L’Europa che verrà

L’Europa che verrà

Le prospettive di riforma dell’Unione Europea in vista delle prossime elezioni, tra diritti fondamentali e limiti strutturali. Note a margine della Risoluzione del Parlamento Europeo sull’inclusione del diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali della UE.

Il dibattito che si è accompagnato al voto del Parlamento di Bruxelles del 11 aprile 2024 sulla inclusione del diritto all’aborto tra i diritti fondamentali della UE va ampliato aldilà del merito, relativo a materia forse troppo sensibile, in quanto legata, da un lato, alla pretesa autodeterminazione della donna, dall’altro, alla tutela della vita del nascituro, per consentire valutazioni più propriamente giuridiche e quindi sottratte al clamore della propaganda ideologica, ma non meno di rilevanza politica.

Eppure la risoluzione, votata con il voto favorevole di 336 deputati, quello contrario di 163 e 39 astensioni, quindi con maggioranza semplice e non quella assoluta della metà + uno degli aventi diritto, con cui il Consiglio europeo è stato invitato ad inserire l’aborto tra i diritti fondamentali di cui alla Carta di Nizza, modificandone l’art. 3 (con l’inserimento di un comma 2 bis che reciti: “Ogni persona ha diritto all’autonomia del corpo e all’accesso libero, informato, pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, come pure a tutti i servizi di assistenza sanitaria correlati, senza discriminazioni, compreso l’accesso a un aborto sicuro e legale”), ammette valutazioni che vanno addirittura oltre la pur rilevante importanza della questione specifica ed impattano, appunto, profili istituzionali di carattere generale della UE, oggetto di proposte di riforma collegate ai possibili futuri assetti conseguenti alle elezioni del prossimo 9 giugno ed ai relativi equilibri politici fra le forze rappresentate nel nuovo Parlamento.  

I. Il primo aspetto, invero non nascosto neppure dai promotori della risoluzione, è che la stessa non ha carattere vincolante ma svolge solo funzione di sprone affinchè il Consiglio, rappresentativo degli Stati membri, in composizione di un rappresentante per Paese, accolga l’invito all’inserimento del diritto all’aborto nella Carta dei Diritti fondamentali della UE, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 e poi resa, tra le fonti di rango primario del diritto unionale, parametro di legittimità degli atti degli organi della UE  dal Trattato di Lisbona, in vigore dal dicembre 2009, ex art. 6 TUE.

Ciò che è meno sbandierato è che, nonostante l’inserimento della Carta di Nizza tra le fonti del diritto vigente a livello UE, insieme appunto al TUE – Trattato dell’Unione Europea, ed al TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il medesimo art. 6 TUE espressamente ne limita, al paragrafo 1 comma 2, la valenza quoad obiectum, prevedendo che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione, tali da consentire a quest’ultima di legiferare in materia di diritti umani, in lesione del principio di attribuzione, che non prevede appunto tale oggetto ricompreso tra le competenze nè esclusive nè concorrenti della UE rispetto agli Stati nazionali che vi aderiscono.

Al comma 3, poi, si precisa che le medesime disposizioni devono essere interpretate in conformità a quanto dispone la stessa Carta, il che porta ad escludere che il suo valore possa essere indebitamente esteso.

In particolare si deve tenere conto dell’art. 51 della Carta in virtù del quale la Carta si applica alle istituzioni, agli organi, agli organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Soprattutto poi la disposizione in questione precisa che la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione europea. Gli Stati membri sono quindi tenuti a rispettare la Carta soltanto quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. la Carta, pertanto, non rappresenta una sorta di diritto costituzionale federale in tema di diritti fondamentali, che si sostituisce alle tradizioni proprie dei singoli ordinamenti nazionali. Né, tantomeno il circuito decisionale dell’UE accentra in sé le scelte normative in ordine al grado di tutela dei singoli diritti, al contemperamento tra gli stessi, al bilanciamento con l’interesse generale” (Manuale Breve Diritto dell’Unione Europea, Calamia – Di Filippo – Marinai, Milano 2020, pp. 100-101).

II. Dunque, non solo v’è la necessità, ai fini dell’invocato inserimento del diritto all’aborto all’interno della Carta dei Diritti Fondamentali, che la risoluzione parlamentare sia adottata con la complessa procedura, ex art. 48 TUE, di revisione ordinaria dei Trattati, cui la Carta va oggi equiparata in conseguenza del suo recepimento ex art. 6 TUE (la quale impone, dopo il voto favorevole del Consiglio europeo, la convocazione da parte del Presidente del Consiglio della Convenzione –organismo composto sia dai rappresentanti degli Stati membri che delle istituzioni della UE- e, quindi, all’esito del consensus di questa, della CIG – Conferenza Intergovernativa, che, infine, licenzia il testo di revisione che dovrà poi essere sottoscritto da tutti gli Stati membri e, da ultimo, ratificato dai singoli Parlamenti nazionali), il che rende la Risoluzione pressocchè una mera …provocazione, stante la assai improbabile disponibilità al riguardo di tutti i Paesi membri, alcuni dei quali nominativamente tacciati, nel testo della delibera, di essere de iure (Polonia, Ungheria, Slovacchia e Malta) o quantomeno de facto (tra cui l’Italia, per la previsione del diritto all’obiezione di coscienza dei medici non abortisti), favorevoli alla restrizione all’accesso alla interruzione volontaria di gravidanza.

Ma va anche osservato, in contrario avviso al “considerando C” della Risoluzione (“considerando che la Carta sancisce i principali diritti e le principali libertà fondamentali per le persone che vivono nell’UE; che la protezione dell’assistenza per un aborto sicuro e legale ha implicazioni dirette per l’esercizio effettivo dei diritti riconosciuti dalla Carta, quali la dignità umana, l’autonomia personale, l’uguaglianza, la salute e l’integrità fisica e mentale; che la privazione dell’accesso all’assistenza all’aborto costituisce una violazione di tali diritti fondamentali”), che vi sarebbe in ogni caso un ostacolo strutturale alla assunzione del diritto all’aborto fra i criteri ispiratori dell’ordinamento giuridico della UE, rappresentato appunto dal rispetto dei princìpi di attribuzione e di sussidiarietà, che impedisce comunque l’adozione fra i diritti fondamentali della UE di materia che esula dal campo di azione della medesima: come ha detto David Casa, premier maltese, a commento della Risoluzione del 11 aprile, “l’aborto rimane una competenza nazionale”.

III. Di tanto sembrano, del resto, essere consapevoli anche i promotori della Risoluzione, la quale, nella parte finale, segnatamente al punto 14, in modo solo apparentemente erratico, dopo avere “invitato l’UE ad agire come sostenitore e a fare del riconoscimento di tale diritto una priorità fondamentale nei negoziati in seno alle istituzioni internazionali e in altri consessi multilaterali quali il Consiglio d’Europa e le Nazioni Unite; chiede che l’UE ratifichi la Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

La CEDU è un trattato internazionale adottato nel 1950, nell’ambito del Consiglio d’Europa, cui aderiscono 47 Paesi europei (di fatto pressocché tutti e, comunque, ben più dei 27 che costituiscono la UE), ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, affidata alla giurisdizione della Corte di Strasburgo -che è diversa e distinta dalla CGUE (la Corte di Giustizia della Unione Europea, organo della UE con sede a Lussemburgo)-, cui può rivolgersi qualsiasi cittadino europeo che vanti la lesione di un suo diritto fondamentale da parte del proprio Stato di appartenenza.

L’invito della Risoluzione alla UE a sottoscriverne l’adesione significa, allora, il tentativo surrettizio di imporre, in termini di vincolatività derivata dall’efficacia del trattato internazionale con cui l’Unione Europea aderirebbe alla CEDU, anche il diritto all’aborto, se non espressamente previsto dal Trattato CEDU quantomeno ricompreso nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, vero motore immobile dei ‘nuovi diritti’ (tra cui certamente quello alla salute riproduttiva ed alla libera autodeterminazione delle donne).

Se è vero che gli accordi internazionali sottoscritti dalla UE sono fonti intermedie tra le fonti primarie (i Trattati e la Carta di Nizza) e le fonti di diritto derivato (i regolamenti e le direttive), per cui non possono contrastare con i Trattati medesimi –come implicitamente afferma l’art. 218 par. 11 TFUE-, nondimeno l’art. 6 TUE afferma che la UE aderisce alla CEDU anche se precisa che tale adesione non modifica le competenze dell’Unione, riconoscendo che i diritti fondamentali della CEDU fanno parte dell’ordinamento UE quali princìpi generali ma purchè siano risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

I negoziati avviati in seno al Consiglio d’Europa nel luglio 2010, dopo avere portato alla redazione di un progetto di accordo di adesione della UE alla CEDU, si sono arenati, dopo lo stop imposto dalla CGUE (parere n° 2/13 del 18.12.2014), preoccupata di salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento unionale da possibili interferenze esterne, ed infine sono stancamente ripresi solo da qualche anno ma senza auspici di prossimo successo.

IV. È significativo che la spinta all’adesione alla CEDU si accompagni ai proclami elettorali per dei rinnovati ‘Stati Uniti d’Europa’ (non il partito della Bonino e di Renzi, ma il programma politico di Mario Draghi, cui -pure- il primo si ispira), che, aldilà della suggestiva formula, implicano piuttosto uno scivolamento subdolo verso la progressiva erosione delle competenze e prerogative degli Stati nazionali, in rottura dell’equilibrio originario fra essi e le istituzioni della UE, sempre più immaginata come un superstato distinto ed autonomo dai Paesi membri, in spregio al disegno del legislatore dei Trattati, con conseguente accrescimento del deficit democratico che già oggi i popoli europei lamentano e/o comunque patiscono.

Forse, oltre che verificare quali sono i gruppi parlamentari europei che intendono promuovere l’aborto fra i diritti ‘umani’, occorre che nell’urna del 9 giugno si tenga conto anche del progetto d’Europa che vi si accompagna.

                                                                         Renato Veneruso

Il potere e la tecnica ne Il Signore degli Anelli (un ammonimento alla classe politica)

Il potere e la tecnica ne Il Signore degli Anelli (un ammonimento alla classe politica)

Saruman emerge quale allegoria incarnata del potere intriso nell’implacabile abbraccio della tecnologia, incarnando il logos disumanizzante che dilaga e devastando ogni cosa, ignorando completamente i confini etici. La caduta di Saruman e la sua mente meccanica, intrisa di ingranaggi e ruote, si ergono come emblematici simboli della contemporaneità. Tolkien, con ferma determinazione, condanna l’errata percezione che l’industrialismo moderno possieda una superiorità intrinseca nel panorama terreno e si oppone fermamente alla concezione del ritorno alla natura come mera e ingenua forma di fuga. L’autodisciplina morale si configura come l’unico baluardo genuino contro l’arroganza della scienza, quando questa viene distorta per servire come strumento sinistro per l’egemonia dell’uomo sull’uomo e come sacrilega parodia della divinità.

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Intervento militare e responsabilità istituzionali

Intervento militare e responsabilità istituzionali

1. Ritorno al mio scritto apparso il 2 aprile 2024 Intervento militare e cornice istituzionale, senza intervenire nel merito della questione politico-militare, ma soltanto allo scopo di ribadire i princìpi costituzionali che vietano all’Italia di partecipare alla guerra in corso tra Ucraina e Russia, vuoi direttamente vuoi sotto l’ombrello del Trattato nordatlantico. 

Le fonti informative anche non specialistiche continuano a riferire in ordine a dispiegamenti di forze militari Nato nei Paesi nordici prossimi alla Russia e in Polonia, lasciando intendere una disponibilità di questi Stati a un intervento indiretto o addirittura diretto nella guerra.

Il quadro politico-militare sembra rendere verosimile questa ipotesi. Infatti, gli Stati Uniti, dopo aver dato il via libera all’ultimo consistente ‘pacchetto’ di forniture militari, sembrano intenzionati a lasciare il campo all’ “Europa” nella prosecuzione del sostegno militare all’Ucraina nell’ambito della strategia Nato.

L’esperienza tratta dalla politica militare USA negli ultimi decenni attesta che la sua classe dirigente è pronta ad abbandonare gli alleati non appena divengono evidenti i segni della probabile sconfitta. In questo momento tutte le fonti informative, anche di parte Ucraina, danno per gravissima la situazione militare del Paese e per prossima la sconfitta ove non venga accresciuto il coinvolgimento europeo.

2. Tralascio ogni commento sul fatto che sembra moralmente ingiustificabile sostenere una guerra che provoca centinaia di migliaia di morti quando si abbiano evidenze circa l’alta probabilità dell’inutilità degli ulteriori sacrifici umani.

Mi interessa ribadire quanto scrissi il 2 aprile in ordine al rapporto tra il Trattato Nato e la Costituzione italiana. Va detto con chiarezza che dal Trattato non scaturisce alcuna limitazione di sovranità nei confronti di alcuno Stato e, dunque, neppure dell’Italia. Pertanto “[…] nessun organo internazionale ivi previsto può decidere obbligatoriamente per l’Italia l’intervento delle truppe o il ricorso al dispositivo militare di questa; tanto meno, può legittimare con le sue delibere tale intervento dal punto di vista costituzionale. Sono gli organi dello Stato a dovere, se del caso, provvedere assumendosi le proprie responsabilità”[1].

A eventuali limitazioni di sovranità, che si volessero far derivare da impegni internazionali eventualmente collegati al Trattato Nato, va opposta la prescrizione proibitiva dell’art. 11 della Costituzione.

Ancor più grave dal punto di vista costituzionale sarebbe se l’Italia fosse costretta ad agire in base a previsioni, non contemplate dal Trattato e iscritte in accordi segreti, tramite misure, internazionali e interne, che impegnassero l’Italia a interventi nella guerra.

3. Un eventuale intervento italiano costituirebbe una violazione gravissima dell’art. 11 Cost., che trarrebbe con sé la responsabilità dei massimi organi dello Stato per i fatti illeciti di tipo penale che si verificassero nel corso degli interventi militari. E’ ovvio infatti che tali interventi, ove non fossero coperti da una legge dello Stato promulgata dal Presidente della Repubblica, sarebbero estranei al perimetro della guerra ‘giusta’, considerandosi tale soltanto quella conforme ai princìpi statuiti dall’art. 11 Cost..

4. La violazione dell’art. 11 della Costituzione avvenne già drammaticamente nell’anno 1999 nell’ambito dell’operazione Nato denominata Allied Force sotto il governo di Massimo D’Alema.

L’impegno attivo nella guerra risulta da innumerevoli fonti. Vale qui citare quanto dichiarò il generale Mario Arpino, Capo di Stato Maggiore della Difesa, citato dal Corriere della Sera del 12 giugno 1999, p. 7:

“ [] Vorrei ricordare che quanto a impegno nelle operazioni militari noi siamo stati, nei 78 giorni del conflitto, il terzo Paese, dopo gli USA e la Francia, e prima della Gran Bretagna. In quanto ai tedeschi, hanno fatto molta politica ma il loro sforzo militare non è paragonabile al nostro: parlo non solo delle basi che ovviamente abbiamo messo a disposizione, ma anche dei nostri 52 aerei, delle nostre navi. L’Italia si trovava veramente in prima linea […]”.

Il governo Prodi, pur avendo aderito all’ “Activation Order” della Nato, aveva esplicitamente limitato l’azione delle Forze Armate al territorio nazionale e non aveva autorizzato i bombardamenti effettuati successivamente da aerei dell’aviazione italiana, riconoscendo al Parlamento la facoltà di deliberare l’azione militare, sul rilievo che: “ogni eventuale ulteriore impiego delle Forze Armate dovrà essere autorizzato dal Parlamento”.

Il governo D’Alema non riconobbe al Parlamento tale prerogativa esclusiva e decise unilateralmente di dare il via all’azione militare. Il dibattito parlamentare sull’opportunità e le modalità dell’azione militare avvenne quando i bombardamenti erano già in atto da diverso tempo. E’ assai significativo che Fausto Bertinotti, già leader di Rifondazione comunista, abbia recentemente dichiarato al Corriere della Sera: “Ricordo che pochi mesi dopo la nomina di D’Alema a Presidente del Consiglio, quando iniziò l’attacco della Nato contro Belgrado, Francesco Cossiga mi confidò che “serviva un postcomunista per fare la guerra[…]” (Corriere della Sera, 19 aprile 2024).

5. Gli ‘effetti collaterali’ dei bombardamenti furono disastrosi per le persone civili uccise, per gli edifici pubblici e privati abbattuti e per le rovinose conseguenze ambientali cagionate dall’uso dei proiettili a uranio impoverito.

Nessuna indagine è stata compiuta dall’Autorità giudiziaria al fine di verificare la violazione dell’art. 11 della Costituzione e la conseguente natura delittuosa degli eventi cagionati.

In questo frangente storico, ove l’Italia partecipasse a operazioni di guerra in ambito Nato sotto il profilo dell’esecuzione di ordini segreti, senza la validazione di una legge formale approvata dal Parlamento e promulgata dal Capo dello Stato, sarebbe assai improbabile che le Autorità giudiziarie, ora molto più attente che nel 1999 agli illeciti addebitabili ai responsabili di governo dello Stato, non procedessero sul piano penale per gli eventuali eventi letali che accadessero con la partecipazione alla guerra di forze militari italiane.

Mauro Ronco


[1] L. Picchio Forlati, La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea tra Carta delle Nazioni Unite e impegni NATO, in Aa.Vv., Diritto e Forze Armate. Nuovi impegni S. Riondato, (a cura di), Padova, 2001, 150.

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Nell’ambito della campagna di comunicazione istituzionale “Lo Stato c’è: chi chiede non resta solo”, prevista dalla L. 512/1999 e promossa dal Ministero dell’Interno, Ufficio per le Attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, il Centro studi Rosario Livatino intende promuovere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge in materia.

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