Set 8, 2021
“Chiesero a Confucio, nell’ipotesi che il principe Wei gli affidasse il governo:- Che farai per prima cosa?- Rispose Confucio:- E’ assolutamente necessario ridare ai nomi il loro vero significato-[1]”. Le parole del saggio sintetizzano lo iato – ancora attuale – tra l’essere e il suo nome.
Non è una apparentemente astratta disputa filosofico-terminologica, poiché si manifesta, secondo le contemporanee forme giuridiche, in un recente caso giudiziario deciso dalla Court of Appeals dell’Ohio, Meriwether v. Shawnee State University
La controversia ha interessato da un lato il professore Nicholas Meriwether, docente di filosofia politica, e dall’altro l’ateneo Shawnee State University, e ha avuto per oggetto la legittimità della sospensione – anche retributiva – del docente dall’insegnamento decisa, poiché egli non avrebbe utilizzato il corretto pronome nei confronti di uno studente transgender: in virtù dei propri convincimenti religiosi, si sarebbe rifiutato di utilizzare il pronome femminile per un ragazzo, che peraltro non aveva subito alcun intervento medico dei propri caratteri sessuali.
Il docente ha fatto ricorso contro il provvedimento sanzionatorio dell’ateneo, che riteneva discriminatorio il rifiuto opposto dall’insegnante all’utilizzo del pronome femminile.
Giunti alla Court of Appeal, dopo un triennio di peripezie giudiziarie, spese legali, assenza di retribuzione, e inevitabile discredito mediatico per il professore “discriminatore”, il collegio composto dai giudici Mckeague, Thapar, e Larsen il 26 marzo 2021 ha posto fine al contenzioso, ribaltando le decisioni precedenti e ha aderito alle ragioni del docente, poiché coerenti con la Costituzione USA.
Con la sentenza i tre giudici hanno ribadito la supremazia della libertà di coscienza del docente, che l’ordinamento statunitense riconosce e tutela. Le parti alla fine del giudizio hanno concordato l’uso del pronome neutro per non sbilanciarsi in un senso o nell’altro, e l’ateneo ha reintegrato l’insegnante nel posto di lavoro.
C’è un passaggio giuridicamente pregnante della sentenza, che merita di essere riportato nella sua interezza in quanto cristallizza in modo compiuto le cosiddette “clausole di salvaguardia” della libertà di coscienza e di pensiero, in modo talmente inappuntabile che andrebbero prese a modello, per esempio per emendare o cassare il contorto articolo 4 del d.d.l. Zan.
La Corte infatti ha stabilito che “se i professori non avessero adeguate protezioni per la libertà di parola durante l’insegnamento, un’università avrebbe un potere allarmante tanto da poter imporre il conformismo ideologico. Un rettore di un’università potrebbe richiedere a un pacifista di dichiarare che la guerra è giusta, a un’icona dei diritti civili di condannare i Freedom Riders, a un credente di negare l’esistenza di Dio o obbligare un emigrato sovietico a rivolgersi ai suoi studenti come “compagni”. Tutto ciò non può essere. Se c’è una stella fissa nella nostra costellazione costituzionale, è che nessun può prescrivere alcuna ortodossia ufficiale».
Aldo Rocco Vitale
[1] Confucio, Dialoghi, Tea, Milano, 1989, VII, n. 305, pag. 148-149.
Set 6, 2021
Un profilo non considerato nella crisi afgana è il mancato rispetto da parte degli Occidentali presenti a Kabul fino al 31 agosto dei fondamentali della disciplina dell’asilo.
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Ago 25, 2021
Dopo l’inquadramento, col precedente intervento su questo sito dei termini e dello scenario di riferimento dell’“accordo storico su una più stabile ed equa tassazione internazionale”, la Global minimum tax, definito l’11 luglio al G20 economico di Venezia, definiamo gli elementi costitutivi di tale riforma/rivoluzione fiscale.
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Ago 23, 2021
La decisione del G20 dello scorso luglio prevede un prelievo societario minimo di almeno il 15% e nuove regole per ricollocare una porzione degli utili netti delle più grandi aziende del mondo a beneficio degli Stati in cui queste li ricavano. Il significato specifico dell’espressione Global minimum tax e i problemi di rappresentatività nel rapporto fra organismi internazionali informali e la sovranità dei singoli Stati a essi aderenti.
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Ago 21, 2021
Secondo recenti indagini, è in aumento il consumo di alcol fra giovani e giovanissimi: i dati Istat confermano la crescente estensione del fenomeno, mentre è scarsa la consapevolezza dei danni che l’alcol provoca in un organismo ancora in formazione.
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Ago 17, 2021
Si diffonde in modo crescente la c.d. Gig economy, o “economia dei lavoretti”: secondo stime dell’INPS, nel 2020 essa avrebbe riguardato più di mezzo milione di lavoratori. È una realtà eterogenea, che si concretizza spesso in forme di precariato, cui finora il legislatore ha posto rimedio in modo parziale.
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Ago 12, 2021
Quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 242/2019, è intervenuta sull’art. 580 del codice penale, ha stabilito delle condizioni di non punibilità per condotte di aiuto al suicidio: queste comunque integrano un reato, pur se poi l’autore va esente da responsabilità se il giudice valuta sussistenti le opinabili circostanze indicate dalla Consulta.
Con la lettera di oggi a La Stampa il ministro Speranza sollecita le ASL alla consumazione di quello che resta pur sempre un delitto, pur sottolineando l’assenza di norme che abbiano finora fatto seguito alla sentenza della Corte. Non chiarisce come, mancando una legge del Parlamento, dipendenti di una ASL possano aiutare al suicidio e non essere sottoposti a un procedimento penale.
Al tempo stesso egli non menziona un passaggio pregiudiziale prescritto dalla Consulta per ogni procedura ‘legale’ di fine vita: l’avvenuto ricorso alle cure palliative. Se una delle condizioni di non punibilità è che il paziente “sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili”, prima di farlo morire è doveroso provare a lenire quelle sofferenze. Peccato che la legge sulle cure palliative, pur approvata dal Parlamento all’unanimità nel 2010, trovi limitatissima attuazione per carenza di investimenti.
Quindi il ministro della Salute non fa quello che a lui compete, cioè rendere operativa una legge che ha l’obiettivo di alleviare il dolore; e fa quel che a lui non compete, cioè scavalcare il Parlamento a proposito di aiuto al suicidio ed eutanasia, scaricando sulle ASL responsabilità che vanno rigorosamente disciplinate.
Centro Studi Rosario Livatino
Roma, 12 agosto 2021
Ago 2, 2021
1. Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore il Decreto del ministero della Salute 10 dicembre 2019 n. 168 denominato Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), il quale stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento di cui all’art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, nella Banca dati nazionale. Quest’ultima è stata istituita al Ministero della salute in base all’art. 1, co. 418, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e gestita dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari. Il Regolamento definisce inoltre il funzionamento e i contenuti informativi della predetta BDN e le modalità di accesso a essa da parte dei soggetti legittimati.
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Lug 16, 2021
Compete al Parlamento tenere in equilibrio esigenze di sicurezza e garanzie: prospettive e ipotesi di lavoro
L’ordinanza n. 97/2021 della Consulta pone alla Camera e al Senato seri problemi sulla condizione dei condannati all’ergastolo per delitti aggravati dalla finalità mafiosa. La Corte non è pervenuta subito a una pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme limitative dei benefici penitenziari, in primis la liberazione condizionale, per permettere al Parlamento di costruire una riforma organica e non traumatica degli istituti interessati. Con questo saggio Giacomo Rocchi, consigliere alla Corte di Cassazione e componente delle Sezioni Unite, descrive la difficoltà del bilanciamento fra le varie esigenze in gioco, e suggerisce delle linee di intervento. Il Centro studi Rosario Livatino farà pervenire queste considerazioni alle competenti sedi istituzionali e politiche e ospiterà ulteriori interventi sul tema.
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Lug 15, 2021
Perché Fulton v. City of Philadelphia è una sentenza “fievole”
Con la recente decisione del caso Fulton v. City of Philadelphia, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha risolto unanimemente a favore della libertà religiosa, tutelata dal primo emendamento della Costituzione Americana, un conflitto tra tale diritto e l’eguaglianza di trattamento delle coppie omosessuali in tema di affidamento dei minori (su di essa cf. https://www.centrostudilivatino.it/la-corte-suprema-usa-contro-la-limitazione-lgbtq-delle-associazioni-religiose/#more-9446). Se il dispositivo è pienamente condivisibile, la motivazione lascia a desiderare. Vediamo perché.
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