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20. Sergio Cotta, contro il riduzionismo del diritto

20. Sergio Cotta, contro il riduzionismo del diritto

Chi ha frequentato le sue lezioni di filosofia del diritto, tenute da ultimo nelle aule romane de La Sapienza, ricorda la chiarezza e la conseguenzialità della sua esposizione, che attingeva alla radice tomista. Per Cotta negare la struttura ontologica dell’uomo comporta negare l’oggettività dei valori, e quindi l’ulteriore negazione dell’ordine che fonda l’umana coesistenza.

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19. Capograssi, comprendere la persona vedendo Dio

19. Capograssi, comprendere la persona vedendo Dio

La concezione del diritto di Capograssi ruota intorno ad un’ipotesi metafisica-religiosa: l’esistenza, al di là e al di fuori della realtà storica e empirica, del trascendente, che gli uomini nel momento in cui si associano – e dunque producono l’esperienza giuridica – scoprono, riconoscono ed inverano. L’idea cardine è che il pluralismo giuridico si concretizzi in una “gerarchia qualitativa” degli ordinamenti: l’ordinamento sottoposto allo Stato, l’ordinamento statuale, l’ordinamento internazionale, l’ordinamento delle chiese. Rispettare il pluralismo equivale a rispettare la diversità costitutiva del mondo del diritto.

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18. L’attualità del diritto naturale in Heinrich Rommen

18. L’attualità del diritto naturale in Heinrich Rommen

Il “diritto naturale” per Rommen non costituisce un codice positivo di leggi naturali da recepire passivamente dall’uomo, poiché il loro nucleo essenziale si rinviene nell’uomo stesso: “Esistono appunto dei diritti della persona ancor prima dello Stato”. Rommen enuclea la tendenza attiva del “diritto naturale” verso il soggetto di questi diritti, l’uomo. Egli ritiene più appropriato legare i valori personali di giustizia – a livello sociale – alla libertà umana e all’individualità, basata su una distinzione – non separazione – fra “morale” e “diritto”.

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Giuristi 17. La persona e il diritto in Antonio Rosmini

Giuristi 17. La persona e il diritto in Antonio Rosmini

Rosmini è stato filosofo, teologo, pedagogista e asceta. L’elaborazione dottrinale da lui messa a punto ruota intorno a due nozioni filosofiche fondamentali: quella di persona, da lui definita come “individuo sostanziale intelligente, contenente un principio attivo, supremo e incomunicabile”, declinato per mezzo della triade concettuale formata da intelletto, volontà e libertà; quella di diritto, da lui definito come la facoltà personale “di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto», e dunque pensato in necessaria, stretta connessione con la persona e con la legge morale.  

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Giuristi 15 – Leo Strauss e il Natural Right: diritto naturale o giusto per natura?

Giuristi 15 – Leo Strauss e il Natural Right: diritto naturale o giusto per natura?

Leo Strauss in “Diritto naturale e storia” sostiene la tesi provocatoria secondo cui la filosofia politica degli antichi greci è di gran lunga superiore alla scienza politica dei moderni, in un’ampia trattazione che ha per oggetto la storia del concetto di diritto naturale. Strauss vuole dimostrare che la teoria classica del giusnaturalismo è l’unica capace di conferire un genuino fondamento filosofico ai diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino sanciti nelle costituzioni delle democrazie occidentali.

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14. Montesquieu, la tripartizione quale limite al potere

14. Montesquieu, la tripartizione quale limite al potere

Per Montesquieu «non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore[…]. Dei tre poteri, dei quali abbiamo parlato, quello giudiziario è in un certo senso nullo».

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13. Immanuel Kant: l’apogeo del giusnaturalismo e l’inizio della sua crisi

13. Immanuel Kant: l’apogeo del giusnaturalismo e l’inizio della sua crisi

Per  Kant in ogni legislazione si trovano due elementi: una legge, che rappresenta l’azione che deve esser fatta oggettivamente come necessaria; un impulso, che unisca soggettivamente il motivo che determina la volontà a questa azione colla rappresentazione della legge, onde questo secondo elemento si riduce a ciò che la legge faccia del dovere un impulso. Il primo elemento presenta l’azione come un dovere, il secondo unisce nel soggetto all’obbligazione ad agire un impulso capace di determinare la volontà in generale. Dunque, ogni legislazione può differire da un’altra quanto agli impulsi. Quella legislazione che erige un’azione a dovere, e questo dovere nello stesso tempo ad impulso è morale. Quella che al contrario non comprende quest’ultima condizione nella legge, e che in conseguenza ammette anche un impulso diverso dell’idea dal dovere stesso è giuridica. Il puro accordo o disaccordo di un’azione colla legge senza riguardo alcuno all’impulso di essa si chiama legalità; quando invece l’idea del dovere derivata dalla legge è nello stesso tempo impulso all’azione, abbiamo moralità. Da questo si può desumere che tutti i doveri, unicamente perché sono doveri, appartengono all’etica; ma la legislazione che li prescrive non è perciò stesso sempre compresa nell’etica, anzi essa dai suoi limiti per molti di essi. Dunque non nell’etica ma nello ius riposa la legislazione, che ordina che la promessa data deve essere mantenuta. L’etica insegna soltanto che, se anche fosse soppresso l’impulso che la legislazione giuridica unisce al dovere, l’idea del dovere sarebbe da sola sufficienza come impulso. (Kant, Introduzione alla Metafisica dei costumi, in Scritti politici e di filosofia della storiadel diritto, Utet, Torino, 1956, 393 ss.)

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12. John Locke, il giusnaturalista della libertà

12. John Locke, il giusnaturalista della libertà

1. Nato nel 1632 a Wrington, nel Somerset, durante i convulsi eventi della prima rivoluzione inglese che condusse alla decapitazione del Re Carlo I, John Locke era figlio di un ufficiale giudiziario. Intraprese i suoi studi all’Università di Oxford, divenendo insegnante di greco e di retorica. Fu amico di molti noti scienziati della sua epoca come il chimico Robert Boyle. Cominciò a interessarsi di medicina e filosofia elaborando il proprio pensiero durante il suo servizio di medico e consigliere di Lord Anthony Ashley Cooper, il quale divenne presto Lord Cancelliere. Caduto in disgrazia il suo “mecenate”, che riparò nei Paesi Bassi, si allontanò anch’egli per qualche anno dalla vita politica. Tornato a 57 anni in Inghilterra, sconosciuto al grande pubblico, ma noto nel circolo dei dotti, nel 1696 era nominato commissario del Board of Trade and Plantations, cui si dedicherà fino alle dimissioni nel 1700 dopo le quali si concentrò sulla riflessione teologico-religiosa[1].

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