Intervento militare e cornice costituzionale
Riflessioni a margine del conflitto russo-ucraino, sui rapporti fra NATO, Unione Europea e istituzioni nazionali.
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Riflessioni a margine del conflitto russo-ucraino, sui rapporti fra NATO, Unione Europea e istituzioni nazionali.
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Ponzio Pilato e Simone di Cirene non sono solo due personaggi entrati nella storia per aver incontrato Gesù; lo sono per aver incontrato il Cristo in un momento assai particolare, quello della Sua passione, diventando l’icona di due modelli esistenziali.
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Quando ho visto la mostra di Livatino al Meeting di Rimini, la cosa che mi ha più colpito è stata la sua testimonianza di uomo e di cristiano nella professione. Integrale, certa, sofferta ma lieta. Ogni nostro gesto professionale (e noi medici lo sappiamo bene) come ogni scelta anche piccola quotidiana dice della nostra concezione di uomo. Livatino brillava della bellezza di un uomo indiviso e questa è la testimonianza che gli uomini sempre riconoscono e, anche inconsapevolmente, cercano. Così è stato per me anche l’incontro con la storia del medico giapponese pioniere della radiologia Takashi Paolo Nagai e di sua moglie Midori che ora, come ha segnato la mia vita, sta toccando tanti cuori nei 5 continenti!
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Con Comunicato diffuso il 21 marzo 2024, il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha reso noto che con 23 sì, 12 no, un astenuto e un non votante il Consiglio regionale piemontese ha approvato la pregiudiziale di costituzionalità posta dal presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia alla Proposta di legge di iniziativa popolare in tema n. 295 su procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale 242/2019, che non è stata quindi discussa.
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Alcuni recenti interventi in tema di “fine-vita” offrono l’occasione di segnare alcuni punti che riteniamo fermi. Concordiamo con l’affermazione del Presidente della Corte costituzionale, prof. Barbera, del 18 marzo, secondo cui «in un sistema costituzionale fondato sulla separazione dei poteri» è necessario un «rigoroso (…) rispetto delle decisioni delle sedi parlamentari»”.
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È impossibile per un uomo imparare ciò che già crede di sapere
(Epitteto, I secolo)
Il peggior nemico della conoscenza non è l’ignoranza, ma l’illusione della conoscenza
(Daniel J. Boorstin[1], 1995, aforisma erroneamente attribuito a Stephen Hawking)
Perché un Paese come l’Italia, con un invidiabile sviluppo civile ed industriale, paga un così alto tributo di sangue (e di salute) nei luoghi di lavoro?
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L’8 marzo, con un unico articolo, è stata introdotta nella Costituzione francese la “libertà di uccidere”. È un linguaggio duro, sì, ma è la verità. L’articolo di revisione recita: “La legge determina le condizioni nelle quali viene esercitata la libertà, garantita alla donna, di ricorrere a un’interruzione volontaria di gravidanza”[1].
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1. Non posso astenermi dal deplorare pubblicamente l’ingiustizia morale e giuridica della legge che la Repubblica francese ha promulgato l’8 marzo 2024 che proclama essere l’aborto un diritto costituzionale. L’introduzione di tale «diritto» è avvenuta con l’inserzione nell’art. 34 della Costituzione della seguente frase: “La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse”.
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Il Centro Studi Livatino deposita una propria opinione nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla L. 164/1982 e al D. Lgs. 150/2011.
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Lo scorso 4 marzo l’avv. Prof. Alessandro Candido ha illustrato le ragioni sul piano costituzionale per cui si ritengono assunti in carenza di potere gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna adottati nel mese di febbraio 2024 (dgr 194/24, determina direttoriale n. 2596/2024, dgr 333/24), con cui è stato introdotto un surrettizio e illecito obbligo del proprio Servizio Sanitario Regionale per prestare assistenza medica al suicidio di persone malate[1]. Nel percorso delineato dall’Amministrazione emiliano-romagnola, vi è anche l’aver attribuito la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019[2] – in presenza dei quali un simile “aiuto” non diviene, eccezionalmente, reato ai sensi dell’art. 580 c.p.- a un Comitato per l’Etica Clinica (CEC, nella fattispecie COREC), nonché a una “Commissione di Area Vasta”, entrambi di nuovo conio, composti dall’Amministrazione regionale a proprio piacimento.
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