Dalle pronunce della Corte Costituzionale alla legge regionale toscana tra diritti individuali e prerogative pubbliche

Dalle pronunce della Corte Costituzionale alla legge regionale toscana tra diritti individuali e prerogative pubbliche

1. La fondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo nei confronti della legge della Regione Toscana ai sensi dell’art. 127 della Costituzione è talmente evidente che soffermarsi troppo sulla questione rischia di apparire imbarazzante. Per quanto esposto nel ricorso dell’Avvocatura dello Stato è del tutto prevedibile – ma, ovviamente, non si può ritenere certo, lo dico da giudice – che la legge regionale sarà spazzata via dalla Corte.

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La complessità del fine-vita: discrezionalità del legislatore, sindacato della Corte e l’urgenza

La complessità del fine-vita: discrezionalità del legislatore, sindacato della Corte e l’urgenza

  1. Introduzione: la complessa situazione attuale.

Negli ultimi mesi è forte la pressione sul Parlamento per l’approvazione di una legge in materia di suicidio assistito che ricalchi le condizioni indicate dalla Consulta con la sent. n. 242 del 2019. Si vorrebbe una procedura che si definisce “medica”: si discute, così, sul ruolo del SSN, delle Asl, dei Comitati etici.

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Oltre il suicidio assistito: una questione di legittimitÀ costituzionale in tema di eutanasia

Oltre il suicidio assistito: una questione di legittimitÀ costituzionale in tema di eutanasia

Il Tribunale di Firenze con ordinanza del 30 aprile 2025 ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2, L. 219/2017, attui materialmente la volontà suicidiaria autonomamente e liberamente formatasi di persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di auto somministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 Cost.”.  

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