Fine vita ancora all’esame della Corte.Sotto esame il limite della sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale

Fine vita ancora all’esame della Corte.Sotto esame il limite della sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale

Opinione del Centro Studi Livatino alla Corte Costituzionale sull’incostituzionalità dell’art. 580 c.p. (aiuto al suicidio) sollevata dal Tribunale di Bologna. Analisi di inammissibilità per violazione del giudicato costituzionale (art. 137 Cost.), travisamento del parere CNB sui trattamenti di sostegno vitale (TSV) e questioni di competenza territoriale. Focus sul requisito dei TSV dopo sentenze n. 135/2024 e n. 66/2025.

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Identità sessuale e anagrafe

Identità sessuale e anagrafe

Il Centro Studi Livatino deposita una propria opinione nel giudizio di  legittimità costituzionale relativo alla L. 164/1982 e al D.  Lgs. 150/2011.

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Fine vita ancora all’esame della Corte.Sotto esame il limite della sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale

Doppio cognome: ipotesi di replica alla Corte costituzionale  

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, in tema di cognome dei figli (su cui su questo sito cf. https://www.centrostudilivatino.it/il-nuovo-si-della-consulta-al-doppio-cognome-lascia-in-piedi-tanti-problemi-pratici/#more-10574; https://www.centrostudilivatino.it/doppio-cognome-e-davvero-una-priorita/), il presidente emerito di sezione della Cassazione Pietro Dubolino interviene sul merito della questione, e in generale sul potere che la Consulta da tempo si attribuisce nel dettare al legislatore i termini per la formulazione delle nuove norme. L’autore indica anche una strada, ardua ma non impossibile, per affrontare l’anomalia.

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Il nuovo sì della Consulta al doppio cognome lascia in piedi tanti problemi pratici

Il nuovo sì della Consulta al doppio cognome lascia in piedi tanti problemi pratici

La Corte costituzionale è tornata ad occuparsi delle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli, dichiarandone l’illegittimità per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione, nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e in cui prevedono l’automatica attribuzione del solo cognome paterno in caso di mancato accordo, anziché il cognome di entrambi i genitori. Può astrattamente condividersi, ai fini della piena equiparazione delle figure genitoriali, l’attribuzione di entrambi i cognomi, ma occorre domandarsi se la riforma sia davvero necessaria per la tutela dell’identità dei figli o se, piuttosto, risponda a esigenze dei soli adulti. Restano in ogni caso problemi di carattere pratico su cui è opportuno riflettere, e che non sembrano trovare soluzione nei disegni di legge attualmente in esame in Parlamento. Sull’argomento vedi anche su questo sito https://www.centrostudilivatino.it/doppio-cognome-e-davvero-una-priorita/.

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