Con l’avv. Paolo Maci, professore a contratto di legislazione scolastica a UniPegaso, proseguiamo la riflessione iniziata ieri (cf. https://www.centrostudilivatino.it/se-la-magistratura-italiana-entra-pure-in-quel-che-compete-alla-chiesa/) sulla sentenza delle Sez. Unite civili della Corte di Cassazione n. 12442/2022, e quindi sulla vicenda che ha interessato la Pontificia Università Lateranense: al di là del caso specifico, preoccupa lo sconfinamento della magistratura e la mancata percezione del venir meno di spazi di autonomia per la Chiesa, tutelati dall’accordo concordatario.
Nico Tonti, dottorando di ricerca in Scienze giuridiche all’Università di Bologna, svolge considerazioni a margine della recente sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione n. 12442/2022, riguardante la mancata ammissione di uno studente al ciclo dottorale attivato alla PUL-Pontificia Università Lateranense. La controversia ruota attorno alla estensione della categoria ‘enti centrali’ della Chiesa cattolica, e necessita non già di un dato unilaterale dello Stato italiano, come una pronuncia giudiziaria, bensì di un approccio pattizio, per evitare l’assai discutibile ingerenza dello Stato italiano in vicende di esclusiva pertinenza ecclesiale.
La Corte costituzionale è tornata ad occuparsi delle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli, dichiarandone l’illegittimità per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione, nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e in cui prevedono l’automatica attribuzione del solo cognome paterno in caso di mancato accordo, anziché il cognome di entrambi i genitori. Può astrattamente condividersi, ai fini della piena equiparazione delle figure genitoriali, l’attribuzione di entrambi i cognomi, ma occorre domandarsi se la riforma sia davvero necessaria per la tutela dell’identità dei figli o se, piuttosto, risponda a esigenze dei soli adulti. Restano in ogni caso problemi di carattere pratico su cui è opportuno riflettere, e che non sembrano trovare soluzione nei disegni di legge attualmente in esame in Parlamento. Sull’argomento vedi anche su questo sito https://www.centrostudilivatino.it/doppio-cognome-e-davvero-una-priorita/.
Dalla tribuna del Corriere della sera l’autore di Gomorra pontifica sulla regolarizzazione della ‘professione’ di ‘sex worker’, non considerando l’assoggettamento e lo sfruttamento verso chi oggi esercita la prostituzione. Il suo ‘verbo’ è talmente indiscutibile che a una giornalista seria come Monica Ricci Sargentini viene fatto pesantemente pagare il dissenso. Ci sono norme e strumenti per prevenire e contrastare la schiavizzazione di giovani straniere: perché non li si utilizza?
Oggi nell’Aula della Camera inizia la discussione del disegno di legge di (parziale) riforma dell’ordinamento giudiziario, voluto dal Governo. Mentre la precedente riforma, che ha riguardato il processo penale, inizia a produrre i suoi effetti negativi, le norme oggi sottoposte all’esame dei deputati rischiano di aggravare le patologie che affliggono la magistratura – il correntismo e l’assenza di adeguate valutazioni del merito -, senza far emergere nulla che affronti i nodi centrali dell’inefficienza giudiziaria.
Con l’avanzare della pandemia molti settori economici, tra cui anche quello calcistico, si sono dovuti arrendere alle stringenti norme per arginare il virus. L’effetto Covid sul calcio ha lasciato il segno, se il mercato europeo ha subito una contrazione del 13% nella stagione 2019-20, mentre i ricavi complessivi sono diminuiti di -3,7 miliardi di euro, arrivando a 25,2 miliardi di euro nella stagione 2019/20 (28,9 miliardi di euro nella stagione 2018/19). I cinque grandi campionati europei (Premier, Bundesliga, Serie A, Liga e Ligue 1) hanno registrato l’impatto finanziario più significativo, con ricavi complessivi in calo del -11% (15,1 miliardi di euro contro i 17 della precedente).
Non diamo per scontato che questa svolta storica sia colta come provvidenziale occasione sulla deriva del mondo occidentale. Due anni di Covid e di lutti non sono serviti. Kiev, Mariupol, Leopoli non sono così dissimili da “quelle persone su cui crollò la torre di Siloe e le uccise”. Le parole di Cristo nell’occasione non hanno soltanto rilievo personale.
Con la sentenza n. 51/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibile il quesito referendario che puntava a rendere legale la coltivazione di piante da cui ricavare qualsiasi tipo di stupefacente, inclusi papavero da oppio e coca, e ad abolire la reclusione per il traffico e lo spaccio delle droghe c.d. leggere. Tuttavia lo sforzo per liberalizzare la droga prosegue: in tale direzione all’ordine del giorno dell’Aula della Camera dei Deputati, dopo l’approvazione in Commissione Giustizia, vi è un testo che riunisce varie proposte di legge. Con questo volume, che si inserisce nel solco dei precedenti sull’eutanasia e sul d.d.l. Zan, si intende offrire un quadro d’insieme che:- illustra gli effetti delle principali sostanze stupefacenti, in particolare dei derivati della cannabis, sul fisico, sul sistema neurologico e sull’equilibrio psichico, – riassume l’evoluzione del quadro normativo dalla prima legge di disciplina della materia fino alle più recenti sentenze costituzionali e di legittimità, e al testo unificato all’esame del Parlamento,- descrive il profilo criminologico del traffico, della diffusione e del consumo delle droghe in Italia,- replica ai più frequenti luoghi comuni che si usano per sostenere la legalizzazione di quelle c.d. leggere, anche alla luce di quanto accaduto negli ordinamenti che hanno introdotto leggi permissive, – apre la prospettiva sul pieno recupero della persona, sul quale sono impegnate da tempo le Comunità.
Il volume contiene i contributi di: Domenico Airoma, Daniela Bianchini, Francesco Cavallo, Massimo Gandolfini, Luca Navarini, Alfredo Mantovano, Domenico Menorello, Daniele Onori, Massimo Polledri, Roberto Respinti, Mauro Ronco.
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