Fine vita: è l’ora delle istruzioni operative
L’Unità Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima in Veneto sdogana in via amministrativa il suicidio assistito come “pratica medica”.
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L’Unità Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima in Veneto sdogana in via amministrativa il suicidio assistito come “pratica medica”.
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Alcune considerazioni a margine della sentenza n. 132/2025.
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Audizione innanzi alla VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana della dott.ssa Nunzia Decembrino (Network “Ditelo sui tetti”) – 25 giugno 2025.
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Punti fermi affinché non si accrescano i rischi per le persone vulnerabili e i disabili.
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1. La fondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo nei confronti della legge della Regione Toscana ai sensi dell’art. 127 della Costituzione è talmente evidente che soffermarsi troppo sulla questione rischia di apparire imbarazzante. Per quanto esposto nel ricorso dell’Avvocatura dello Stato è del tutto prevedibile – ma, ovviamente, non si può ritenere certo, lo dico da giudice – che la legge regionale sarà spazzata via dalla Corte.
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Negli ultimi mesi è forte la pressione sul Parlamento per l’approvazione di una legge in materia di suicidio assistito che ricalchi le condizioni indicate dalla Consulta con la sent. n. 242 del 2019. Si vorrebbe una procedura che si definisce “medica”: si discute, così, sul ruolo del SSN, delle Asl, dei Comitati etici.
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Il Tribunale di Firenze con ordinanza del 30 aprile 2025 ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2, L. 219/2017, attui materialmente la volontà suicidiaria autonomamente e liberamente formatasi di persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di auto somministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 Cost.”.
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Da tempo sul fine vita il Centro Studi Livatino ha lanciato l’idea di una legislazione che, mantenendo ferma l’inviolabilità del diritto alla vita e il divieto di ogni forma di eutanasia, continui a sanzionare penalmente l’assistenza al suicidio, prevedendo eventualmente in alcune fattispecie una riduzione di pena.
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Questo è il monito della Corte costituzionale. Ma in Toscana sembra rimasto inascoltato.
Un uomo, affetto da morbo di Parkinson, all’età di 64 anni, ha potuto accedere poche settimane fa al suicidio medicalmente assistito secondo le modalità indicate dalla legge regionale della Toscana. È il primo caso dall’approvazione della legge regionale.
Una normativa, quella toscana, che è oggetto di impugnazione innanzi alla Corte costituzionale italiana. La Presidenza del Consiglio ritiene, infatti, la legge illegittima, poiché la materia del fine-vita non rientra tra le competenze della Regione ma è di competenza esclusiva dello Stato, ex art. 117 Cost. La Corte costituzionale sarà chiamata a decidere a breve sulla costituzionalità della legge. Sul tema dell’incompetenza delle Regioni il Centro Studi Livatino ha partecipato alle audizioni nei Consigli regionali e ha pubblicato molti contributi sul proprio sito, ai quali si rimanda per l’approfondimento.
Al di là del singolo caso concreto, nel massimo rispetto per le condizioni di sofferenza umana, appare innanzitutto preoccupante l’atteggiamento di chi ritiene tale morte una vittoria.
Bisogna rifiutare la pressione di derive sociali e culturali che ritengono il suicidio un diritto e la dignità umana un valore graduabile, da proteggere in base alla percezione del singolo e, a ben vedere, sulla base di condizioni personali e sociali. Tali derive che “inducano le persone malate a scelte suicide”, come ha ricordato recentemente la Corte costituzionale nella sent. n. 66 del 2025, dovrebbero, invece, essere contrastate. Esse rappresentano, infatti, uno “scivolamento”, una caduta: segnano la morte di una persona nella vulnerabilità, ma anche la fine della solidarietà sociale e lo stravolgimento del diritto.
La Società italiana di cure palliative ha reso noto ad aprile 2025 che il 70 % dei pazienti non oncologici non ha accesso oggi in Italia alle cure palliative: sono esclusi dai servizi di cura e assistenza, nonostante il diritto sancito dalla legge n. 38 del 2010. La condizione di dolore e di sofferenza, di abbandono, di migliaia di pazienti e delle loro famiglie però non fa notizia. Pazienti con malattie croniche, demenza, malattie neurologiche degenerative e altre malattie rare, che “spesso affrontano anni di sofferenza, di autonomia limitata, di necessità sanitarie e assistenziali senza un supporto adeguato, con sintomi non controllati e famiglie, laddove esistano, lasciate sole ad affrontare il peso emotivo e pratico della malattia”[1].
La notizia è, invece, il primo caso di morte in tempi rapidi, tramite un farmaco-veleno, con l’assistenza dell’Asl, in base alla procedura e a un diritto alla morte sanciti da una legge regionale, di cui si valuterà la legittimità. La prospettiva della morte come unica via di uscita potrebbe, sì, essere, come affermato dalla Consulta, “un irrimediabile abbaglio”: la conseguenza non è però una mera “svista” ma l’irreparabile fine della vita umana.
Centro Studi Rosario Livatino
[1] SICP, Cure Palliative, un diritto universale (ancora) troppo spesso negato, 7 aprile 2025.
Regolamentazione inizio/fine vita: libertà vs. tutela. Vita bene supremo, non autodeterminazione assoluta. La Corte Costituzionale ribadisce il ruolo delle cure palliative, no al “dovere di morire”.
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