L’aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale: l’art. 580 c.p. torna davanti alla Corte costituzionale

L’aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale: l’art. 580 c.p. torna davanti alla Corte costituzionale

Si rinvia alla rivista Consulta online, fascicolo II, 2024, per il commento di Carmelo Leotta, associato di Diritto penale nell’Università Europea di Roma, all’ordinanza n. 32/2024 del Tribunale di Firenze del 17 gennaio 2024, con cui è stata sollevata la q.l.c. sull’art. 580 c.p. nella parte in cui, dopo la sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, richiede, ai fini della non punibilità dell’aiuto al suicidio, che la vittima sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte costituzionale deciderà sulla questione il prossimo 19 giugno.

https://giurcost.org/post/CARMELO%20DOMENICO%20LEOTTA/24538

In ricordo di Elio Sgreccia, padre della bioetica cristiana

In ricordo di Elio Sgreccia, padre della bioetica cristiana

Il 5 giugno 2019 il Cardinale Elio Sgreccia saliva in Cielo. La sua intera vita fu orientata a conciliare fede e scienza, cercando di illuminare la bioetica con la fede cristiana, proponendo un’ermeneutica della tecnoscienza che bilanciasse progresso e valori etici, con lo scopo di offrire una prospettiva di vita piuttosto che imporre presupposti metafisici.

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Essere Presidente di seggio ai tempi del talloncino antifrode (rectius anti-voto di scambio)

Essere Presidente di seggio ai tempi del talloncino antifrode (rectius anti-voto di scambio)

1. Come di consuetudine da alcuni anni, anche per le elezioni parlamentari del 25 settembre scorso ho prestato servizio come Presidente di seggio presso una sezione sita in un noto plesso scolastico del Quartiere Trieste-Salario di Roma. Si tratta di un servizio che, ben più che per il modesto compenso a fronte di un lavoro intenso (avendo, altrimenti, un mestiere), svolgo con buona volontà per dovere di cittadino, nonché per una serie di considerazioni etiche personali. Nel suo piccolo, si tratta di un servizio essenziale per la democrazia, che consente a 900-1000 persone, la cui residenza insiste su un territorio composto da un piccolo nucleo di vie cittadine, di votare in una situazione di regolarità e di sicurezza, nonché di pieno rispetto della volontà da loro espressa.

2. Le elezioni parlamentari, dal 2018, sono caratterizzate da una particolarità che concorre a rendere più gravoso il mestiere del presidente, del segretario e dei quattro scrutatori (uno dei quali opera come vicepresidente) che compongono l’ufficio elettorale di sezione. Si tratta del cd. talloncino antifrode, adesivo recante un codice alfanumerico attaccato ad una schedina collegata in calce alla scheda elettorale da una tratteggiatura.

La presenza del talloncino e il suo scrupoloso controllo ha una ratio ben precisa: prevenire il voto di scambio, solitamente alimentato dalla consegna all’elettore di una scheda precompilata da parte degli aderenti ad un’associazione per delinquere, che l’elettore stesso inserirà nell’urna, mentre riconsegnerà ai criminali la propria scheda affinché essi la compilino e la consegnino al successivo elettore, solitamente in cambio di denaro. Il controllo della corrispondenza fra il codice della scheda consegnata dagli scrutatori e quella riconsegnata dall’elettore dovrebbe prevenire una simile pratica. Al Quartiere Trieste-Salario di Roma, zona “ZTL” la cui affluenza e i cui risultati elettorali sono costantemente in controtendenza rispetto a quelli nazionali, può sembrare una formalità. Altrove non lo è.

3. Alla luce una simile operazione di registrazione, ci si potrebbe chiedere: che ne è della segretezza del voto nel suo esercizio? Spetta ai componenti dell’ufficio di sezione rimuovere il talloncino predetto per garantire l’anonimato del voto in sede di conteggio. Inoltre, afferma l’art. 58 co. IV del Testo Unico sulle Elezioni della Camera dei Deputati (d. P. R. n. 361/1957; disposizione riformata da ultimo mediante la L. 6 maggio 2015, art. 2, comma 35), cui rimanda il testo normativo omologo per il Senato della Repubblica, che al presidente o al vicepresidente spetti inserire la scheda nell’urna, mentre l’elettore osserva che il tutto sia svolto regolarmente. Anche quest’ultimo passaggio dovrebbe concorrere ad evitare scambi di scheda, oltre ad avere l’evidente funzione pratica di evitare che l’elettore per errore imbuchi la scheda col talloncino e che a farlo sia la stessa persona che opera lo “strappo”.

4. Taluni elettori sembrano convinti, per paradosso, che questo sia un modo con cui “il sistema” tenta di “manipolarli”. Tant’è che ben due persone, nel corso di domenica 25 settembre, mi hanno aggredito verbalmente perché esigevo – come da legge – di essere io o uno degli scrutatori del mio seggio a inserire la scheda nell’urna, non consentendo a loro stesse di farlo, adottando peraltro accorgimenti organizzativi a tal fine. Nella specie, avevo disposto che l’urna fosse collocata alle spalle dei componenti dell’ufficio di sezione e dei tavoli sui quali operavamo.

Ero memore, d’altronde, di quando, nel corso delle Parlamentari del 2018, diversi elettori infilarono la scheda nell’urna prima che a me o ad altri componenti fosse stato dato modo di operare lo strappo. A tenore di legge, si sarebbe trattato di un voto nullo, in quanto riconoscibile. In quell’occasione, si concordò con i rappresentanti di lista di operare lo strappo in fase di scrutinio, rimescolando la scheda chiusa fra le altre.

5. Torniamo al 25 settembre 2022. Il primo dei due elettori in questione, in orario mattutino, stava aggredendo gli scrutatori per il fatto che non avesse modo di inserire personalmente la scheda nell’urna. Quando sono doverosamente intervenuto a difesa degli stessi, quegli mi ha rivolto un gentile epiteto che postulava mie simpatie totalitarie.

Il secondo dei due ha cominciato a fare domande polemiche sempre all’interno dell’ufficio di sezione, non credendo che le mie spiegazioni riflettessero effettivamente il contenuto della legge e appigliandosi ad un (carente) comunicato del Prefetto che parlava solamente dello “strappo” del talloncino e non dell’inserzione della scheda nell’urna. Dopo ripetute insistenze con insinuazioni poco onorevoli, suddetto elettore avrebbe ricevuto dal sottoscritto risposte piuttosto piccate. Mea culpa: tuttavia, tendo a perdere la pazienza quando mi sento aggredito mentre mi attengo al dovere, così come quando vedo aggredire altri in circostanze analoghe. Si aggiunga che le operazioni erano iniziate alle 7 del mattino, che erano state intense – nella sezione che presiedevo, in controtendenza col dato nazionale, circa l’80% degli elettori si è presentato alle urne, il che è un dato innegabilmente positivo ma che nel corso della giornata ha pesato – e che avevo già riscontrato altri problemi nella gestione dell’ufficio.

Il predetto elettore sarebbe andato constatando come in altri seggi del plesso non si osservasse il protocollo previsto dalla legge e da me scrupolosamente imposto, ricavandone tuttavia la conclusione che io stessi dando luogo ad oscuri traffici. Infine, il medesimo ha tentato di allertare la polizia delle mie condotte. Ne avrebbe ricevuto in cambio la spiegazione – con l’aiuto anche del messo del sindaco, persona di buona volontà e disorientata quanto il sottoscritto davanti a tanta aggressività – del perché avessi ragione e di come le mie misure fossero doverose in base alla legge e (aggiungo) al buonsenso. “Tuttavia usa toni intimidatori, come può essere che un simile soggetto sia presidente di seggio”.

Dei toni poco garbati di fronte alle insistenze posso anche dispiacermi, a posteriori: ribadendo, tuttavia, che fossi nel mezzo di una giornata elettorale invero intensa e tutt’altro che “liscia” nel suo dipanarsi. Un minimo di immedesimazione da parte degli elettori sarebbe gradito.

Rimane il sollievo per aver fatto rispettare la legge anche con l’aiuto delle Forze dell’Ordine, anche a fronte di una scarsa informazione preventiva e di persone disinformate che insinuavano che io complottassi e perpetrassi loschi maneggi, rimanendo peraltro restìe a convincersi a seguito delle mie spiegazioni.

6. Alla luce di questa vicenda personale, mi permetto di rivolgere alcuni appelli generali.

Il primo appello lo rivolgo all’amministrazione e ai legislatori. Informate bene la cittadinanza prima del voto. Istruite i preposti dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine ad intervenire in favore di chi lavora al seggio quando l’elettore insiste in richieste contrarie alla legge, anche qualora queste ultime siano dovute a disinformazione anziché a malafede palese, ascoltando quest’ultimo quando invece denunci pratiche palesemente scorrette.

Un appello lo rivolgo ai “colleghi”. Osservate con scrupolo la legge vigente per la consultazione in corso. Non cercate scorciatoie. Spiegatevi con gli elettori, ma non accontentateli quando vogliono ottenere concessioni contra legem.

Infine, un invito lo formulo anche in favore degli elettori, che sono sicuramente i soggetti meno “tecnici” della vicenda, ma nondimeno sono destinatari di obblighi di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), fra i quali anche quello di informarsi sugli eventi elettorali. Informatevi correttamente da fonti ufficiali prima di venire ai seggi, fidatevi di chi vi offre spiegazioni razionali chiamando a proprio sostegno la legge e gli atti amministrativi di attuazione. Non aggredite chi svolge il proprio dovere in condizioni tutt’altro che favorevoli, anche se alcune operazioni vi possono suonare strane. L’allarme scatti solamente di fronte a giustificazioni carenti o ad operazioni volte manifestamente ad alterare la consultazione.

Francesco Camplani

Regioni e suicidio assistito: un connubio impossibile

Regioni e suicidio assistito: un connubio impossibile

Audizione del prof. Carmelo Leotta in II Commissione Salute e Sicurezza Sociale del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria sulla P.D.L. di iniziativa dei Consiglieri Pastorino, Tosi, Ugolini, Natale, Ioculano, Garibaldi Luca, Sanna, Arboscello, Sansa, Candia, Centi: “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019”

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Caso Englaro: una condanna o un avvertimento?

Caso Englaro: una condanna o un avvertimento?

La condanna dell’ex direttore generale della Sanità della Lombardia, colpevole di aver causato un danno alle finanze regionali per non aver staccato la spina ad Eluana Englaro, più che una condanna sembra un avvertimento diretto a stabilire le priorità di chi gestisce la spesa sanitaria.

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Esiste ancora un diritto internazionale umanitario? Ed un giudice in grado di farlo rispettare?

Esiste ancora un diritto internazionale umanitario? Ed un giudice in grado di farlo rispettare?

In un precedente articolo[1] ho rilevato come il 2023 sia stato un annus horribilis per il diritto internazionale umanitario. Siamo quasi a metà del 2024 ed il quadro è desolante. Le vittime della guerra nel conflitto nella Striscia di Gaza, in soli otto mesi, sono arrivate ad oltre 35.000, tra cui si contano migliaia di bambini. Le trattative tra Israele ed Hamas per lo scambio degli ostaggi e per il cessate il fuoco sono ferme. Inoltre, gli aiuti umanitari stanno entrando a fatica ed il sistema sanitario è al collasso. Di recente l’Italia, insieme ad altri dodici paesi, in una lettera indirizzata al Ministro degli Esteri israeliano, ha chiesto ad Israele di porre fine alle operazioni militari e di aprire i varchi per far affluire gli aiuti ai civili[2].

Ciò che colpisce, sebbene non sia una novità, è l’incapacità degli organismi internazionali e degli Stati membri dell’ONU di far rispettare le più elementari norme di diritto internazionale umanitario. Al diritto si è sostituita la mera forza delle armi e sinora è stato fatto poco per impedire o comunque limitare il perpetrarsi della violenza contro i civili.  

Secondo alcune fonti giornalistiche l’elevato numero dei morti sarebbe anche dovuto all’utilizzo da parte israeliana di sistemi di intelligenza artificiale, strumenti che, nel determinare le liste degli obiettivi militari, avrebbero allentato i vincoli relativi alle vittime civili[3]. Si tratterebbe di un fatto inquietante che dovrebbe interrogarci sotto il profilo etico su come l’utilizzo degli algoritmi in ambito militare possa condurre a conseguenze potenzialmente devastanti sui civili, amplificando gli effetti, già di per sé terribili, della guerra.

Va altresì ricordato che nella Striscia di Gaza università, scuole e ospedali, autoambulanze sono state spesso utilizzate da Hamas come mezzo di spostamento, deposito di armi e basi per azioni belliche, in totale spregio del diritto internazionale umanitario[4].

Con una recente decisione, che ha creato molte polemiche, il Procuratore della Corte penale Internazionale, Karim Kahn, ha chiesto il mandato di arresto per il premier israeliano Benyamin Netanyahu, per il suo ministro della Difesa, Yoav Gallant, e per il leader di Hamas, Yahya Sinwar, gli altri membri dell’organizzazione Mohammed Deif, Ismail Haniyeh eDiab Ibrahim Al Masr per “crimini di guerra e crimini contro l’umanità” nella Striscia di Gaza e in Israele[5]. In particolare, i componenti del governo israeliano sono stati accusati di aver violato l’art. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale di Roma[6].

Inoltre, con la decisione del 24/05/2024 la Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha ordinato ad Israele di interrompere l’offensiva a Rafah, di aprire i valichi per permettere l’ingresso degli aiuti umanitari e di consentire l’accesso agli ispettori internazionali per accertare i fatti[7].  Tuttavia, le operazioni militari e le stragi dei civili stanno continuando nell’assenza, almeno per il momento, di una prospettiva politica ed un diritto internazionale rimasto privo di attuazione[8].

Nella vicenda in atto c’è in gioco la tutela di alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento internazionale, tra cui la definizione dei limiti nell’esercizio del diritto alla legittima difesa e all’uso della forza da parte di uno Stato aggredito da un gravissimo attacco terroristico, ma anche quello generalissimo del rispetto della dignità umana nei conflitti armati.

Ci troviamo su un crinale foriero di possibili nuovi conflitti su scala più ampia. Per scongiurarli occorre l’immediata ripresa dei negoziati ed il rispetto del diritto umanitario.

Nel frattempo, ci sarà un giudice a Berlino? Forse sì, ma la sentenza rischia di venire emessa fuori tempo massimo.


Lorenzo Jesurum


[1] www.centrostudilivatino.it/2023-annus-horribilis-per-il-diritto-internazionale-umanitario/

[2] www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2024/05/17/italia-e-12-paesi-a-israele-contrari-a-operazione-a-rafah_199c4e20-2ad2-4522-93ea-4e9640bcfb64.html

[3] www.ildubbio.news/cronache/un-software-di-ia-sta-guidando-israele-nella-guerra-a-gaza-wkruh9e3

[4] euractiv.it/section/mondo/news/lue-condanna-hamas-per-lutilizzo-degli-ospedali-di-gaza-e-dei-civili-come-scudi-umani/

[5] www.ildubbio.news/cronache/crimini-contro-lumanita-laja-chiede-larresto-per-netanyahu-gallant-e-sinwar-b56tackz

[6] unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-della-Corte-Penale-Internazionale-1998/178

[7] www.adnkronos.com/internazionale/esteri/rafah-corte-aja-ordina-israele-fermare-offensiva_Jfk1xILtYlu6oqQSFsY63

[8] Con la Risoluzione del 25/03/2024 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha intimato alle parti il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas ed ha chiesto ad Israele di fornire delle garanzie per l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Cosa si intende per indipendenza della Magistratura?

Cosa si intende per indipendenza della Magistratura?

Un mestiere difficile quello del magistrato: la definizione è del maestro lavorista Giuseppe Pera, che così intitolò un suo libro autobiografico del 1967, per raccontare la sua esperienza di circa nove anni trascorsi in magistratura prima del passaggio in Università. In questo agile volume, egli indica nell’indipendenza la caratteristica che rende più affascinante e invidiabile il ruolo del magistrato nella società. “Egli non ha né gerarchi né padroni, ma lo domina costituzionalmente solo il dovere di attenersi, secondo coscienza ed equità, al precetto di legge”.

Il concetto di indipendenza non deve essere riferito, quindi, soltanto al rapporto tra la magistratura con gli altri poteri dello Stato, perché l’indipendenza ha una connotazione anzitutto soggettiva, relativa al singolo magistrato, il cui compito istituzionale  è quello di “operare avendo come unico metro e limite la legge”, in ossequio al precetto costituzionale dell’art. 101.

Che cosa deve intendersi, allora, per indipendenza del magistrato in senso soggettivo e non come insieme di guarentigie che lo proteggono dal rischio di invasioni di campo da parte di altri poteri dello Stato e, in particolare, da parte del potere esecutivo?

L’indipendenza del magistrato si esprime, anzitutto, nella correttezza dei rapporti con il contesto sociale ed economico in cui opera, affinché non si possa neppure sospettare che il suo operato sia condizionato o condizionabile da relazioni che, anche senza assurgere a dimensioni rilevanti sul piano disciplinare o penale, restituiscano tuttavia l’immagine di un magistrato che renda decisioni sotto l’influsso di inclinazioni o simpatie di natura personale.

L’indipendenza del magistrato risiede nella concezione istituzionale del proprio ruolo e nel contenimento della propria personalità, ove la stessa possa mortificare la valenza pubblica del suo ruolo. Mi è capitato recentemente di imbattermi in una pronuncia di un giudice, redatta su carta recante a piè di pagina su ciascun foglio il nome del magistrato giudicante, come se si trattasse di un foglio di corrispondenza privata, e sottoscritta indicando come luogo della pronuncia quello dell’abitazione privata dell’estensore e non quello del tribunale, unico luogo, invero, da cui può promanare istituzionalmente la decisione.

L’indipendenza del magistrato si manifesta e si misura dalla resistenza alla tentazione dell’esposizione mediatica, non soltanto nelle esternazioni alla stampa o ai mass-media, ma anche dall’autolimitazione nelle relazioni soggettive amicali con i giornalisti, che risultano talvolta insolitamente destinatari di notizie attinte da fascicoli giudiziari.

L’indipendenza del magistrato si realizza nella capacità di interpretare il proprio ruolo col rigore della distanza dalle proprie concezioni ideologiche o politiche nell’interpretazione e applicazione della legge. Amministrare la giustizia in nome del popolo, come indica e impone la Costituzione, significa anzitutto rispettare la volontà popolare che, in un sistema di democrazia rappresentativa, è la volontà che si manifesta nelle leggi approvate dalle assemblee parlamentari e anche nell’astensione dal legiferare in una determinata materia o in un determinato modo. La c.d. inerzia legislativa – troppo spesso dispregiativamente stigmatizzata in provvedimenti giudiziari o in pronunciamenti del giudice delle leggi – deve essere rispettata anch’essa come manifestazione della volontà popolare, alla quale non può indebitamente sostituirsi la c.d. supplenza giudiziaria (espressione, al contrario, utilizzata spesso con malcelata benevolenza culturale).

L’indipendenza del magistrato – che coincide, quindi, col rispetto della legge in quanto espressione della volontà popolare – è incompatibile non soltanto con il famigerato e accantonato “uso alternativo del diritto”, ma anche col più subdolo uso propulsivo del diritto, col diritto inteso come strumento di progresso e di attuazione di una presunta, ma assolutamente relativa, coscienza sociale.

Un grande figura di magistrato come Rosario Livatino affermò che “non vi può essere relazione alcuna tra l’immagine del magistrato e la società che cambia, nel senso che la prima non dovrà subire modificazione alcuna, quali che siano i capricci della seconda”. Il magistrato indipendente non può essere, quindi, un “sensore sociale”, “chiamato ad assecondare i cambiamenti, eliminando gli ostacoli ai pretesi mutamenti sociali”.

Il relativismo soggettivistico, immanente a questo modo di interpretare il ruolo del Giudice, non risparmia talvolta neppure la Carta costituzionale, nel cui ambito si pretende di selezionare il valore delle diverse norme, invocando quelle che possono coadiuvare la funzione propulsiva dell’interpretazione innovativa e relegando altre – penso all’art. 29 e al ruolo centrale del matrimonio nella concezione costituzionale della famiglia – alla posizione di sterili retaggi di un non rimpianto passato.

L’abbandono di questo aspetto dell’indipendenza del magistrato – quello attinente alla rigorosa osservanza della norma positiva, perché vigente o perché voluta ancora vigente – finisce col realizzare quella “segreta rivoluzione” che – secondo la definizione dello studioso tedesco Ruthers[1] – si sta verificando ormai negli ordinamenti europei, attraverso la trasformazione dello Stato di diritto a base legislativa in uno Stato di “diritto giurisprudenziale”

Non entrerò, in questo mio intervento, nella delicata questione del rapporto tra magistratura e potere esecutivo o al tema della separazione delle carriere: altri, meglio di me, lo hanno fatto e lo faranno. Mi limito a far confluire nel dibattito – all’indomani di un triste anniversario, che ha segnato la storia della magistratura e dell’intero Paese – e ricordare il pensiero di Giovanni Falcone, secondo cui “disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti, nell’antistorico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza e autonomia della magistratura, costituzionalmente garantita sia per gli organi requirenti che per gli organi giudicanti”.

Pongo, invece, da ultimo, un quesito che attiene al tema della formazione, e cioè se sia possibile ipotizzare una formazione dei giovani magistrati rispetto al valore dell’indipendenza. Credo che occasioni di confronto su questi aspetti siano addirittura doverose, non soltanto se relative al ruolo e alla concezione del giudice in una democrazia rappresentativa, ma soprattutto se incentrate su aspetti apparentemente deontologici, ma che delineano la geometria dell’indipendenza del singolo magistrato, che deve necessariamente caratterizzare l’intera sua carriera. Occorre diffondere, quindi, una cultura dell’indipendenza come componente essenziale della cultura della giurisdizione. Tornando a Livatino, egli affermava che “l’indipendenza del magistrato è nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività …Il giudice di ogni tempo deve essere ed apparire libero e indipendente, e tanto può essere ed apparire ove egli stesso lo voglia e deve colerlo per essere degno della sua funzione e non tradire il suo mandato”.

Prof. Mauro Paladini
componente direttivo Scuola Superiore della Magistratura 


[1] Ruthers, Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat, Tubingen, 2014.

Verso l’Alto: vita e canonizzazione di Pier Giorgio Frassati

Verso l’Alto: vita e canonizzazione di Pier Giorgio Frassati

Pollone, primo dopoguerra. Intorno alle cinque del mattino, il giardiniere di Villa Frassati si trova sotto la finestra di Pier Giorgio a tirare in silenzio una corda, che non è collegata ad una campana ma al polso destro del giovane santo che sta dormendo. Un bacio alla Bibbia, si infila le amate scarpe da montagna, e via verso il Santuario di Oropa, una passeggiata in salita di un’oretta e mezza per andare alla Santa Messa davanti alla statua della Madonna Nera, per poi tonare giusto in tempo per la colazione estiva di famiglia.

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