Il dovere di segretezza e riservatezza dell’avvocato

Il dovere di segretezza e riservatezza dell’avvocato

Il contributo inquadra i doveri di segretezza e riservatezza dell’avvocato, tratteggiandone in termini generali i contenuti e, attraverso richiami alla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, approfondisce più specificamente i tratti di quel riserbo che è richiesto all’avvocato e che resta ancor oggi un argine contro la banalizzazione dell’esperienza giudiziaria e, in ultima istanza, della Giustizia.

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Ore di attesa e speranza di vita (spes vitae)?

Ore di attesa e speranza di vita (spes vitae)?

Per i giudici inglesi la piccola Indi Gregory di otto mesi deve morire. In proposito, su un quotidiano, è apparsa un’intervista a uno studioso di Filosofia del diritto, allievo della gloriosa scuola di Sergio Cotta, che è stato molti anni membro e poi presidente del Comitato nazionale di bioetica. Il prof. D’Avack non solo condivide la decisione, ma addirittura aggiunge: “non stiamo salvando una bambina da una guerra o da una pericolosa epidemia, ma vogliamo strapparla a uno degli ospedali pediatrici migliori del mondo, dove eccellenti medici hanno decretato che tenerla in vita attaccata a delle macchine è disumano”. Aggiunge D’Avack: “Questa è la vera pietas. Non l’atto ipocrita di un governo che in otto minuti dà la cittadinanza italiana a una bambina inglese che nel suo Paese ha tutte le cure possibili”. Anche l’utilizzo di pietas, a ben vedere è errato e fuorviante: il termine indica il rispetto, sentimento religioso, amore, affetto, fedeltà, senso del dovere, la devozione verso gli dei: tutto ciò che comporta l’adoperarsi per salvare vite e sicuramente non eliminarle.

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La Corte costituzionale sul caso Regeni: una pronuncia discutibile e pericolosa

La Corte costituzionale sul caso Regeni: una pronuncia discutibile e pericolosa

  1. E’ stata depositata il 26 ottobre scorso la sentenza n. 192/2023 della Corte costituzionale con la quale, secondo quanto testualmente affermato nel dispositivo, viene dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa”.

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