Invece di spingere le ASL a commettere un reato, il ministro della Salute garantisca le cure palliative

Invece di spingere le ASL a commettere un reato, il ministro della Salute garantisca le cure palliative

Quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 242/2019, è intervenuta sull’art. 580 del codice penale, ha stabilito delle condizioni di non punibilità per condotte di aiuto al suicidio: queste comunque integrano un reato, pur se poi l’autore va esente da responsabilità se il giudice valuta sussistenti le opinabili circostanze indicate dalla Consulta.
Con la lettera di oggi a La Stampa il ministro Speranza sollecita le ASL alla consumazione di quello che resta pur sempre un delitto, pur sottolineando l’assenza di norme che abbiano finora fatto seguito alla sentenza della Corte. Non chiarisce come, mancando una legge del Parlamento, dipendenti di una ASL possano aiutare al suicidio e non essere sottoposti a un procedimento penale.
Al tempo stesso egli non menziona un passaggio pregiudiziale prescritto dalla Consulta per ogni procedura ‘legale’ di fine vita: l’avvenuto ricorso alle cure palliative. Se una delle condizioni di non punibilità è che il paziente “sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili”, prima di farlo morire è doveroso provare a lenire quelle sofferenze. Peccato che la legge sulle cure palliative, pur approvata dal Parlamento all’unanimità nel 2010, trovi limitatissima attuazione per carenza di investimenti.
Quindi il ministro della Salute non fa quello che a lui compete, cioè rendere operativa una legge che ha l’obiettivo di alleviare il dolore; e fa quel che a lui non compete, cioè scavalcare il Parlamento a proposito di aiuto al suicidio ed eutanasia, scaricando sulle ASL responsabilità che vanno rigorosamente disciplinate.

Centro Studi Rosario Livatino
Roma, 12 agosto 2021

Dichiarazioni anticipate di trattamento e banca dati nazionale

Dichiarazioni anticipate di trattamento e banca dati nazionale

1. Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore il Decreto del ministero della Salute 10 dicembre 2019 n. 168 denominato Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), il quale stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento di cui all’art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, nella Banca dati nazionale. Quest’ultima è stata istituita al Ministero della salute in base all’art. 1, co. 418, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e gestita dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari. Il Regolamento definisce inoltre il funzionamento e i contenuti informativi della predetta BDN e le modalità di accesso a essa da parte dei soggetti legittimati.

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ESISTE IL ‘DIRITTO’ A OTTENERE UN ‘TRATTAMENTO’ CHE PROCURI LA MORTE?

ESISTE IL ‘DIRITTO’ A OTTENERE UN ‘TRATTAMENTO’ CHE PROCURI LA MORTE?

Considerazioni a margine di Trib. Ancona 9/06/2021 e Trib. Roma 22/06/2021

Alla luce della medesima sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale nel c.d. caso Cappato due Giudici di merito si orientano con due distinte ordinanze secondo esegesi opposte: il Tribunale di Ancona sembra aprire la strada verso il riconoscimento della morte assistita, il Tribunale di Roma lo escluse, almeno per ora. La comune prospettiva è, tuttavia, che non esiste un diritto sostanziale alla morte assistita.

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Verso l’eutanasia in Spagna: la fine della relazionalità dell’uomo

Verso l’eutanasia in Spagna: la fine della relazionalità dell’uomo

1- Giovedì scorso il Congresso dei Deputati, la Camera Bassa del Parlamento spagnolo, ha dato il via libera – con 198 voti a favore, 138 contrari e 2 astenuti – al testo di legge volto a normare il diritto all’eutanasia. È necessario ancora il placet definitivo del Senato, che tuttavia, dati gli attuali assetti delle forze politiche presenti in Parlamento, si annuncia scontato. L’11 febbraio scorso, alla vigilia degli sconvolgimenti che la diffusione della pandemia avrebbe di lì a poco prodotto in Europa, l’Assemblea Plenaria aveva approvato la discussione di una proposta di legge in tema, la cui trattazione sistematica poi, all’interno delle Commissioni parlamentari competenti, sarebbe andata avanti fino a oggi, con i voti contrari del Partito Popolare, di Vox e di UPN (il partito regionalista della Navarra). Il 10 dicembre scorso la Commissione Giustizia del Congresso ha licenziato definitivamente il testo destinato a tornare per la votazione ultima in Plenaria, votazione svoltasi appunto lo scorso giovedì.

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Nuova Zelanda, verso una legge pro eutanasia

Nuova Zelanda, verso una legge pro eutanasia

1. I risultati preliminari del referendum svoltosi qualche settimana fa in Nuova Zelanda sull’End of Life Choice Act sembrano confermare la vittoria del “sì” alla nuova legge favorevole per la scelta eutanasica. Il 65,2% degli elettori, infatti, ha sostenuto l’entrata in vigore della nuova legge, mentre il 33,8% avrebbe espresso un voto contrario. Anche se manca ancora lo spoglio di circa 480.000 voti speciali, il margine delle preferenze affermative espresse pare così grande da escludere la possibilità di ribaltamento. Alla luce di ciò l’End of Life Choice Act (Eolc) entrerà defintivamente in vigore il 6 novembre 2021: la Nuova Zelanda sarà così il settimo Paese al mondo a regolarizzare l’opzione eutanasica attiva dopo Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Canada e Colombia.

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Olanda: eutanasia “legale” sotto i 12 anni. E l’autodeterminazione?

Olanda: eutanasia “legale” sotto i 12 anni. E l’autodeterminazione?

1. «L’eutanasia perché non dovrebbe essere ammissibile come alternativa all’interruzione volontaria di gravidanza nel secondo trimestre?»: così Eduard Verhagen, il medico “padre” dei noti “Protocolli di Gröningen”, si chiedeva nel 2013. Il suo interrogativo era retorico, ed equiparava su un piano di legittimità l’eutanasia infantile e l’interruzione volontaria della gravidanza, sottolineando che se è lecito sopprimere un feto malformato non meno lecito dovrebbe essere sopprimere un neonato o un minore sofferente: l’eutanasia infantile sarebbe null’altro che un “aborto tardivo post-nascita”.

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La lettera Samaritanus bonus: chiarezza e luce sul fine vita

La lettera Samaritanus bonus: chiarezza e luce sul fine vita

1. Il disorientamento dei cattolici.Il convegno si svolgeva in campo cattolico; e affermazioni che appena quindici anni fa avrebbero fatto segnare di croce, come di fronte a una manifestazione del Maligno, ogni buon cattolico italiano, e magari scatenato la più massiccia insofferenza, venivano recepite senza batter ciglio e qualche volta con larga approvazione. Mi pareva di sognare. Ma alla meraviglia, man mano che si andava avanti, subentrava il dubbio, il dilemma: stavo assistendo al realizzarsi della tolleranza o all’avvento della confusione? Quella platea di preti, di professori, maestri e studenti delle rispettive associazioni cattoliche, avevano finalmente raggiunto l’umana e laica verità che Montaigne enunciava nella stupenda formula che “dopotutto significa dare un bel peso alle proprie opinioni se per esse si fa cuocere vivo un uomo”, o semplicemente non avevano più opinioni?[1] Così Leonardo Sciascia condensava il suo stupore dinnanzi a quella parte del mondo e dell’intellighenzia cattolica che già alla fine degli anni 1970 non sembravano in grado di distinguere le verità di fede e di morale dalle opinioni (a-cattoliche e perfino anti-cattoliche) del mondo contemporaneo: tanto da apparire, agli occhi dello scrittore siciliano, più confuse che tolleranti, più incapaci di comprendere che vogliose di effettivo rinnovamento.

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Sentenza Massa sul fine vita: e i paletti della Consulta?

Sentenza Massa sul fine vita: e i paletti della Consulta?

1. Paletti piantati nella sabbia. Eppure la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242/2019, lo aveva scritto e ne era fermamente convinta. Sostituendosi a un Parlamento che – a suo avviso – tardava a legiferare, aveva eliminato la sanzione per l’aiuto al suicidio, precisando tuttavia di aver fissato paletti ben precisi, ai quali i giudici di merito avrebbero dovuto attenersi: pena il rischio di far venir meno quella cintura protettiva da mantenere a salvaguardia di chi non poteva essere considerato del tutto libero di autodeterminarsi.

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Indirizzi applicativi dell’art.17 del codice deontologico ed etica della professione sanitaria. Il caso del suicidio assistito.

Indirizzi applicativi dell’art.17 del codice deontologico ed etica della professione sanitaria. Il caso del suicidio assistito.

Il Centro studi Rosario Livatino, il Forum delle Associazioni socio sanitarie e il Movimento per la Vita Italiano esprimono preoccupazione per il testo, approvato il 6 febbraio 2020 da parte del Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), degli “indirizzi applicativi dell’articolo 17” del Codice deontologico medico, che ha fatto seguito alla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale sul suicidio assistito: un testo che stabilisce «la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare», qualora ricorrano le condizioni previste dalla Consulta per la non punibilità nel giudizio penale del medico che abbia aiutato al suicidio. Premesso che la scelta di completo adeguamento alla sentenza non era per l’Ordine obbligata né necessaria, ci chiediamo come si concili un Codice deontologico così modificato alle ancora vigenti disposizioni della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che (art. 1 co. 2 L. 833/78) definisce quest’ultimo «il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione»: poiché non è ben chiaro a quale degli obiettivi propri del SSN – la promozione, il mantenimento, il recupero della salute – si ascrive l’aiuto che il medico è chiamato a dare al suicidio, ci si trova di fronte al paradosso di una norma deontologica che tutela il paziente meno rispetto a una norma di legge positiva. Quel che sorprende è che un Ordine, qual è quello dei medici, assuma una decisione che va in controtendenza rispetto all’autonomia della professione. La sentenza n. 242 non fissa l’obbligo per il medico di assecondare l’intenzione suicidiaria, e anzi ricorda che costui continua ad avere come faro esclusivo la propria “coscienza”; prima ancora, la l. 219/2017, istitutiva delle DAT- disposizioni anticipate di trattamento, ha stabilito all’art. 1 co. 6 che «[…] Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali».

Se la legge 219 rinvia alla “deontologia professionale”, e la sentenza 242 richiama la “coscienza del singolo medico”, vuol dire che le regole della disciplina medica hanno un loro peso e non sono in tutto subordinate a quelle della legge dello Stato: perché allora cambiarle, o integrarle, riprendendo la lettera – controversa e opinabile – della sentenza 242? Comportarsi come se le disposizioni deontologiche fossero per intero sottoposte alla legge significa per un verso avallare una visione statalistica del diritto, negando rilievo all’autonomia dei gruppi sociali – fra i quali gli Ordini professionali -, e quindi al pluralismo dell’ordinamento; per altro verso delineare una sorta di “etica di Stato”, con la subordinazione a quest’ultimo di quella coscienza che chiama in causa la professionalità e l’autonomia del medico. Ribadiamo che non può essere una legge dello Stato o una sentenza della Consulta a stabilire che cos’è la professione medica, prescindendo dalle norme di tradizione plurimillenaria che l’Ordine ha maturato al proprio interno: non può esserlo senza ledere al tempo stesso l’etica del medico, e quella relazione con l’Ordine di riferimento su cui si fonda la fiducia dell’assistito. L’invocato “raccordo” tra norme deontologiche e norme giuridiche non può giungere a violare l’essenza costitutiva della professione medica: tutela della vita e della salute, sollievo dalla sofferenza. Per tutto questo auspichiamo sul punto un opportuno ripensamento, e comunque la non archiviazione di un dibattito sull’etica della professione sanitaria, oggi ancora più importante rispetto al passato.

Roma, 15 febbraio 2020