Eutanasia. Mantovano: «Ecco perché è sbagliato dire che una legge eviterebbe il referendum»

Eutanasia. Mantovano: «Ecco perché è sbagliato dire che una legge eviterebbe il referendum»

Intervista di Luca Marcolivio pubblicata il il 26/01/2022 sul sito di Provita&Famiglia.

“Il dovere della società di fronte alla sofferenza”. Di questo si parlerà mercoledì 9 febbraio 2022, nel corso del grande convegno per la Vita e contro la deriva eutanasica organizzato da Pro Vita & Famiglia ed Euthanasia Prevention Coalition, che si terrà a piazza Montecitorio, nella Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale alle ore 10:30.

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Sì della Camera alle competenze non cognitive a scuola: il testo è ora al Senato

Sì della Camera alle competenze non cognitive a scuola: il testo è ora al Senato

La Camera dei deputati ha approvato con voto quasi unanime una proposta di legge che, attraverso la valorizzazione delle competenze non cognitive a scuola, mira a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, e a promuovere la cultura della competenza e l’integrazione dei saperi disciplinari per migliorare il successo formativo degli studenti.

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È uscito l’ultimo numero di L-Jus

È uscito l’ultimo numero di L-Jus

Questo numero di L-JUS si apre con la pubblicazione del saggio a firma del presidente del nostro Centro studi, Mauro Ronco, sul significato dell’essere patrioti, in un momento storico nel quale il termine incontra un nuovo ‒ se pur controverso ‒ rilancio, e su quanto l’amore di Patria sia correlato alla pietas e al perseguimento della giustizia.

I saggi successivi affrontano tematiche che sono state, e in parte sono, al centro della discussione, non soltanto giuridica, in ambito nazionale:

  • Pietro Dubolino approfondisce la questione dei reati di opinione e della operatività del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena nei confronti di chi sia condannato per un illecito configurabile in quella tipologia di illeciti penali. Egli fa specifico riferimento alla previsione, contenuta nel ddl Zan, di sanzioni accessorie miranti più a una ‘rieducazione’/coercizione dei convincimenti personali, che al contenuto della previsione di cui all’art. 27 Cost.;
  • Francesco Farri, sempre traendo spunto dal ddl Zan, tratta del frequente mancato rispetto della copertura finanziaria di talune leggi, in particolare di quelle a elevato tasso ideologico;
  • Francesco Cavallo si interessa delle “sentenze gemelle” dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, in tema di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (spiagge, stabilimenti balneari, ma non solo), e illustra le ragioni per le quali è assai approssimativo parlare, come hanno fatto taluni operatori del settore e taluni esponenti politici, di “diktat di Bruxelles” o di “turismo in balia dei giudici”.

Transizione ecologica è espressione che ha assunto un rilievo strategico, se una parte consistente delle risorse del PNRR è a essa dedicata. Per questo le è dedicata una apposita sezione, con un contributo di Domenico Airoma sul condizionamento ideologico assai marcato nelle politiche ambientali, mentre Maurizio Ascione e Francesco Camplani affrontano i profili problematici della normativa del settore, anche sul piano del diritto comunitario, internazionale e comparato.

La sezione ‘approfondimenti’ si apre con una riflessione di Antonio Casciano riguardante il rapporto fra coscienza e diritto. È seguita da un ampio contributo di Domenico Menorello, che ricostruisce gli interventi normativi degli ultimi anni in tema di famiglia e di diritto alla vita. Si conclude con lo studio di Enzo Marangione su alcuni aspetti dell’Enciclica Fratelli tutti: pur essendo L-JUS una rivista giuridica, essa è ben lieta di ospitarlo, nella prospettiva dell’apertura di un confronto serio sui profili che tratta, sulla scia dell’insegnamento di Rosario Livatino che, nella conferenza Fede e diritto tenuta il 30 aprile 1086 a Canicattì, rimarcava come «queste due realtà (fede e diritto) sono continuamente interdipendenti fra loro, sono continuamente in reciproco contatto, quotidianamente sottoposte ad un confronto a volte armonioso, a volte lacerante, ma sempre vitale, sempre indispensabile».

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Indice del fascicolo 2-2021

Chi di giurisdizione ferisce…

Chi di giurisdizione ferisce…

Riflessioni a margine dell’azzeramento dei vertici della Cassazione da parte del Consiglio di Stato

La singolare tesi di Vladimiro Zagrebelsky, secondo cui “i rapporti e le competenze di organi di vertice nella architettura dello Stato” meriterebbero maggiore “prudenza”. Singolare a doppio titolo, da un lato perché l’applicazione della legge non dovrebbe retrocedere di fronte agli “organi di vertice”, quando è previsto il controllo giurisdizionale sugli atti degli organi medesimi; dall’altro perché questo richiamo a limiti non scritti della giurisdizione proviene da sostenitori della prevalenza della giurisdizione. Altrettanto singolare è la rapidità con cui nella seduta di domani il CSM riaffermerà la propria decisione.

1. Le recenti sentenze del Consiglio di Stato, che hanno disposto l’annullamento delle nomine del Primo Presidente e del Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione – nome effettuate dal CSM nel 2020 -, hanno aperto a varie questioni, facendo perdere di vista principi fondamentali che invece meritano di essere ribaditi.

La soggezione del pubblico potere al controllo giurisdizionale è principio fondamentale nell’esperienza giuridica degli stati di diritto, e i limiti che tale sindacato deve assumere sono oggetto di riflessioni, aggiustamenti e assestamenti ormai da secoli. Troppo lungo e complesso sarebbe ripercorrere anche soltanto brevemente la storia che ha condotto, in alcuni ordinamenti, tra i quali il nostro, all’elaborazione, accanto alla figura del diritto soggettivo, di una specifica posizione giuridica soggettiva da ritenersi coinvolta nei rapporti tra amministrato e amministrazione (l’interesse legittimo), alla devoluzione di essa alla cognizione di un giudice speciale (il giudice amministrativo), e alla delimitazione del sindacato sulla possibile violazione di essa in termini di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Ciò che conta è che, nel suo nucleo essenziale, tale assetto risulta consolidato nel nostro ordinamento fin dal c.d concordato giurisprudenziale “Romano–D’Amelio” del 1929-1930, recepito nella delineazione del nostro sistema costituzionale. L’evoluzione che si è avuta, da allora, attiene in special modo all’intensificazione del sindacato giurisdizionale in caso di atti vincolati, mentre il sindacato sull’eccesso di potere in caso di atti discrezionali della pubblica autorità, e in particolare il sindacato che coinvolge l’idoneità, razionalità e logicità della motivazione, costituisce parametro ormai consolidato del nostro sistema giuridico (e, in verità, lo è anche a livello sovranazionale). 

2. In questa prospettiva, far dipendere l’“intensità” del controllo sul corretto esercizio del potere dalla delicatezza delle posizioni coinvolte e dall’importanza del ruolo della pubblica autorità coinvolta, nel senso di attenuarlo tanto più quanto più è delicata e importante la faccenda, appare corrispondere all’esatto contrario di quanto richiesto dai principi dello stato di diritto, come configurato dal nostro sistema costituzionale. Quanto più è alta e importante la funzione pubblica che si esercita, tanto più la legittimità del relativo agire deve essere garantita. Non può, quindi, ragionevolmente sostenersi che, quando “si tratta dei rapporti e delle competenze di organi di vertice nella architettura dello Stato”, “la prudenza e il ritegno da parte di tutti conta più dell’esito di astratte considerazioni giuridiche, la cui naturale e opportuna elasticità lascia appunto spazio alla prudenza” (è il ragionamento di Vladimiro Zagrebelsky, Così legislatore e Consiglio di Stato snaturano il CSM, su La Stampa, 18 gennaio 2022).

La forza del principio di legalità è proprio quella di vincolare senza timori reverenziali gli stessi organi di vertice dello Stato, i quali solo per il caso limitatissimo degli atti “politici” (art. 7, co. 1 cod. proc. amm.) possono considerarsi esclusi dal sindacato giurisdizionale, che è svolto dai giudici comuni (ordinari o amministrativi, a seconda dei casi) o, per il caso degli atti legislativi, da quel particolare giudice che è la Corte Costituzionale. Non è quindi giuridicamente corretta l’affermazione per cui, nei casi di discrezionalità esercitata dagli organi di vertice del sistema, l’operazione di contemperamento dei vari interessi in gioco che è chiamata a compiere l’autorità “non è univoca ed è necessaria una sintesi complessiva (…) la cui opinabilità si espone alla critica, non secondo il criterio del giusto/sbagliato, ma piuttosto dell’opportuno e persuasivo” (idem). La ragionevolezza e la coerenza logica sono e rimangono ben sindacabili secondo il canone “giusto/sbagliato” anche in caso di attività discrezionale, e anche in caso di atti di alta amministrazione, secondo il già menzionato parametro dell’eccesso di potere (art. 21-octies, comma 1 legge n. 241/1990). Non si tratta di “sostituire la (…) valutazione discrezionale” di un giudice a quella dell’organo, ma di controllare che essa sia avvenuta correttamente, ciò che deve essere garantito anche per gli atti di alta amministrazione. Non si tratta di “griglie astratte che invitano il giudice amministrativo a trovar difetti nelle motivazioni dei provvedimenti” (idem), ma del distillato di secoli di elaborazione giuridica.

Per questo motivo, una critica delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato le nomine dei vertici della Cassazione potrebbe essere portata avanti se si ritenesse che esse hanno travalicato, nel caso di specie, i limiti del sindacato sull’eccesso di potere che l’ordinamento attribuisce al Consiglio di Stato stesso la funzione di compiere; ma non per il fatto in sé di aver inciso su decisioni delicate, discrezionali, e che attengono ai vertici del potere giudiziario. Un tempo era uso raffigurare la giustizia come una dea bendata: e se il giudice del potere amministrativo riesce a non farsi influenzare dall’importanza dell’autorità che ha di fronte e ad applicare la legge in modo uniforme “senza guardare in faccia a nessuno” è segno che esso rappresenta un presidio vero, non solo formale, di tutela delle legalità del sistema. Qualcosa di cui tutto l’ordinamento dovrebbe felicitarsi, al di là dell’esito del caso singolo e delle reazioni “secundum eventum litis”.

3. Sotto altro profilo, sorprende che le doglianze per le presunte ingerenze dell’autorità giudiziaria provengano anche e prevalentemente da parte di giuristi i quali, in molteplici occasioni, si sono fatti fautori dell’attivismo giudiziario. Anche sul punto, occorre porre chiarezza su alcuni aspetti di fondo.

Il sistema giudiziario è soggetto alla legge (art. 101 Cost.) non soltanto quando si tratti di applicarla nei confronti della pubblica autorità, ma anche quando si tratti di applicarla nei rapporti tra privati. Sostenere che il giudice debba adottare un self restraint quando deve verificare la legalità di un atto di un pubblico potere, specialmente se è importante, e sostenere che invece debba andare oltre (se non contro) la legge nel caso in cui debba occuparsi, per es., dei c.d. “nuovi diritti” equivale a sostenere che i pubblici poteri non sarebbero soggetti alla legge alla pari degli amministrati. Ciò si pone, ancora una volta, in contrasto con i principi basilari del nostro ordinamento.

Chi sostiene l’attivismo giudiziario quando si tratta di “nuovi diritti”, o quando ci si inserisce nel solco della “invenzione del diritto”, non può, coerentemente, dolersi che un giudice a suo avviso abbia travalicato i compiti che gli assegna la legge, sempre che ciò sia realmente accaduto. L’esito eventualmente indesiderato di un lamentato attivismo giudiziario dovrebbe indurre l’interprete a convenire che l’attinenza dell’attività del giudice al rispetto alla legge costituisce una regola del gioco avente valore centrale per l’ordinamento e, come tale, da rispettare scrupolosamente anche quando la legge rispecchia valori che l’interprete stesso non condivide (salvo naturalmente la possibilità che il giudice sollevi una questione di costituzionalità in caso di ritenuto contrasto tra legge e Costituzione). Altrimenti, chi di attivismo giudiziario ferisce, di attivismo giudiziario dev’esser disponibile a perire.

4. Da ultimo, si commenta da sé la singolare rapidità con cui il CSM sta provvedendo all’approvazione di una nuova delibera di conferma – con motivazione ‘rafforzata’ – delle nomine ai vertici della Cassazione, per la ragione, ci si augura non trasposta nel provvedimento, dell’imminente inaugurazione dell’anno giudiziario, che sarebbe sgradevole svolgere senza il Primo Presidente e il Presidente Aggiunto. Se non altro perché in questo momento esistono casi, di obiettivo minor rilievo, di nomine di presidenti di altri uffici giudiziari effettuate dal Consiglio, sui quali è intervenuto l’annullamento del Giudice amministrativo, cui il CSM né ha dato esecuzione né ha fatto seguire una nuova delibera che ribadisca quanto prima deciso.

E comunque, se si sono verificati casi frequenti in cui l’operatività di un organo sia stata considerata contraria ai parametri di legittimità richiesti dall’ordinamento, occorre chiedersi se tali parametri siano chiari e capaci di indirizzare in modo appropriato l’esercizio dell’interesse pubblico da parte dell’organo stesso.

Così, a fronte delle plurime decisioni del Consiglio di Stato nel senso di annullare le nomine a incarichi giudiziari direttivi disposte dal CSM – si rammenti, fra le altre, la clamorosa bocciatura della nomina del Procuratore della Repubblica di Roma -, la prima cosa da fare sarebbe interrogarsi sull’idoneità delle regole di funzionamento del CSM, nonché delle norme che presiedono alle valutazioni che esso deve compiere, per garantire in modo soddisfacente la realizzazione dell’interesse pubblico che il CSM stesso deve perseguire: a conferma che, più che del ‘caso Palamara’ dovrebbe parlarsi del ‘caso CSM’, essendo stato egli soltanto uno degli interpreti di un sistema che continua a essere ammalato.

A interrogarsi in tal senso dovrebbero essere il Parlamento, che di tale normativa è l’autore e che delle necessità di modifiche e aggiornamenti deve farsi carico, il Governo, al cui interno siede il Ministro della Giustizia, e prima ancora il Capo dello Stato, che del Consiglio è presidente.

Che qualcosa nell’attuale funzionamento del CSM non funzioni non sembra essere solo il Consiglio di Stato a rilevarlo.

Francesco Farri

La giustizia sociale non è una superstizione

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Il presidente del Centro studi Rosario Livatino prof Mauro Ronco, partendo dal controverso uso dei termini ‘sovranismo’ e ‘populismo’ (su cui anche https://www.centrostudilivatino.it/essere-patriota-ossia-la-verita-della-patria/), approfondisce la questione ‘giustizia sociale’. Dalle norme della Costituzione in tema di diritti sociali alla concreta vanificazione di essi a seguito delle privatizzazioni selvagge e della globalizzazione, il testo prospetta le linee-guida per il loro ineludibile recupero.

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Global minimum tax III: quando gli Stati sono estromessi dalla decisione

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Tre giorni prima di Natale la Commissione UE ha reso pubblica la proposta di direttiva che recepisce l’accordo OCSE sulla c.d. global minimum tax (sulla quale su questo sito https://www.centrostudilivatino.it/?s=global+minimum e https://www.centrostudilivatino.it/global-minimum-tax-1-tassazione-senza-rappresentanza/). I cambiamenti imposti dalla crisi pandemica possono essere forieri di novità anche sul terreno fiscale se le popolazioni delle singole Nazioni ne trarranno un concreto vantaggio.

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Don Negri, un’amicizia rivolta a Cristo

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Alle ore 10 di oggi, 5 gennaio, si terrà il funerale di Mons Luigi Negri, morto il 31 dicembre, a Ferrara, nella Basilica di San Francesco, presieduto da S.Em. il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna. La salma proseguirà per Milano dove è attesa alle ore 15 per la celebrazione dell’arcivescovo S. E. Mons. Mario Delpini in Duomo. Pubblichiamo due testimonianze, di Eva Sala, del nostro Centro studi, e di Francesca Meneghetti, della Scuola di cultura cattolica di Bassano del Grappa, che hanno avuto occasione di conoscerlo, di frequentarlo e di cogliere i suoi insegnamenti.

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