Mar 11, 2020
13 morti non per Covid19, interi istituti di pena devastati e inutilizzabili, pluriomicidi evasi, 40 agenti feriti… sono le voci più drammatiche dell’emergenza (carceri) nell’emergenza (coronavirus). Ci si attendeva qualche elemento informativo in più dalla relazione svolta oggi nell’aula del Senato dal ministro della Giustizia: il quale invece si è limitato a comunicare quanto era già noto, e a elencare i pur necessari concorsi banditi per la Polizia penitenziaria.
Quel che è accaduto esige un dovere anzitutto di accertamento della verità, e a esso deve adempiere chi ha responsabilità politica. Dovere di verità rende necessario:
- spiegare come e perché 13 detenuti sono morti in poche ore all’interno di più istituti di pena. L’autorità giudiziaria svolgerà i dovuti approfondimenti, ma qui non si tratta di anticipare singoli giudizi di responsabilità: si tratta di capire il fenomeno nell’insieme, che cosa è successo e come è potuto accadere. L’ipotesi è l’ingestione di stupefacenti sottratti dalle infermerie? Ha riguardato tutti e 13 i deceduti? In qualcuno dei casi la rivolta interna ha costituito occasione per saldare conti fra rivali (il quesito non è fuori luogo, alla stregua dell’esperienza delle rivolte di qualche decennio fa)? Queste domande devono avere un concreto inizio di risposta, che compete al governo;
- chiarire se e quali regie hanno provocato e coordinato le rivolte. E’ un caso se sono esplose contestualmente, in carceri distanti l’uno dall’altro, e per la maggior parte di domenica, quando il personale è più ridotto a causa dei turni?
- riferire che cosa si sta facendo per individuare i responsabili delle rivolte e per isolarli dal resto della popolazione penitenziaria, e quali misure si stiano adottando per catturare gli evasi, dal momento che taluni dei più pericolosi erano stati incautamente collocati in penitenziari della loro zona di origine (si pensi a Foggia), e quindi avranno già presumibilmente trovato rifugio in ambienti “amici”;
- illustrare, al di là delle assunzioni a venire, quali misure immediate sono previste per allentare le obiettive cause di tensione: dall’ipotesi, per es., di fornire uno smart phone a ogni detenuto, per il quale non sussistano motivi ostativi e con i dovuti controlli, per i contatti con i familiari, se pure a distanza, allo scaglionamento della fruizione degli spazi comuni per evitare contagi.
Il peggio che può accadere è sminuire la portata dell’accaduto, ridurlo a un incidente di percorso, saltare a piè pari le cause che lo hanno provocato. Considerato che oggi va anzitutto ripristinato l’ordine nelle carceri, affinché non si diffonda l’idea che la violenza paga, è tuttavia indispensabile che il governo ponga termine in tempi brevi al gravissimo fenomeno dell’affollamento carcerario. In una prospettiva di tempo ragionevole dovranno essere costruiti nuovi stabilimenti di esecuzione della pena. Il numero fisiologico di detenuti in Italia è almeno di 65.000 unità. Il mancato adeguamento delle strutture a far data dalla sentenza di condanna della Corte di Strasburgo costituisce una grave responsabilità per i Governi che si sono susseguiti da allora. Ciò non toglie che nelle settimane a venire – anche in previsione di un protrarsi dell’emergenza Covid19 – sarebbe fortemente consigliabile la promulgazione di un condono nella misura ridotta di un anno in relazione a tutti i reati con esclusione di quelli previsti dall’art. 4 bis, co. 1 dell’ordinamento penitenziario.
L’emergenza si affronta con provvedimenti immediati: quelli che fino a oggi il governo non ha neanche annunciato.
Roma, 11 marzo 2020
Mar 10, 2020
Centro studi Rosario Livatino – AMCI-Associazione Medici Cattolici Italiani
Emergenza Covid19 e risorse disponibili
Deontologia medica – perplessità sulle Raccomandazioni SIAARTI
L’emergenza Covid19 sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, in particolare i reparti di terapia intensiva nelle Regioni finora maggiormente interessate dall’epidemia. Il 6 marzo SIAARTI-società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva ha pubblicato le Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali
di squilibrio tra necessità e risorse disponibili, che parte dalla constatazione dell’“enorme squilibrio tra le necessità cliniche reali della popolazione e la disponibilità effettiva di risorse intensive” (http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19 – documenti SIAARTI/SIAARTI – Covid19 – Raccomandazioni di etica clinica.pdf).
Le Raccomandazioni SIAARTI stanno provocando non poche discussioni, e sono state seguite, il 7 marzo, da una nota del dott. Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO-federazione degli Ordini dei medici, che richiama al rispetto del codice deontologico e alla eguale cura, senza discriminazioni, che ogni paziente merita dal medico (https://portale.fnomceo.it/anelli-fnomceo-su-documento-siaarti-nostra-guida-resta-il-codice-deontologico/).
Il Centro studi Rosario Livatino e l’Associazione Medici Cattolici Italiani premettono quanto segue:
- Oggi, ancora più di quanto non sia doveroso in una condizione ordinaria, è dovuto ai medici e a tutto il personale sanitario rispetto e sostegno per la loro dedizione e il loro impegno, soprattutto quando si svolge in reparti che espongono direttamente a gravi rischi per la salute, con turni che – al di là del pericolo di contagi – sono fonte di stress e richiamano a importanti responsabilità.
- Perché queste non siano parole vuote, rispetto e sostegno significa che tutti, pazienti e non, cessino di considerare il medico una controparte da chiamare in giudizio “in automatico”, a prescindere dalla rigorosa verifica della sua perizia e della sua diligenza, se non ottiene il risultato auspicato.
- Un simile atteggiamento, che si riflette sulla non infrequente propensione dell’autorità giudiziaria a far seguire a ogni denuncia l’avvio di un procedimento penale a carico del medico, è squilibrato in sé: lo è ancora di più in una fase di emergenza, che pone il medico di fronte a scelte drammatiche da assumere in tempi rapidi, con una inevitabile maggiore possibilità di errore.
- Un contesto del genere sembra essere alla base delle Raccomandazioni SIAARTI, se il documento afferma espressamente che esse hanno anche lo scopo “di sollevare i clinici da una parte della responsabilità nelle scelte, che possono essere emotivamente gravose”. La preoccupazione – in sé fondata – è che non si creano assurde attitudini di colpevolizzazione dei medici, che non si favorisca la presentazione di querele pretestuose, che si eviti di dar seguito a denunce infondate, che si articolino delle regole che permettano di affrontare con minore angoscia una eventuale chiamata in giudizio, in linea con la c.d. “medicina difensiva”.
Osservano che:
- Se la situazione è eccezionale, in quanto tale essa non può essere oggetto di regole di carattere generale e astratto, se pure nella forma delle “raccomandazioni”. Un documento che abbia caratteristiche generali è logicamente incompatibile con quello stato di emergenza che sfugge alle catalogazioni. Se i motivi dell’emanazione delle raccomandazioni sono comprensibili (tutelare i medici da ingiuste aggressioni), tuttavia esse presentano il rischio di togliere al medico il diritto-dovere di provvedere, nel caso concreto, alla scelta giusta, in quanto appropriata alla situazione clinica che egli si trova a fronteggiare.
- Riesce difficile definire la portata delle “raccomandazioni”: costituiscono un’appendice nuova al codice deontologico? potranno essere invocate come scriminante? che cosa accade per chi se ne discosti?
- In realtà, oltre a rappresentare il riflesso dei condizionamenti prima indicati, le “raccomandazioni” risentono non poco dei più recenti interventi normativi e giurisdizionali in tema di fine-vita. E’ sufficiente leggere il n. 5 di esse, che invita a considerare “con attenzione l’eventuale presenza di volontà precedentemente espresse dai pazienti attraverso eventuali DAT (disposizioni anticipate di trattamento)”. Come per le DAT, le “raccomandazioni” patiscono il limite logico di indicazioni – con carattere più o meno vincolante – “ora per allora”: possono costituire un orizzonte di massima, non un principio cogente, proprio perché sono espresse in termini generali, prescindendo dalla concretezza del caso nel momento in cui si presenta con caratteristiche proprie, specifiche, non sempre previamente catalogabili. Ogni condotta deve essere sempre valutata con riferimento alle circostanze che l’hanno accompagnata, non a quelle future: fra le ricadute negative della legge n. 219/2017 e della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, vi è la consacrazione normativa di una mentalità che mette fuori gioco determinate categorie di persone.
- Volendo essere ancora più espliciti, non stiamo parlando di impartire disposizioni nel caso di presenza contestuale di più pazienti: in tal caso ad impossibilia nemo tenetur, ed è chiaro che il medico dovrà fare valutazioni che tengano conto del quadro clinico complessivo, cioè, unitamente alle altre circostanze, anche dell’età del paziente, che incide sulle prospettive complessive di guarigione. Si tratta invece di evitare il preventivo abbandono in attesa di pazienti più meritevoli: se le “raccomandazioni” fossero intese in questa direzione, alla fine il giudizio etico diventerebbe superfluo, introducendo una sorta di automatismo, invece del necessario esame della situazione concreta che il medico ha davanti. Se arriva in reparto una persona che può essere curata e salvata, nessuna “raccomandazione” può dissuadere dal curarla sulla base della previsione che altri potrebbero avere bisogno a breve della terapia intensiva. Il criterio non può essere solo quello della priorità temporale: non possono esserci criteri diversi dalla appropriatezza clinica, considerata sotto l’aspetto della ragionevole speranza di guarigione. Ogni altro criterio apre le porte a una discrezionalità che sfocia nell’arbitrio sanitario.
- L’emergenza terminerà: con sforzo enorme, con sacrifici, in tempi oggi non prevedibili. Nessuno però può assicurare che “raccomandazioni” varate con le migliori intenzioni in un tempo eccezionale, domani non divengano i criteri ordinari, in linea con un orientamento affermatosi in non pochi Stati nel mondo, a fronte di risorse per la sanità sempre strutturalmente limitate. In altri termini, le “raccomandazioni” non devono offrire ai governo la strada per ridurre ulteriormente le risorse curative in favore della popolazione.
Per concludere. L’emergenza Covid19 può costituire occasione, più che per “raccomandazioni” che mostrano i limiti appena sintetizzati, di riflessioni:
- sul rispetto del ruolo del medico e del personale sanitario, da parte di tutti, autorità giudiziaria inclusa;
- sul rispetto della drammaticità della scelta del medico nel caso concreto;
- sui pericoli della “medicina difensiva”;
- sulla opportunità di ripensare le scelte che hanno determinato l’approvazione della legge sulle DAT e della sentenza della Consulta sul suicidio assistito;
- sul valore del codice deontologico medico, che oggi FNOMCEO opportunamente evoca a fronte delle Raccomandazioni SIAARTI, ma che appena un mese fa aveva subordinato all’acritico recepimento della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.
Roma, 10 marzo 2020
Feb 28, 2020
- La Corte costituzionale tedesca si spinge più in là rispetto alla Corte Costituzionale italiana nel riconoscere il suicidio come diritto fondamentale della persona. Riportiamo il link della decisione pubblicata il 27 febbraio 2020, nella versione inglese – https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-012.html -, riprendendolo dal sito ufficiale della Corte medesima
Innanzitutto, il caso: non ci si trova di fronte né a un malato affetto da patologia irreversibile né all’equivalente di un on. Cappato, incriminato per essersi offerto a prestare assistenza all’aspirante suicida, quale punto di partenza per il ricorso ai giudici costituzionali. A denunciare l’incostituzionalità dell’art. 217 del Codice Penale tedesco, introdotto nel 2015 per fare chiarezza su attività illecite poste in essere da associazioni che prestate in forma commerciale, sono state associazioni specializzate nell’assistenza ai suicidi in Germania e Svizzera: medici impegnati nelle cure ospedaliere e nei trattamenti ambulatoriali e consulenti legali in materie collegate all’ambito suicidiario.
- Poi la decisione: il principio affermato dalla Corte è che appartiene ai diritti fondamentali della persona il diritto di decidere, in piena autonomia e senza limitazione alcuna, della propria vita [cfr. § I.1.a)]. Il diritto di suicidarsi, pertanto, non può essere circoscritto al diritto di rifiutare trattamenti di sostegno vitale [cfr. § I.1.aa)] né va riservato solo a coloro che versino in determinate condizioni di salute, in quanto, ad esempio, affetti da patologie serie o incurabili [cfr. § I.1.bb)].
L’esercizio di tale diritto deve essere, in definitiva, garantito in tutte le fasi dell’esistenza di una persona [cfr. §I.1.bb)]: ciò perché il diritto di suicidarsi trova il suo fondamento costituzionale nella dignità della persona, identificata nella capacità di autodeterminarsi, e ne rappresenta la diretta, seppur terminale, espressione. [cfr. § I.1.cc)]. Ne discende che la criminalizzazione delle condotte di aiuto al suicidio costituisce una illegittima compressione di tale diritto fondamentale della persona [cfr. § I.3.bb)].
- Come ha fatto la Corte costituzionale italiana con l’ordinanza n. 207/2018, e in parte con la sentenza n. 242/2019, anche la Corte tedesca assegna i compiti al legislatore; che potrà introdurre disposizioni general-preventive del rischio suicidiario [cfr. §I.3.bb)1], purché rispetti le seguenti condizioni di legittimità costituzionale:
- le misure limitative del diritto di suicidarsi devono trovare giustificazione in situazioni che possano far ritenere che la libertà di autodeterminazione del singolo sia stata esposta a influenze esterne [cfr. § I.3.bb)1]. Il richiamo all’autodeterminazione quale punto di riferimento per le norme da introdurre è identico a quello cui si è riferita la nostra Consulta, con tutti i limiti dottrinali che ciò comporta [1];
- eventuali misure adottate per estendere e rafforzare il ricorso alle cure palliative non possono spingersi fino a far considerare queste ultime come in qualche modo limitanti o condizionanti il diritto al suicidio, dal momento che non vi è nessun obbligo per l’aspirante suicida a fare preventivo ricorso a tali cure [cfr. § I.3.bb)2b)]. Questo passaggio differenzia le due pronunce – quella tedesca e quella italiana – perché per la nostra Consulta le cure palliative costituiscono un pre-requisito dell’intervento di fine vita;
- non vi è alcun obbligo per il personale medico, né in capo a nessun altro, di prestare assistenza all’aspirante suicida [cfr. § I.3.bb)2a)];
- tale assenza di obbligatorietà impone che l’aspirante suicida sia messo in condizione di poter fare ricorso a specifici servizi di assistenza [cfr. § I.3.bb)2a)]. Tali due voci sono simili a quelle indicate dalla sentenza costituzionale italiana n. 242/2019;
- i servizi di assistenza al suicidio devono essere disciplinati dal legislatore, mediante misure che proteggano la libertà di autodeterminazione del singolo; tali misure includono: a) l’osservanza obbligatoria di procedure e disposizioni che mirino a fornire all’aspirante suicida le necessarie informazioni ed un congruo tempo di riflessione; b) l’indispensabile approvazione di un’autorità amministrativa che attesti, in presenza di determinati requisiti, l’affidabilità dell’ente che offre i servizi di assistenza; c) la potenziale rimodulazione della normativa in tema di stupefacenti e sostanze a cessione controllata, al fine di renderla coerente con le disposizioni in tema di assistenza al suicidio. Quest’ultimo passaggio appare in assoluto il più sconcertante, perché rinvia a una sorta di suicidio-fai-da-te, con il lecito approvvigionamento – autonomo o, se l’aspirante suicida non ne abbia la possibilità, delle persone a lui vicine, seguendo la stessa logica – di sostanze stupefacenti che rendano possibile l’exitus.
Torneremo sul tema, con i necessari approfondimenti. Al momento ci limitiamo a constatare che mentre fino a poco meno di due anni fa legislazioni apertamente eutanasiche e di assistenza al suicidio erano presenti solo in tre Stati dell’Ue – Belgio, Olanda e Lussemburgo – la sentenza n. 242 della Corte costituzionale italiana ha aperto la strada a passi analoghi di ordinamenti di maggior peso, e ogni passo successivo è peggiorativo del precedente.
Nel momento in cui le Nazioni europee non trovano alcuna linea condivisa per prevenire e curare l’influenza da c.d. coronavirus, e quindi su misure comuni per la salute dei cittadini europei, cominciano invece a costruire una unità sull’aiuto al suicidio di chi versa in condizioni di personale disagio. Il messaggio che mandano le Corti costituzionali – al momento, certamente quelle italiana e tedesca – è che l’Europa costruita per via giurisdizionale rende più agevole la morte in nome del più assoluto libertarismo, disinteressandosi della solidarietà per chi soffre.
[1] Sul tema dell’autodeterminazione, e in generale, sull’aiuto al suicidio cf (a cura di M.Ronco) Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto? Giappichelli ed. Torino 2019.
Feb 23, 2020
A seguito dell’emergenza “coronavirus”, e in adempimento dell’ordinanza delle Autorità competenti, è annullato il convegno del Centro studi Livatino
Dopo il “caso” Bibbiano. Riforme auspicabili per la tutela effettiva dei minori
fissato per Venerdì 28 febbraio 2020 con inizio alle ore 14.30 a Piacenza, nella Sala Panini della Banca di Piacenza
Comunicheremo l’eventuale nuova data. Grazie per l’attenzione.
Dic 10, 2019
Desta notevole perplessità la modifica della prescrizione che, inserita all’interno della legge n. 3 del 9/01/2019, c.d. “spazza-corrotti”, è destinata – se non interviene alcuna novità – a entrare in vigore il 1° gennaio 2020. Essa prevede, fra l’altro, la sospensione del termine di prescrizione “dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna”.
Lo spostamento di un anno della piena operatività di questa disposizione rispetto al momento dell’approvazione della legge fu spiegato dalla prospettiva di varare nelle more una riforma del processo penale che garantisse tempi più rapidi di definizione: poiché tale riforma non è stata esaminata compiutamente neanche da un ramo del Parlamento, non si comprende perché oggi si intenda mantenere in piedi solo la rettifica della prescrizione. Per quanto sostenuto dagli stessi proponenti, essa aveva senso quale primo passo di una più completa architettura innovatrice.
Non è soltanto di una questione di sistema, pur se l’esperienza insegna quanto sia controproducente introdurre singole novità senza farle precedere da riforme di quadro. Quella della prescrizione è una questione complessa, che chiama in causa da un lato il potere punitivo dello Stato e la necessità di non disperdere atti di indagini e/o processuali formati spesso con difficoltà e con dispendio di risorse pubbliche, dall’altro la necessità che il singolo accusato veda definita la propria posizione processuale, senza compressioni di diritti che la dilatazione dei tempi di conclusione del giudizio rendono irreparabili.
Esula dal carattere rapido di una nota come questa l’indispensabile approfondimento che la materia esige. Ci si limita pertanto a considerazioni sintetiche:
- sulla base di dati obiettivi e non contestati, il 70% dei procedimenti penali che si definiscono in Italia con la prescrizione sono ancora nella fase delle indagini preliminari. Poiché la legge n. 3/2019 non incide in tale fase, essa si mostra inutile in più dei 2/3 dei casi di prescrizione e rischia di non far cogliere il dato allarmante costituito dalla discrezionalità di fatto dell’azione penale, che conduce una parte significativa delle Procure della Repubblica a scegliere quali reati perseguire e quali no. Invece di promuovere una discussione sulla sostenibilità della obbligatorietà dell’azione penale e sulla individuazione di criteri oggettivi e omogenei per l’avvio delle indagini, il mantenimento della norma della “spazza-corrotti” si concentra solo su quel che accade dopo la pronuncia di primo grado, che è fenomeno diverso e quantitativamente meno rilevante;
- nel restante 30% dei casi, i termini di prescrizione maturano con maggiore frequenza fra la decisione di primo grado e quella di appello, mentre è percentualmente irrilevante – poco più dell’1% – l’incidenza della prescrizione in Cassazione. Ciò non accade per caso: chiama in causa l’ineludibile riorganizzazione delle Corti di appello, al fine di seguire moduli simili a quelli della Cassazione, per es. nella definizione in camera di consiglio delle impugnazioni evidentemente inammissibili. Mentre in sede di legittimità è da tempo istituita una sezione dedicata esclusivamente alla veloce definizione dei ricorsi inammissibili, misure analoghe mancano in quasi tutti gli uffici di appello, nonostante siano tanti gli appelli generici o aspecifici. Peraltro una declaratoria di inammissibilità in grado di appello fa retrodatare gli effetti della prescrizione alla pronuncia di primo grado, ottenendo il risultato cui tenderebbe la legge n. 3/2019, ma senza forzature. Su questo fronte la legge appena citata rischia invece di cristallizzare situazioni di concreta inefficienza;
- un’ampia riforma della prescrizione è già entrata in vigore nel 2017, su impulso dell’allora ministro della Giustizia Orlando[1], con nuove e ulteriori ipotesi di sospensione e interruzione e con sensibili incrementi dei termini, e attende una valutazione in termini di ricaduta, che non può che giungere fra qualche anno. Non giova alla chiarezza applicativa la continua modifica di istituti di diritto sostanziale, con calcoli di termini differenti sulla base del principio della norma più favorevole;
- com’è noto, in Italia la prescrizione ordinaria per la fascia di delitti meno gravi è di sei anni, con incrementi significativi quando sono contestate aggravanti a effetto speciale o la recidiva qualificata, e salvo l’aumento a fronte di atti interruttivi del decorso del termine. Nè vale la comparazione con altri ordinamenti perché il confronto va operato per termini omogenei, e in Europa esistono discipline processual-penalistiche fortemente diversificate, per es. quanto alla obbligatorietà dell’azione penale, o quanto a termini di prescrizione molto più contenuti di quelli italiani. Se valessero i confronti andrebbe ricordato che, a differenza di quanto accade in altre Nazioni, in Italia in caso di assoluzione lo Stato non rifonde le spese processuali supportate dall’incolpato;
- qualsiasi richiesta difensiva che punti al mero scorrere del tempo ai fini della maturazione della prescrizione incontra già oggi gli opportuni rimedi della sospensione del decorso del relativo termine;
- risponde a esigenze di giustizia che l’ordinamento delimiti il tempo entro il quale il potere dello Stato si dispieghi nei confronti dell’accusato, parametrando alla gravità dei reati la misura temporale adeguata per giungere alla sanzione. Senza questo correttivo, l’accusato in attesa del giudizio vive in uno stato di precarietà perpetua, grave in sé in quanto lo rende indefinitamente “disponibile” al potere dello Stato. Ancora più grave se – come accade in virtù della legge n. 3/2019 – la sentenza di primo grado sia di assoluzione, e quindi che la presunzione di non colpevolezza sia ancora più accentuata: la pendenza giudiziaria a tempo illimitato preclude la partecipazione a un concorso pubblico, rende di fatto impossibile ricevere incarichi di lavoro, ostacola l’adozione di un bambino. In questi casi, se e quando il processo con termini di prescrizioni dilatati avrà una definizione, quelle possibilità saranno escluse per sempre, per via dell’età nel frattempo raggiunta dall’interessato.
Il Centro studi Rosario Livatino auspica un serio ripensamento rispetto alla operatività della norma contestata, affiancato da una riflessione d’insieme e concreta sul sistema processuale penale, che coniughi in modo più equilibrato la potestà punitiva dello Stato e i diritti dell’incolpato.
[1] L. 23 giugno 2017, n. 103, in G.U., serie generale, 4 luglio 2017, n. 154, recante modifiche al codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.
Nov 29, 2019
Discorso pronunciato dal prof. Mauro Ronco, presidente del Centro Studi Livatino, durante l’udienza concessa al nostro centro studi dal Santo Padre Francesco, in data 29 novembre 2019.
Santo Padre,
mi rivolgo a Lei in rappresentanza del Centro Studi Rosario Livatino, fondato cinque anni fa da un gruppo di magistrati, avvocati, notai e docenti di materie giuridiche per approfondire i temi del diritto alla vita, della famiglia e della libertà religiosa, nonché di studiare i limiti della giurisdizione nel rispetto del diritto naturale e dell’equilibrio istituzionale tra i poteri dello Stato.
L’intitolazione del Centro Studi al magistrato Rosario Livatino, che fu ucciso a 38 anni per il solo fatto del suo contrasto efficace alla criminalità mafiosa, risponde all’esigenza di ricondurre le scelte giuridiche più difficili, soprattutto quelle che concernono il diritto alla vita, oggi minacciato, al tema cruciale del rispetto dei valori della giustizia che impongono la tutela delle persone povere, deboli, sfruttate contro la prepotenza arrogante dei gruppi criminali che hanno fatto della corruzione e della violenza lo strumento per conquistare ricchezza e potere.
Rosario Livatino, magistrato che molto si impegnò nella materia dei sequestri e delle confische dei beni di provenienza illecita, fu anche e soprattutto uomo di profonda fede, tanto che San Giovanni Paolo II, incontrando i suoi genitori durante il viaggio in Sicilia nel maggio 1993, lo definì “martire della giustizia e indirettamente della fede”, poco prima di lanciare il memorabile e duro invito agli “uomini della mafia” di convertirsi.
Mettendosi in fila dietro questo testimone coraggioso, del quale si è positivamente conclusa nell’ottobre 2018 in Agrigento la fase diocesana della causa di beatificazione, i giuristi che oggi sono di fronte a Lei – Santo Padre – implorano la Sua benedizione come viatico per svolgere con serietà il loro servizio civile nel campo cruciale della giustizia.