di fatto lascia al giudice di merito l’ultima parola, da pronunciare caso per caso, su ciò che in concreto significhi aggressione o vilipendio alla fede altrui. Secondo la Corte, infatti, l’unico limite all’attività di proselitismo è dato da una offesa chiara, diretta e grave all’eguale diritto dei terzi di professare liberamente la propria fede religiosa. Presidio in tal senso è l’art. 403 C.p., che punisce la condotta di chi «pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa». Una tale condotta non è, peraltro, ipotizzabile nel caso in esame, essendosi la UAAR limitata a propagandare l’ateismo o l’agnosticismo, veicolando il proprio messaggio in forma negativa, di critica al dogma dell’antagonista dialettico, senza tuttavia scadere nell’offesa all’altrui sentimento religioso.

Ritenuta, nei termini esposti, legittima la richiesta della UAAR, la Cassazione censura il contegno del Comune, che risulta così discriminatorio del diritto paritario degli atei e degli agnostici, rispetto a quello dei fedeli delle diverse religioni, di professare il proprio pensiero religioso “negativo”. L’addentellato normativo su cui la Corte fonda tale giudizio è costituito, oltre che dalle richiamate disposizioni della Costituzione, anche dal testo della direttiva 2000/78/CE – c.d. “direttiva quadro” per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («diritto comunitario cogente, di diretta applicazione nell’ordinamento, anche in forza del disposto dell’art. 117 Cost.») – che nel valutare la condotta potenzialmente discriminatoria consente la comparazione diacronica con situazioni non solo in atto, ma anche passate e meramente ipotetiche. E’ il tassello che manca per neutralizzare anche l’ultima eccezione del Comune di V., che aveva dedotto l’assenza – nel periodo in questione – di concessione di spazi pubblicitari in favore di altri soggetti.

In termini generali, la pronuncia in esame si inserisce in quel filone giurisprudenziale inaugurato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ultimo decennio (v., in proposito, le sentenze Eweida c. Regno Unito del 15 gennaio 2013, Hamidovic c. Bosnia Erzegovina del 5 dicembre 2017 e Lachiri c. Belgio del 18 dicembre 2018), che tende a valorizzare il diritto alla libertà di religione e di culto nella sua dimensione propositiva; essa può essere accolta con favore, in quanto consente un adeguato margine all’azione “evangelizzatrice” di tutti coloro che, in coscienza, ritengono doveroso annunciare la verità in cui credono, nelle diverse modalità e forme che ritengono opportune e con il solo limite del vilipendio alla fede altrui.

Angelo Salvi
avvocato in Roma

In ricordo del Cardinale Elio Sgreccia

In ricordo del Cardinale Elio Sgreccia

In occasione del primo anniversario della “nascita al cielo” del cardinale Elio Sgreccia, abbiamo chiesto un ricordo alla prof.ssa Maria Luisa Di Pietro, che ne è stata allieva e instancabile collaboratrice. La prof.ssa Di Pietro è Associato di Medicina Legale al Dipartimento Scienze della vita e di Sanità Pubblica e Direttore Centro Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa all’Università Cattolica del Sacro Cuore

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Le riforme che la giustizia non può aspettare

Le riforme che la giustizia non può aspettare

(articolo pubblicato il 2 giugno 2020 sul Quotidiano di Puglia)

Fare il giudice è un mestiere complicato e difficile. Nessun magistrato, pur se con decenni di lavoro alle spalle e diversità di funzioni svolte, può ritenersi onestamente e fino in fondo capace. Ha bisogno di conoscere, e bene, norme sempre più intricate e orientamenti giurisprudenziali che oggi arrivano fino alle Corti europee; di padroneggiare i minimi risvolti del caso concreto che ha di fronte; di essere consapevole che non gli viene chiesto un giudizio su una persona, ma su un fatto specifico che quella persona ha commesso; di affrontare ogni vicenda processuale senza mai utilizzare una soluzione preconfenzionata. Gli servono preparazione, competenza, esperienza, umiltà, senso della realtà; non da ultimo, voglia di lavorare.

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